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avviso di accertamento |

francesca75
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Salve a tutti! dal catasto è arrivato un avviso di accertamento protocollato 18/12/2009 dove segnalano la presenza di un fabbricato nn accatastato e presente negli elenchi. in effetti il fabbricato esiste ma non produce reddito in quanto trattasi di fabbricato di campagna abbandonato (non ci sono attacchi a utente di luce, acqua, insomma è in condizioni tali da nn poter essere utilizzato). Lo devo accatastare cmq vero? o posso anche non farlo? Avevo pensato di accatastarlo come Collabente. In questo caso bisogna fare solo il tip mappale giusto? senza planimetria in Docfa. Un altra cosa: nella lettera c'è un modulo allegato da inviare con il nome del tecnico che effettuerà l'accatastamento. quest'ultima è da inviare in ogni caso o solo se non si riesce ad accatastare entra la data di scadenza indicata nella lettera che nel mio caso è il 30 Giugno? grazie mille anticipatamente frà
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Silvano
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I fabbricati vanno tutti accatastati all'urbano. Il non avere gli impianti non fa di questo un fabbricato collabente, al massimo rientrerebbe nelle apposite categorie a bassa rendita: per essere collabente, come dice la parola stessa, deve essere pericolante, inagibile da un punto di vista di salute strutturale e salubrità.
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robertopi
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Vedi anche il DM 28/98. saluti
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ALEMARO
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quoto silvano puoi forzare le rendita del docfa come c2 di classe 1° (scrivendo nella relazione il perchè decidi per il classamento proposto), portando una documentazione fotografica che attesta quanto dichiari. ciao ale
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robertopi
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Non deve essere necesariamente pericolante, basta che sia fatiscente e sempre priva di allacci, per essere censita in F/2. Ciò naturlmente va dichiarato in relazione. Preciso ancora che ciò vale nel caso di nuova denuncia, per declassamento, occorre certificazione comunale da allegare al docfa.
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francesca75
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Per Alemaro Scusami ma nn mi è chiaro cosa significhi c2 di classe 1° .C2 sarebbero i magazzini e i locali di deposito; ma questi hanno dunque bassa rendita?Ma sono cmq soggetti a ICI? scusatemi il mio essere davvero troppo principiante in tali questioni :(
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robertopi
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"francesca75" ha scritto: Per Alemaro Scusami ma nn mi è chiaro cosa significhi c2 di classe 1° .C2 sarebbero i magazzini e i locali di deposito; ma questi hanno dunque bassa rendita?Ma sono cmq soggetti a ICI? scusatemi il mio essere davvero troppo principiante in tali questioni :( Come scrive Alemaro è appunto una forzatura. Non vedo per quale motivo se l'immobile non è atto a produrre reddito, si debba per forza attribuirgli una rendita, seppur bassa. Se è' collabente va censitop come tale. saluti
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"Francesca75" ha scritto: ...trattasi di fabbricato di campagna abbandonato (non ci sono attacchi a utente di luce, acqua, insomma è in condizioni tali da nn poter essere utilizzato). Definizione di Unità collabente F/2 (AdT di Lecce): quei fabbricati o porzioni di essi che nello stato in cui si trovano, non sono suscettibili a fornire reddito. Es.: Costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Dalla parte evidenziata in grassetto, mi sentirei di appoggiare quanto scritto da Alemaro: con un intervento di manutenzione ( se necessario ) quell'immobile può essere certamente ricondotto a semplice deposito e rientrare nella categoria C/2, magari con una classe minore. Altre considerazioni ??? Ciao, buon lavoro a tutti.
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bioffa69
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"francesca75" ha scritto: Salve a tutti! dal catasto è arrivato un avviso di accertamento protocollato 18/12/2009 dove segnalano la presenza di un fabbricato nn accatastato e presente negli elenchi. in effetti il fabbricato esiste ma non produce reddito in quanto trattasi di fabbricato di campagna abbandonato (non ci sono attacchi a utente di luce, acqua, insomma è in condizioni tali da nn poter essere utilizzato). Lo devo accatastare cmq vero? o posso anche non farlo? Avevo pensato di accatastarlo come Collabente. In questo caso bisogna fare solo il tip mappale giusto? senza planimetria in Docfa. ...concordo con gli altri per il fatto che lo devi accatastare, se il fabbricato e' davvero collabente, lo sai tu nel vederlo, se e' solo in condizioni di non utilizzo perche' cosi' fanno i prop. non significa che non si possa usare, pertanto concordo con il classamento in c/2 di cl.1. In ogni caso , anche se collabente, devi procede al tm e alla pratica DOCFA , nel caso di unita' collabente , costituirai la tua u.i.u. in F/2, pertanto solo elaborato planimetrico, devi allegare documentazione fot. per comprovare quanto dichiari, la dichiarazione di inagibilita' fatta dal comune, presso il nostro Ufficio e' richiesta solo in caso di variazioni, essendo la tua nuova costruzione, basta doc fotografica. Chiaramente se non e' collabente , pagheranno l'ici, come fanno tutti. "francesca75" ha scritto: Un altra cosa: nella lettera c'è un modulo allegato da inviare con il nome del tecnico che effettuerà l'accatastamento. quest'ultima è da inviare in ogni caso o solo se non si riesce ad accatastare entra la data di scadenza indicata nella lettera che nel mio caso è il 30 Giugno? grazie mille anticipatamente frà l'Ufficio esce il trenta giugno, per procedere all'accatastamento, se il cliente ti da' l'incarico , mi sembra chiaro che devi aver proceduto all'accatastamento per tale data. Se hai l'incarico, lo comunichi all'Uffico col mod. allegato.
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robertopi
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"dado48" ha scritto:
Es.: Costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Dalla parte evidenziata in grassetto, mi sentirei di appoggiare quanto scritto da Alemaro: con un intervento di manutenzione ( se necessario ) quell'immobile può essere certamente ricondotto a semplice deposito e rientrare nella categoria C/2, magari con una classe minore. Altre considerazioni ??? Ciao, buon lavoro a tutti. Dado dissento, io ipotizzoche che un fabbricato abbandonato sia: col tetto a tegole se non bucato ma che lascia passre acqua, senza infissi o mal ridotti, senza nessun tipo di impianto, sicuramente non conforme alle norme antisimiche, forse pericolante, in generale definibile fatiscente. E' chiaro che occorre una manutenzione straodinara per fornigli i requisiti minimi di abitabilità, ovvero nella più ampia definizione "agibilità" cui anche un deposito deve possedere. Allora quando ricorrerebbe il caso di unità collabente? Personalmente ne ho accatastati un bel po' collabenti, e non ho mai avuto problemi, (con foto allegate). In ogni caso la cat. F/2 ha un suo significato che io interpreto così: oggi il fabbricato è fatiscente, non utlizzato e non utilizzabile, se non intervendo in maniera radicale, domani se opererò in tal senso, lo denucerò con la categoria più consona all'utilità conseguita. saluti saluti
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bioffa69
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...io concordo con dado48, ...per rendere collabente un'unita' gia' accatastata e' necessaria la dichiarazione di inagibilita' del fabbricato. Pertanto mi sembra che anche se il tetto ha infiltrazioni non si possa definire inagibile, tanto meno se non e' utilizzato, quest'ultima e' una scelta del prop. che non rende il fabbricato inagibile. Nei casi che mi sono capitati, i fabbricati erano davvero inagibili, principalmente con solai in legno crollati in tutto o in parte e spesso senza copertura.
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robertopi
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"bioffa69" ha scritto: ...io concordo con dado48, ...per rendere collabente un'unita' gia' accatastata e' necessaria la dichiarazione di inagibilita' del fabbricato. Su questo sono daccordo e non ho mai affermato il contrario "bioffa69" ha scritto:
Pertanto mi sembra che anche se il tetto ha infiltrazioni non si possa definire inagibile, tanto meno se non e' utilizzato, quest'ultima e' una scelta del prop. che non rende il fabbricato inagibile. Ma se il fabbricato è fatiscente,inutilizzato e privo di reddito, perche devi obbligare il proprietario a renderlo agibile e tassarlo? "bioffa69" ha scritto: Nei casi che mi sono capitati, i fabbricati erano davvero inagibili, principalmente con solai in legno crollati in tutto o in parte e spesso senza copertura. In questo caso non saresti nemmeno tenuto a denunciarli vedi art. 3 comma 3d dm 28/98 saluti
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bioffa69
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"robertopi" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: ...io concordo con dado48, ...per rendere collabente un'unita' gia' accatastata e' necessaria la dichiarazione di inagibilita' del fabbricato. Su questo sono daccordo e non ho mai affermato il contrario. l'ho specificato per far capire che se viene dichiarato inagibile , lo stato dello stesso e' ben diverso da una perdita nel tetto , in questo senso. "bioffa69" ha scritto:
Pertanto mi sembra che anche se il tetto ha infiltrazioni non si possa definire inagibile, tanto meno se non e' utilizzato, quest'ultima e' una scelta del prop. che non rende il fabbricato inagibile. "robertopi" ha scritto: Ma se il fabbricato è fatiscente,inutilizzato e privo di reddito, perche devi obbligare il proprietario a renderlo agibile e tassarlo?. ...io? non sono io ad obbligarlo, o il fabbr. e' inagibile (cat. collabente), oppure lo accatasta e paga quello deve pagare, come fanno tutti, per esempio ici per case sfitte e' piu' oneroso rispetto alle altre, per cui se i clienti non lo usano non dovrebbero nemmeno pagare? non mi sembra corretto
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robertopi
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probabilmente stiamo dicendo la stessa cosa, ma purtroppo lo strumento per comunicare non ci facilità il compito  . é chiaro che se parliamo di una casa ad es. sfitta anche da 20 non possiam definirla collabente, il concetto principale della F/2 è la fatiscenza. saluti
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bioffa69
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....penso anch'io, ciao buon lavoro.
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