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Autore chiarimenti docfa

Giko

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05 Luglio 2018 alle ore 12:19

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 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2019 alle ore 11:17

Buongiorno a tutti,

allego immagine di nuova costruzione - unico proprietario - composta da PT: garage, P1: abitazione con terrazza e area libera, P2: lastrico solare. su tutti i piani: scala di cllegamento (che diventa vano tecnico a P2)

Clicca sull'immagine per vederla intera




freeimage.host/i/6IyEF

chiedo umilmente lumi in merito a:

1. il lastrico solare devo obbligatoriamente censirlo in F/5 (in futuro non credo avverrano sopraelevazioni) o posso non inserirlo?

2. la scala va in bcnc o la associo all'abitazione?

3. quale è il limite di superficie (se esiste) delle aree scoperte/libere?

4. in zona tali abitazioni (7 vani, sup. cat. 200 mq) vanno in A/3 di 3a cl.), vi torna?

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Autore Risposta

centerba

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 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2019 alle ore 18:58

Non vedo l'immagine.

Per il lastrico (o terrazzo di copertura) decidi tu cosa fare. Conviene sempre inserire tutto su un unica scheda. Se non è praticabile potresti anche ometterlo.

La scala va inserita nella scheda. Il Bene Comune Non Censibile è un altra cosa (comune a chi poi se è un unico proprietario?)

I limiti delle aree scoperte non è propriamente normato, converrebbe chiedere in Agenzia. Dipende poi tutto dal T.M.

Anche in questo caso dovresti chiedere in Agenzia. Sembrerebbe una villetta ma attieniti comunque agli "usi locali". Comunque categoria e classamento derivano da una stima che redigi tu. Altra cosa è invece attenersi alle consuetudini ed ai classamenti ordinari dell'Agenzia di zona.



[EDIT]

Il garage va censito come unità autonoma (anche se è di pertinenza all'abitazione).

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Giko

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05 Luglio 2018 alle ore 12:19

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 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 07:57

Buongiorno,

grazie centerba della gentile risposta.

Ho provato a ricaricare l'immagine - questo è il link: freeimage.host/i/6IyEF


0. spero che l'immagine sia visibile, comunque credo che

- il vano scale al PT, il vano scale + l'abitazione + la errazza + l'area liberata al P1 e il vano scale al P2 siano sub 1 [A/3]

- l'autorimessa al PT sia sub 2 [C/6)



1. Il lastrico solare + praticabile e vi si accede dalla scala, il cui vano è utilizzato anche come vano tecnico. Credo che il lastrico non vada poligonato, il vano scala scala lo poligono come "Vani accessori indiretti non comunic." e quindi nei piani inferiori la sagoma della scala la sottraggo ai "Vani principali".



Grazie!

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 08:39

Il vano scala fa parte dell'abitazione , pertanto vano principale, e come previsto, lo si computa solo una volta, cerca la circolare.



Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 09:41

I beni comuni non censibili sono comuni quando sono accessori di più di una unità immobiliare anche se appartengono ad unico proprietario. La condizione non è il soggetto ma il numero di UIU a cui il bene comune è a servizio.
La scala però è all'interno dell'abitazione e non serve come accesso alle UIU ma solo di collegamento, pertanto è da conteggiarsi nella consistenza esclusiva dell'abitazione.


Saluti

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Giko

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05 Luglio 2018 alle ore 12:19

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 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 10:50

Grazie anche a bioffa69 e totonno.

Quindi inserisco nella planimetria dell'abitazione (sub 1) anche il piano coperture con il vano scala scala/volume tecnico poligonato come Vani accessori indiretti non comunicanti e il lastrico solare (praticabile) a linea sottile non poligonato.



Buona giornata

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centerba

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 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 11:24

"Giko" ha scritto:
Grazie anche a bioffa69 e totonno.

Quindi inserisco nella planimetria dell'abitazione (sub 1) anche il piano coperture con il vano scala scala/volume tecnico poligonato come Vani accessori indiretti non comunicanti e il lastrico solare (praticabile) a linea sottile non poligonato.



Buona giornata



Scusami, come già indicato il vano scala va poligonato come accessorio principale (poligonalo magari una sola volta). Gli accesssori a quanto vedo sono tutti comunicanti. Il "lastrico" non è altro che un terrazzo comunicante e praticabile (almeno io lo tratterei così). Fatti una lettura delle circolari.

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 11:53

"centerba" ha scritto:


Scusami, come già indicato il vano scala va poligonato come accessorio principale (poligonalo magari una sola volta). Gli accesssori a quanto vedo sono tutti comunicanti. Il "lastrico" non è altro che un terrazzo comunicante e praticabile (almeno io lo tratterei così). Fatti una lettura delle circolari.



Giusto.

Se il lastrico è praticabile e accessibile allora va censito come terrazza. Per praticabile io intendo dotato anche di parapetto, quindi terrazza a tutti gli effetti.



Saluti

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Giko

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 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2019 alle ore 19:52

Grazie di nuovo a tutti

Vi tengo informati

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Giko

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 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2019 alle ore 22:10

Buonasera a tutti

torno a bomba sulla questione del lastrico solare, da ricerche effettuate mi risulta che:

1: art. 15, DPR 26 ottobre 1972, n. 650) nel catasto edilizio urbano verranno anche iscritti, con indicazione della sola superficie, i lastrici solari [...] delle unita' immobiliari urbane.

2: art. 3, Decreto 2 gennaio 1998, n. 28) ai soli fini della identificazione [...] possono formare oggetto di iscrizione in catasto, i [...] lastrici solari



ma allora devono o possono essere accatastati?

A rigore, essendo il decreto 2) successivo del DPR 1), è facoltativo

O no?

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gionpi

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puglia

 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2019 alle ore 09:34

Ma quei decreti credo ri riferiscano ai lastrici solari intesi come mera copertura e non a terrazza completa di parapetto e praticabile.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2019 alle ore 16:36

Un lastrico solare quale ad esempio un terrazzo praticabile di copertura di un edificio condominiale, qualora comune ad almeno due unità del fabbricato condominiale, può essere benissimo accatastato come B.C.N.C.

I parapetti e la praticabilità del solaio non c'entrano a nulla.

Essendo una facoltà in F/5 si accatastano terrazzi i quali ad esempio potrebbero essere oggetto di cessione del diritto di soprelevazione a terzi.

Oppure si accatastano quei terrazzi di un edificio che non sono direttamente collegati all'unità immobiliare il cui possessore è lo stesso del lastrico solare.

In pratica se un terrazzo confina e soprattutto è accessibile da un'unità immobiliare stessa proprietà, il lastrico solare va accatastato come terrazzo di pertinenza dell'unità e non come lastrico solare.

Se invece ad esempio:

- ho 3 appartamenti, stessa proprietà, su 3 piani (P.T-1-2) con vano scala condominiale di accesso a tutti i piani ed al lastrico solare posto al piano 3°;

- se intendo cedere a terzi l'appartamento a piano primo e l'appartamento a piano secondo mentre intendo riservare per me l'appartamento a piano terra e il terrazzo di copertura, il suddetto terrazzo di copertura può essere benissimo accatastato come lastrico solare categoria F/5 con intestati (a me).

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Giko

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05 Luglio 2018 alle ore 12:19

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 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2019 alle ore 19:37

Grazie gionpi e grazie anche a EALFIN

va bene la possibilità di accatastare il terrazzo di copertura come F/5 [alternativa A] o insieme ad una abitazione se di pertinenza con poligono E [alternativa B], ma mi resta il dubbio se è l'accatastamento è facoltativo oppure obbligatorio, perche dalla lettura di quanto sopra:

2: art. 3, Decreto 2 gennaio 1998, n. 28) ai soli fini della identificazione [...] possono formare oggetto di iscrizione in catasto, i [...] lastrici solari

pare sia facoltativo...

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gionpi

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23 Settembre 2017 alle ore 19:22

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puglia

 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2019 alle ore 19:37

"EALFIN" ha scritto:


I parapetti e la praticabilità del solaio non c'entrano a nulla.




Perfetto chiarissimo.

E se abbiamo due abitazioni con proprieta' diversa e queste decidono di dividersi il lastrico solare che non e' accatastato. Devo prima costituirlo come BCNC e poi frazionarlo?

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totonno
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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2019 alle ore 11:36

Chiarissimo ma non giusto.

Se c'è il parapetto e l'accessibilità, il lastrico è una terrazza e come tale va accatastata, se esclusiva, e quindi pertinenziale ad una UIU, altrimenti, terrazza rimane, ma bene comune non censibile.

Se così non fosse, tutte le terrazze diventerebbero lastrici solari, escludendoli dalla consistenza degli immobili e quindi dalle rendite.



Saluti

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