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centerba
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Non vedo l'immagine. Per il lastrico (o terrazzo di copertura) decidi tu cosa fare. Conviene sempre inserire tutto su un unica scheda. Se non è praticabile potresti anche ometterlo. La scala va inserita nella scheda. Il Bene Comune Non Censibile è un altra cosa (comune a chi poi se è un unico proprietario?) I limiti delle aree scoperte non è propriamente normato, converrebbe chiedere in Agenzia. Dipende poi tutto dal T.M. Anche in questo caso dovresti chiedere in Agenzia. Sembrerebbe una villetta ma attieniti comunque agli "usi locali". Comunque categoria e classamento derivano da una stima che redigi tu. Altra cosa è invece attenersi alle consuetudini ed ai classamenti ordinari dell'Agenzia di zona. [EDIT] Il garage va censito come unità autonoma (anche se è di pertinenza all'abitazione).
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Giko
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Buongiorno, grazie centerba della gentile risposta. Ho provato a ricaricare l'immagine - questo è il link: freeimage.host/i/6IyEF 0. spero che l'immagine sia visibile, comunque credo che - il vano scale al PT, il vano scale + l'abitazione + la errazza + l'area liberata al P1 e il vano scale al P2 siano sub 1 [A/3] - l'autorimessa al PT sia sub 2 [C/6) 1. Il lastrico solare + praticabile e vi si accede dalla scala, il cui vano è utilizzato anche come vano tecnico. Credo che il lastrico non vada poligonato, il vano scala scala lo poligono come "Vani accessori indiretti non comunic." e quindi nei piani inferiori la sagoma della scala la sottraggo ai "Vani principali". Grazie!
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bioffa69
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BRESCIA
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Il vano scala fa parte dell'abitazione , pertanto vano principale, e come previsto, lo si computa solo una volta, cerca la circolare. Saluti
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totonno
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I beni comuni non censibili sono comuni quando sono accessori di più di una unità immobiliare anche se appartengono ad unico proprietario. La condizione non è il soggetto ma il numero di UIU a cui il bene comune è a servizio. La scala però è all'interno dell'abitazione e non serve come accesso alle UIU ma solo di collegamento, pertanto è da conteggiarsi nella consistenza esclusiva dell'abitazione. Saluti
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Giko
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Grazie anche a bioffa69 e totonno. Quindi inserisco nella planimetria dell'abitazione (sub 1) anche il piano coperture con il vano scala scala/volume tecnico poligonato come Vani accessori indiretti non comunicanti e il lastrico solare (praticabile) a linea sottile non poligonato. Buona giornata
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centerba
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"Giko" ha scritto: Grazie anche a bioffa69 e totonno. Quindi inserisco nella planimetria dell'abitazione (sub 1) anche il piano coperture con il vano scala scala/volume tecnico poligonato come Vani accessori indiretti non comunicanti e il lastrico solare (praticabile) a linea sottile non poligonato. Buona giornata Scusami, come già indicato il vano scala va poligonato come accessorio principale (poligonalo magari una sola volta). Gli accesssori a quanto vedo sono tutti comunicanti. Il "lastrico" non è altro che un terrazzo comunicante e praticabile (almeno io lo tratterei così). Fatti una lettura delle circolari.
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totonno
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"centerba" ha scritto:
Scusami, come già indicato il vano scala va poligonato come accessorio principale (poligonalo magari una sola volta). Gli accesssori a quanto vedo sono tutti comunicanti. Il "lastrico" non è altro che un terrazzo comunicante e praticabile (almeno io lo tratterei così). Fatti una lettura delle circolari. Giusto. Se il lastrico è praticabile e accessibile allora va censito come terrazza. Per praticabile io intendo dotato anche di parapetto, quindi terrazza a tutti gli effetti. Saluti
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Giko
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Grazie di nuovo a tutti Vi tengo informati
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Giko
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Buonasera a tutti torno a bomba sulla questione del lastrico solare, da ricerche effettuate mi risulta che: 1: art. 15, DPR 26 ottobre 1972, n. 650) nel catasto edilizio urbano verranno anche iscritti, con indicazione della sola superficie, i lastrici solari [...] delle unita' immobiliari urbane. 2: art. 3, Decreto 2 gennaio 1998, n. 28) ai soli fini della identificazione [...] possono formare oggetto di iscrizione in catasto, i [...] lastrici solari ma allora devono o possono essere accatastati? A rigore, essendo il decreto 2) successivo del DPR 1), è facoltativo O no?
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gionpi
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Ma quei decreti credo ri riferiscano ai lastrici solari intesi come mera copertura e non a terrazza completa di parapetto e praticabile.
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EALFIN
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Un lastrico solare quale ad esempio un terrazzo praticabile di copertura di un edificio condominiale, qualora comune ad almeno due unità del fabbricato condominiale, può essere benissimo accatastato come B.C.N.C. I parapetti e la praticabilità del solaio non c'entrano a nulla. Essendo una facoltà in F/5 si accatastano terrazzi i quali ad esempio potrebbero essere oggetto di cessione del diritto di soprelevazione a terzi. Oppure si accatastano quei terrazzi di un edificio che non sono direttamente collegati all'unità immobiliare il cui possessore è lo stesso del lastrico solare. In pratica se un terrazzo confina e soprattutto è accessibile da un'unità immobiliare stessa proprietà, il lastrico solare va accatastato come terrazzo di pertinenza dell'unità e non come lastrico solare. Se invece ad esempio: - ho 3 appartamenti, stessa proprietà, su 3 piani (P.T-1-2) con vano scala condominiale di accesso a tutti i piani ed al lastrico solare posto al piano 3°; - se intendo cedere a terzi l'appartamento a piano primo e l'appartamento a piano secondo mentre intendo riservare per me l'appartamento a piano terra e il terrazzo di copertura, il suddetto terrazzo di copertura può essere benissimo accatastato come lastrico solare categoria F/5 con intestati (a me).
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Giko
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Grazie gionpi e grazie anche a EALFIN va bene la possibilità di accatastare il terrazzo di copertura come F/5 [alternativa A] o insieme ad una abitazione se di pertinenza con poligono E [alternativa B], ma mi resta il dubbio se è l'accatastamento è facoltativo oppure obbligatorio, perche dalla lettura di quanto sopra: 2: art. 3, Decreto 2 gennaio 1998, n. 28) ai soli fini della identificazione [...] possono formare oggetto di iscrizione in catasto, i [...] lastrici solari pare sia facoltativo...
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gionpi
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"EALFIN" ha scritto:
I parapetti e la praticabilità del solaio non c'entrano a nulla. Perfetto chiarissimo. E se abbiamo due abitazioni con proprieta' diversa e queste decidono di dividersi il lastrico solare che non e' accatastato. Devo prima costituirlo come BCNC e poi frazionarlo?
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totonno
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Chiarissimo ma non giusto. Se c'è il parapetto e l'accessibilità, il lastrico è una terrazza e come tale va accatastata, se esclusiva, e quindi pertinenziale ad una UIU, altrimenti, terrazza rimane, ma bene comune non censibile. Se così non fosse, tutte le terrazze diventerebbero lastrici solari, escludendoli dalla consistenza degli immobili e quindi dalle rendite. Saluti
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