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agri78
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Salve! Premetto che sono in attesa che il notaio mi fissi un appuntamento per un consulto in merito.. mi piaceva ragionare con voi su questo argomento. Ho consultato le varie discussioni e le guide, come buon consiglio di geoalfa, ma nutro ancora molte perplessità.. studiando l'argomento, tra articoli di codice civile, sentenze corte cassazione, e altro ancora, mi sembra di aver capito innanzitutto due cose : 1) che il diritto del concedente non può essere usucapito 2) che "l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutarne il titolo del possesso", ovviamente per l'enfiteuta/livellario. Quindi, ciò dovrebbe significare che il livello/enfiteusi, nel caso di durata perpetua, non si estingue per intervenuta usucapione e conseguentemente nemmeno il diritto del concedente a riscuotere il canone. In più, il D.L. 112/2008 ha abrogato la legge 16/1974, con la quale si prevedeva l'estinzione dei rapporti perpetui reali antecedenti al 1941. Di conseguenza, nel caso di enfiteusi perpetue, qualora l'enfiteuta/livellario, che non ha pagato ormai da tanto tempo il canone, decidesse di procedere all'affrancazione, suo diritto innegabile, il concedente, che quindi non può opporsi, oltre a richiedergli l'equo capitale di affrancazione, è nel diritto di chiedere anche gli ultimi cinque canoni non pagati? E per quanto riguarda la possibilità di stipulare atti unilaterali, cioè in assenza del concedente, non avendo io trovato alcuna norma che li prevedesse, qualcuno di voi riesce ad indicarmela? Grazie anticipatamente. Saluti cordiali
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nipitella
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salve. non so se è riuscito a risolvere il problema. io ne ho più articolato e chiedo un aiuto. Acquisto di bene gravato da livello (enfiteusi). il cedente è una tale società anonima irreperibile dal 1907. il soggetto che ha acquistato vorrebbe acquisire la piena proprietà. Dunque, se ho capito la questione: - usucapione, no. Osta il 1164 e comunque manca un atto di opposizione e, se anche lo facessi oggi, mi ci vorrebbero altri 20 anni. - affrancazione: ma come? non ho a chi chiederla, non saperei come individuare il canone. non corrisposto da tempo immemore. Mi sembra assurdo che non vi sia una soluzione. Ringrazio sin da ora chiunque possa darmi un valido suggerimento.
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agri78
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Salve! Non ho più proseguito nella discussione perchè evidentemente il mio intervento non aveva suscitato interesse ad essere approfondito. Comunque, allora ho acquisito informazioni presso l'ufficio del territorio provinciale di competenza, in cui mi hanno sottolineato l'indispensabilità, ai fini dell'affrancazione, di un atto notarile bilaterale o di una sentenza, e quindi la nullità, o meglio, l'impossibilità da parte loro di volturare un semplice atto unilaterale "ai soli fini catastali".. Detto questo, la mia pratica non è andata avanti, in quanto l'interessato sta ragionando sul da farsi. Il tuo caso, hai ragione, è un pò più articolato.
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agri78
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Per quanto riguarda la determinizazione del canone e del capitale di affrancazione, da recenti orientamenti giurisprudenziali, ma poi anche nella circolare dell'ag. del territorio prot. 29104 dell 11/05/2011, si parla, al fine di aderire alla effettiva realtà economica, di riferirsi all'indennità di esproprio. Saluti
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nipitella
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in effetti credo che l'affrancazione sia l'unica strada percorribile. da quello che hai scritto l'atto unilaterale non ha senso nè valore. mi trovo però in difficoltà nell'identificare la controparte nei cui confronti dovrei azionare la procedura di affrancazione. a meno che qualcuno sappia suggerire altro...
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it9gvo
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trappeto
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Agri78 mandami la tua mail per inviarti la lettera circolare prot.5291 del 24/04/2008 della Dir. Reg. Sicilia diretta alle provincie siciliane ma che penso valga anche per le altre regioni. Buon lavoro
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agri78
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Salve! Chiedo perdono per il ritardo nella risposta..grazie comunque Ho letto quanto riportato nella nota che mi hai inviato e spero presto di andarmi a fare un'altra chiacchierata in catasto..dovrebbero evidentemente fornirmi loro le disposizioni che li obbligano a richiedere un atto bilaterale!! Vi terrò aggiornati Buon pomeriggio
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nipitella
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attendiamo tue! buona serata
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nino79rc
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Salve a tutti, ho un problema con l'eliminazione di questi maledettissimi livellari. In poche parole la mia assistita è livellaria al pari di altri 4 soggetti (tutti coeredi) Concedente è l'istituto diocesano per il sostentamento del clero. In conservatoria non vi è traccia di alcun contratto con cui veniva istituito il livello. intanto il concedente ha incassato dalla mia assistita un pagamento a titolo di "svincolo" (così hanno scritto) della particella io avrei pensato di proporre azione per usucapione nei soli confronti della Chiesa (che materialmente in conservatoria risulta essere proprietaria del fondo) e poi a seguito di trascrizione della sentenza il ctasto dovrebbe eliminare i livellari. Che ne pensate?
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totonno
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» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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In linea generale sono d'accordo. Mi sembra però più veloce e sicura la compravendita. La voltura toglierebbe i livellari e aggiornerebbe il titolo alla nuova situazione ma non in automatico con la trascrizione. Andrebbe fatta a parte e cartacea affinchè vada a buon fine. A
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rossa
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"it9gvo" ha scritto: Agri78 mandami la tua mail per inviarti la lettera circolare prot.5291 del 24/04/2008 della Dir. Reg. Sicilia diretta alle provincie siciliane ma che penso valga anche per le altre regioni. Buon lavoro Buongiorno. Se non è un segreto militare, perchè non la metti a disposizione di tutti ? Saluti.
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it9gvo
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trappeto
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Senz'altro, ma qualcuno mi dice come si fa ad allegare un file .pdf ad un post? Buon lavoro
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samsung
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it9gvo
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rubino
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Potenza
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Attenzione. E' opportuno evidenziare che la disposizione è inapplicabile in particolare nei punti a) e b), che può causare un bel pò di contenzioso e di nullità di atti. Infatti, è noto che la Legge 29 gennaio 1974 n. 16 è stata abrogata nel 2008 e che non agiva in nessun caso in vicende che coinvolgessero i Comuni: se ne ebbe conferma sia dalla Corte dei Conti sia dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4201 del 21 febbraio 2014. Inoltre, è noto che nell'enfiteusi il diritto del concedente non si estingue per usucapione. P.S.: il messaggio riprende, in parte, una mail del Geom. Michele Labriola, che qui ringrazio per la puntuale e circostanziata condivisione di opinione.
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