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Autore accatastamento nuova costruzione: scadenza

massibocca

Iscritto il:
24 Agosto 2009

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 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2009 alle ore 15:03

Leggendo alcuni testi relativi al catasto dei fabbricati ho riscontrato che a norma del D.P.R. 22 aprile 1994 n.425 art.3 , "nel caso di nuova costruzione, il D.L. ha l'obbligo di presentare in catasto la dichiarazione per l'iscrizione in catasto immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori".
Parlando con dei colleghi ho invece capito che la presentazione in catasto può avvenire anche da altro tecnico abilitato e la scadenza è il 31 dicembre dell'anno in cui avviene la dichiarazione di fine lavori.
E' possibile avere un chiarimento normativo?
Inoltre vorrei sapere quali sono le possibili sanzioni per ritardo
grazie

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Autore Risposta

Gioruspante

Iscritto il:
25 Ottobre 2008

Messaggi:
37

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 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2009 alle ore 16:12

30 giorni dopo l'ultimazione lavori, dopo 30 giorni sono 32,0€ di sanzione.
saluti

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massibocca

Iscritto il:
24 Agosto 2009

Messaggi:
16

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 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2009 alle ore 08:43

"Gioruspante" ha scritto:
30 giorni dopo l'ultimazione lavori, dopo 30 giorni sono 32,0€ di sanzione.
saluti



e per quanto rigurada il tecnico, deve essere necessariamente il Direttore Lavori o può essere anche un tecnico diverso?
Da altre ricerche ho letto che il T.U. sull'edilizia del 2001 ha abrogato il D.P.R. 22 aprile 1994 n.425 art.3

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12186

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 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2009 alle ore 08:53

"Gioruspante" ha scritto:
30 giorni dopo l'ultimazione lavori, dopo 30 giorni sono 32,0€ di sanzione.
saluti


questa è la sanzione AdT e non quella che in caso di ritardo elargirà il comune!

"massibocca" ha scritto:

e per quanto riguarda il tecnico, deve essere necessariamente il Direttore Lavori o può essere anche un tecnico diverso?


NO! non c'è alcun legame o collegamento.

"massibocca" ha scritto:

Da altre ricerche ho letto che il T.U. sull'edilizia del 2001 ha abrogato il D.P.R. 22 aprile 1994 n.425 art.3



guarda qui:
www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

cordialità

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Gioruspante

Iscritto il:
25 Ottobre 2008

Messaggi:
37

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 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2009 alle ore 15:16

"geoalfa" ha scritto:
"Gioruspante" ha scritto:
30 giorni dopo l'ultimazione lavori, dopo 30 giorni sono 32,0€ di sanzione.
saluti


questa è la sanzione AdT e non quella che in caso di ritardo elargirà il comune!

"massibocca" ha scritto:

e per quanto riguarda il tecnico, deve essere necessariamente il Direttore Lavori o può essere anche un tecnico diverso?


NO! non c'è alcun legame o collegamento.

"massibocca" ha scritto:

Da altre ricerche ho letto che il T.U. sull'edilizia del 2001 ha abrogato il D.P.R. 22 aprile 1994 n.425 art.3



guarda qui:
www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

cordialità



scusa la prossima volta leggo meglio

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