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Argomento: certificato di destinazione urbanistico

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2011 alle ore 22:19

Facendo due conti rapidi, prendendo l'1% sulla restituzione dell'importo di tutte le marche da bollo ingiustamente applicate sulla richiesta del CDU per successione, ci sta che mi convenga. Controllerò se non vi sono limiti di tempo per richiedere il rimborso e se nella richiesta non vi sia da applicare la MARCA DA BOLLO !!!

Saluti.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2011 alle ore 22:23

"totonno" ha scritto:
Facendo due conti rapidi, prendendo l'1% sulla restituzione dell'importo di tutte le marche da bollo ingiustamente applicate sulla richiesta del CDU per successione, ci sta che mi convenga. Controllerò se non vi sono limiti di tempo per richiedere il rimborso e se nella richiesta non vi sia da applicare la MARCA DA BOLLO !!!

Saluti.


e quindi............fino ad oggi quante marche hai affisso?

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2011 alle ore 22:36

"CESKO" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Facendo due conti rapidi, prendendo l'1% sulla restituzione dell'importo di tutte le marche da bollo ingiustamente applicate sulla richiesta del CDU per successione, ci sta che mi convenga. Controllerò se non vi sono limiti di tempo per richiedere il rimborso e se nella richiesta non vi sia da applicare la MARCA DA BOLLO !!!

Saluti.


e quindi............fino ad oggi quante marche hai affisso?



Senti Cesko, abbi pazienza... non mi vengono più battute. Devo contarle le marche, non bastano due mesi....

Questa sì che si ride. Meglio del cinema polacco.

Buonanotte.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2011 alle ore 22:38

"totonno" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Facendo due conti rapidi, prendendo l'1% sulla restituzione dell'importo di tutte le marche da bollo ingiustamente applicate sulla richiesta del CDU per successione, ci sta che mi convenga. Controllerò se non vi sono limiti di tempo per richiedere il rimborso e se nella richiesta non vi sia da applicare la MARCA DA BOLLO !!!

Saluti.


e quindi............fino ad oggi quante marche hai affisso?



Senti Cesko, abbi pazienza... non mi vengono più battute. Devo contarle le marche, non bastano due mesi....

Questa sì che si ride. Meglio del cinema polacco.

Buonanotte.


Si clemente, perdonami.....
Buionanotte

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AnMar

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 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 18:13

Mi accodo a questo thread (o meglio "tredd") per riportare quanto segue:

1. in 15 anni ho predisposto 5 denunce disuccessioni
2. ho sempre allegato il C.D.U. (sempre esente bollo) e l'agenzia lo ha sempre preso.
3. Martedi scorso (31.01.2012) ho presentato la mia 5°a denuncia e l'addetto dell'A.D.E. ha ricevuto il tutto restituendomi però sia il certificato di morte, sia il certificato di destinazione urbanistica dicendomi che il primo và fatto (con la "nuova legge") solo in autocertificazione ed il secondo (C.D.U.) non è necessarrio e non lo era neanche prima. Inoltre mi ha riferito che qualsiasi certificazione rilasciata dalla P.A. è valida solo per rapporti tra privati e DEVE riportare la relativa dicitura (sempre con la nuova legge e mi riservo di comunicare quale essa sia appena avrò tempo di approfondire).
Finalmente.

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 18:26

Art. 15 legge 183/2011

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barabba

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22 Agosto 2006

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Varese

 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 19:25

"AnMar" ha scritto:
Mi accodo a questo thread (o meglio "tredd") per riportare quanto segue:

1. in 15 anni ho predisposto 5 denunce disuccessioni
2. ho sempre allegato il C.D.U. (sempre esente bollo) e l'agenzia lo ha sempre preso.
3. Martedi scorso (31.01.2012) ho presentato la mia 5°a denuncia e l'addetto dell'A.D.E. ha ricevuto il tutto restituendomi però sia il certificato di morte, sia il certificato di destinazione urbanistica dicendomi che il primo và fatto (con la "nuova legge") solo in autocertificazione ed il secondo (C.D.U.) non è necessarrio e non lo era neanche prima. Inoltre mi ha riferito che qualsiasi certificazione rilasciata dalla P.A. è valida solo per rapporti tra privati e DEVE riportare la relativa dicitura (sempre con la nuova legge e mi riservo di comunicare quale essa sia appena avrò tempo di approfondire).
Finalmente.


Certificato di morte e stato famiglia originario vanno oggi sostituiti dall'autocertificazione e fin qui OK.
per il CDU ho qualche dubbio che non vada allegato; nelle Agenzie che frequento lo hanno sempre chiesto.
Mi sono posto, con altri colleghi, il dubbio che anche il CDU debba essere sostituito da un'autocertificazione, ma, dati gli aspetti tecnici particolari, abbiamo convenuto di doverlo comunque richiederlo e allegarlo alla successione.
Fino a settimana scorsa ce l'hanno sempre accettato, a breve devo consegnare un'altra successione e vi farò sapere.
Se qualcuno ha avuto altre esperienze, siamo in attesa di news.
grazie

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uillli

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 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2012 alle ore 10:47

Il T.U. in materia urbanistica 380/01 contiene una serie di prescrizioni intese ad impedire la abusiva lottizzazione di aree a fini edificatori nota1.
In questo quadro rientrava il II comma dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985, ormai abrogato e sostituito dall'art. del 30 T.U., ai sensi del quale la vendita di un terreno è nulla se all'atto non viene allegato il certificato di destinazione urbanistica dal quale risultino le prescrizioni urbanistiche relative all'area (nella certificazione sono specificate le caratteristiche del terreno: se cioè esso possiede attitudine edificatoria, con le relative specifiche tecniche, ovvero natura agricola, se è adibito a zona di rispetto stradale, a verde pubblico, a verde privato, etc.). La norma svolge contemporaneamente un'indubbia funzione di tutela delle parti, valendo ad impedire che si ingenerino equivoci ed errori in relazione ad un dato essenziale come la capacità di edificazione ovvero altre caratteristiche del terreno, ciò che vale in grandissima misura a determinarne il valore venale nota2.
Le prescrizioni in esame si applicano agli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali relativi ad appezzamenti di terreno, comunque non riguardando, ai sensi del comma X dell'art. 30 del T.U. cit. le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed i testamenti, nonché gli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù. Ancora deve reputarsi escluso dall'obbligo di allegazione il mero contratto preliminare di vendita (Cass.Civ. Sez. II, 8503/05; cfr. anche Cass. Civ. Sez.II, 13221/06 che semmai collega il formalismo all'emissione della pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ.).
L'art. 30 cit. impone altresì, sempre a pena di nullità, che si menzioni espressamente nell'atto che, dalla data del rilascio del certificato allegato (rilascio che deve essere effettuato dal Comune entro il cui territorio si trova il terreno), gli strumenti urbanistici non abbiano subito modificazioni. Sono esclusi dall'obbligo di allegazione in parola, gli atti in forza dei quali si costituiscono servitù ovvero diritti reali di garanzia, le divisioni (ma non quelle che danno luogo a conguagli, stante la configurabilità di esse come atti di alienazione, sia pure limitatamente alla parte corrispondente al conguaglio) le donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta nonché gli atti di ultima volontà. E' del tutto irrilevante, ai fini di escludere l'obbligatorietà dell'allegazione, il fatto che il Comune nel territorio del quale si trova il fondo abbia approvato un piano regolatore generale ovvero un più semplice programma di fabbricazione (Cass. Civ., 4811/01).
L'ultima parte del II comma dell'art. 30 in esame prescrive l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli obblighi di allegazione "quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati". La prescrizione impone alcune precisazioni di ordine pratico.
Non si dubita che il certificato di destinazione urbanistica non debba essere allegato nel caso di porzione di area destinata a pertinenza di costruzione, ogniqualvolta l'area sia negoziata unitamente al fabbricato nota3.
La norma sembra tuttavia strutturata in modo tale da non imporre, ai fini dell'esclusione in parola, che l'area sia ceduta unitamente al fabbricato. Essa stabilisce soltanto che non serve l'allegazione quando la superficie deve considerarsi di pertinenza di una costruzione, semprechè la dimensione dell'area non ecceda i 5.000 metri quadrati. Il nodo è costituito dalla considerazione quale pertinenza dell'area ceduta separatamente: è chiaro infatti che l'alienazione separata vale propriamente a determinare la cessazione del vincolo pertinenziale, sempre possibile ai sensi e per gli effetti di cui al II comma dell'art. 818 cod. civ. nota4.
In definitiva o la porzione di terreno è separata dal fabbricato (ed in tal caso va trattata come se fosse terreno che richiede il certificato di destinazione urbanistica), oppure è parte integrante del fabbricato (ed in tal caso va trattata come una parte della costruzione, per la quale occorre effettuare le menzioni di cui agli artt. 46 T.U. 380/01 (già art. 17 e 40 della Legge 47/85).
Particolare rilevanza riveste inoltre l'ipotesi di fabbricati rurali non censiti al Catasto Urbano. A tal proposito la legge impone (entro termini via via oggetto di proroga, ad oggi comunque scaduti) che detti beni, quando non siano utilizzati come tali da soggetti imprenditori agricoli o coltivatori diretti, siano denunziati al Catasto Urbano in esito a presentazione di regolare scheda catastale. Nel frattempo l'eventuale area pertinenziale (censita al Catasto Terreni) non potrà (anche se v'è chi ritiene il contrario nota5 ) essere considerata urbana agli effetti della allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
Il predetto 30 prevedeva al VI comma alcune prescrizioni poste a carico dei pubblici ufficiali che avessero ricevuto o autenticato atti di trasferimento di terreni aventi superficie inferiore a mq 10.000. Detta disposizione è stata abrogata (sia pure con variabile efficacia dal punto di vista cronologico e spaziale, in relazione ai territori in cui vige il sistema tavolare) dal Dpr 9 novembre 2005, n.304.
Ai sensi del VII comma dell'art. 30 in esame si prevede altresì che, quando il dirigente o il reponsabile del competente ufficio comunale accerta l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ne disponga la sospensione con ordinanza. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli
e delle opere stesse con atti tra vivi, dovendo altresì essere trascritto a tal fine
nei registri immobiliari. Il seguente IX comma della stessa disposizione
prescrive che gli atti aventi per oggetto lotti di terreno in relazione ai quali sia stato emesso il predetto provvedimento sindacale, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia.
Peraltro la stessa portata della norma in esame e del concetto di lottizzazione abusiva è stato esteso talvolta in manera difficilmente condivisibile: cfr. Cass. Pen., Sez. III, 36294/11, secondo la quale ricorrerebbe la fattispecie anche nell'ipotesi in cui fosse immutata la destinazione d'uso di locali posti all'interno di un condominio.

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ROBERTODG05
Roberto Di Gregorio

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24 Novembre 2004

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Sabina Romana

 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2012 alle ore 17:25

Grazie!! Veramente esaustivo....

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lobelius

Iscritto il:
26 Febbraio 2016 alle ore 12:19

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1

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 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2016 alle ore 12:23

"CESKO" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Ho trovato nell' Allegato-B del DPR 26.10.1972 N. 642, la Tabella che indica gli atti esenti dall imposta di bollo in modo assoluto, dove al punto 14 tra gli atti appunto esenti da marche da bollo elenca:

"14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario."

Ho appreso oggi quindi, grazie a Voi tutti, che alcuni comuni (la minoranza) non applicano la norma sull'esenzione della marca da bollo sulla richiesta del CDU per uso successione. Sia i Comuni che ho trovato in rete sia quelli con cui ho a che fare nell'esercizio della professione.

Saluti.


Be a questo punto, visto che la cosa è più che chiara fai valere i tuoi diritti.......
Saluti





Da www.funzionepubblica.gov.it/node/282

Il certificato di destinazione urbanistica

La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica ai certificati di destinazione urbanistica?

Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione, redatti da un pubblico ufficiale, aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti (come già affermato da: Cons. St., Sez. V, Sent. 25-09-1998, n. 1328; TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 6863 del 6 ottobre 2010; T.A.R. Toscana, I, 28 gennaio 2008, n. 55; TAR Napoli - 15 dicembre 2010 n. 27352; T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 06-03-2012, n. 2241).
Infatti, la situazione giuridica attestata nel certificato di destinazione urbanistica è determinata da provvedimenti precedenti.
Di conseguenza, il certificato di destinazione urbanistica rientra nel campo d'applicazione dell'art. 15 della legge n. 183/2011 e pertanto può essere oggetto di autocertificazione e va rilasciato con la prescritta dicitura ("Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi").

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