D/5 - ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO ED ASSICURAZIONE. Limitatamente ai fabbricati o parti autonome di essi e non le comuni agenzia bancarie o quelle assicurative che devono rientrare, secondo il concetto dell'ordinarietà prevalente (non occasionale) nella zone ed in base alle caratteristiche costruttive e all'uso appropriato, in una delle categorie dei gruppi A (p.e. A/10) o C (p.e. C/1). (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art.10 della Legge).
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