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Autore ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - VARIANTE FINALE?

woodgreen

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24 Settembre 2010

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 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2010 alle ore 18:17

SALVE A TUTTI.
HO UN DUBBIO HO PRESENTATO UNA PRATICA CON LA NUOVA PROCEDURA DI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA IN BASE:
ART. 5 COMMA 2 LETTERA a) D.L. 40/2010 X MODIFICHE INTERNE AD UNITA' IMMOBILIARE.
LA PRATICA SI COMPONE DI VARIE AUTOCERTIFICAZIONI E TAVOLE GRAFICHE.
ORA DEVO CHIUDERE I LAVORI MA PRIMA DEVO PRESENTARE UNA VARIANTE PER LIEVI MODIFICHE.
SE FOSSE STATA UNA DIA CLASSICA AVREI PRESENTATO UNA VARIANTE FINALE E POI CHIUSO I LAVORI.
MA CON ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA POSSO PRESENTARE UNA VARIANTE FINALE? E COME?
GRAZIE

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Autore Risposta

Pothenot

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 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2010 alle ore 18:24

Con la DIA mi è capitato, con l'attività edilizia libera no.
Credo comunque che si proceda per analogia, c'era un progetto delle opere? è stato modificato in parte? comunicazione di variante e ultimazione lavori.

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DAVE

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30 Settembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2010 alle ore 23:28

Concordo con Pothenot,
Secondo me ripresenti una comuncazione per attività libera con le varianti se sono tra quelle previste, dall' art.6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modifidato dall' articolo 5 della legge n. 73 del 2010 (ovvero attività edilizia libera), ma non son mica sicuro che bisogni dare comunicazione dell'ultimazione dei lavori al Comune, secondo me basta che fai la variazione catastale se dovuta e tanti saluti (vedi comma 5 art.6 DPR 380/2001 come novellato).
Ciao

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geo_roma

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 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 09:14

Si, infatti non c'è scritto da nessuna parte che va presentato il fine lavori e il collaudo del direttore dei lavori (previsto, se non sbaglio dal comma 7 art. 23 D.p.r. 380/01)...

Saluti e buon lavoro

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 10:01

"geo_roma" ha scritto:
Si, infatti non c'è scritto da nessuna parte che va presentato il fine lavori e il collaudo del direttore dei lavori (previsto, se non sbaglio dal comma 7 art. 23 D.p.r. 380/01)...

Questo aspetto della recentissima normativa deve essere approfondito per le resposabilità che, secondo me, ricadono sempre sul Direttore Lavori nel caso di difformità con il progetto presentato.
Il corretto svolgimento dell'incarico può essere certamente concluso con la presentazione della Fine Lavori ed una dichiarazione, magari firmata oltre che dal tecnico anche dal Committente, che fissi in maniera inequivocabile lo stato dei lavori eseguiti ... a scanso di qualsiasi variazione che posssa essere messa in atto successivamente.
Ulteriori approfondimenti ???
Ciao, buon lavoro.

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geo_roma

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11 Febbraio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 11:49

E chi è il direttore dei lavori?

Nella nuova normativa non si parla di direttore dei lavori ma solamente del progettista...

Saluti e buon lavoro

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dado48

(GURU)

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24 Novembre 2005

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 15:06

"geo_roma" ha scritto:
Nella nuova normativa non si parla di direttore dei lavori ma solamente del progettista...

Il 4º Comma dell'art. 6 della Legge 22 Maggio 2010 nº 73, recita:
"... l'interessato ... trasmette una relazione tecnica ... a firma di un tecnico abilitato ... che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo"
Ora, se durante l'esecuzione dei lavori, questi, per qualsiasi motivo risultino non conformi "agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti", di chi sarà la responsabilità ???
Se non del progettista, sarà dell'impresa ??? oppure del Committente ???
Eppure, scartabellando nel D.Lgs nº 380 articolo nº 29 si legge:
"Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persone esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi ..."
ed ancora al precedente Comma:
"Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire ...".
Ed ora proviamo a formulare un'ipotesi che potrebbe certamente avverarsi durante la vita professionale:
l'Amministrazione contesta al Committente un'irregolarità nei lavori eseguiti ed ordina il "ripristino".
Il Committente ci chiama in causa perchè, a suo dire, è il Tecnico l'unico competente nella specifica materia e ci incolpa di non avergli impedito l'abuso.
Il Giudice chiamato a dirimere cosa deciderà ???
Potrebbe darsi il caso che riassuma nella persona del Progettista quella del Direttore dei Lavori, con le conseguenze del caso ....
Qui mi fermo e chiedo: ulteriori pareri e approfondimenti ???
Ciao a tutti, buon lavoro.

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geo_roma

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 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 15:14

[/quote]
Qui mi fermo....[/quote]

Ecco, appunto....meglio così!!!

Nella tua risposta hai riunito un miscuglio di notizie senza capo nè coda...

Senza polemica,

Saluti e buon lavoro

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geomonte

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 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 18:37

Buonasera,
mi intrometto.
Non credo che la risposta di dado48 sia un miscuglio di notizie, ma una riflessione sul ruolo che ci compete. Di fatto la normativa prevede che ci sia solo il Progettista che attesti che le opere (a farsi) siano conformi al regolamento edilizio ecc... e non prevede la figura del Direttore dei Lavori che, quindi, potrebbe non esserci. Ne deduco che il committente ottenuta la asseverazione è libero di fare ciò che vuole ed il nostro lavoro finisce lì (se non abbiamo anche l'incarico della Direzione Lavori) quindi anche le nostre responsabilità in merito ad illeciti.
Personalmente, se il mio incarico sarà anche di direzione dei lavori, continuerò ad inviare la comunicazione di ultimazione delle opere e la denuncia di avvenuta variazione se necessario, se non altro per certificare "quando" le mie competenze sono terminate ed in che termini rispetto alla denuncia di inizio lavori.

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geo_roma

Iscritto il:
11 Febbraio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 18:48

"geomonte" ha scritto:
se il mio incarico sarà anche di direzione dei lavori, continuerò ad inviare la comunicazione di ultimazione delle opere e la denuncia di avvenuta variazione se necessario



...in questo caso non ci sono dubbi!!!

Saluti e buon lavoro

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woodgreen

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 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2010 alle ore 18:41

Sono andato a parlare con i Tecnici del comune (firenze).
Loro affermano che:
non è consentito presentare varianti.
le possibilità sono due:
1) presentare una nuova pratica di attività edilizia libera, corredata di tutti gli elaborati ed asseverazioni che attesti che i lavori sono stati gia eseguiti e che quindi si deve pagare la sanzione di circa 280 euro ridotta di 2/3
2) presentare una nuova pratica di attività edilizia libera, attestare il falso e fare finta che le opere sono ancora da eseguire.
L'attività edilizia libera non necessita di comunicazione di fine lavori ma sarebbe meglio farla perchè definisce il periodo di cantiere e quindi tutela meglio la figura del direttore dei lavori

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 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2010 alle ore 20:21

Un recentissimo colloquio con il settore urbanistica del mio comune ha evidenziato che non è necessaria una fine lavori, dal momento che il modulo (almeno quello dell'Emilia Romagna) riporta la dicitura:

dal giorno ________ al giorno _______ eseguirà le opere....

...e solo nel caso di uno sforamento dei termini previsti, presentare una fine lavori effettiva...

Per quanto riguarda variazioni in corso d'opera, non ti so rispondere con certezza, ma credo che possano essere denunciate sempre con Edilizia Libera, quando ricadenti in tale fattispecie (specificando magari che trattasi di opere in variante alla precedente Attività...)

Buon brainstorming 8)

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DAVE

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 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2010 alle ore 21:15

Bella discussione ragazzi,
ma mi sembra che i tecnici comunali per ora non abbiano ancora la possibilità di legiferare. Loro al massimo le fanno applicare..
Comunque se non c'è scritto sulla legge nazionale, regionale, provinciale, nel regolamento Comunale non vedo perchè dobbiamo presentare la comunicazione di fine lavori o nominare il DDLL, secondo me a voi sfuggono le intezioni del legislatore, che sono quelle di liberalizzare e alleggerirci di un pò di burocrazia (viste anche le lievi sanzioni che vengono applicate) per quelli che sono piccoli interventi edilizi.
Però d'altra parte nessuno vieta di presentare la dichiarazione di fine lavori e di assummervi la responsabilità di DDLL.
Concordo comunqe con il fatto che non esistono quelle che voi dite "Varianti finali" o "Varianti in corso d'oprera" in quanto le varianti sono preventive o sono in sanatoria, e nel secondo caso si devono applicare giustamente le sanzioni.
Ciao

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