A conforto ed integrazione di quanto in precedenza affermato, trascrivo la lettera circolare prot. 2661 del 13.01.2003:
Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare
Prot. N° 2661
Roma 13 gennaio 2003
Alle Direzioni Compartimentali
LORO SEDI
e, p.c.
Al Servizio Ispettivo
SEDE
OGGETTO:
Frazionamento di area urbana.
Questa Direzione è stata interessata da una problematica verificatasi presso l’ufficio
provinciale di Como relativamente alla non corretta osservanza delle procedure per il
frazionamento di un’area urbana. In particolare la questione afferisce alla trattazione di
una particella già iscritta alla partita speciale 1 “ente urbano” e regolarmente censita al
catasto edilizio urbano per la quale doveva procedersi al frazionamento in vista di
trasferimento di diritti.
Al riguardo, conformemente anche al parere espresso con la nota dell’ex Direzione
Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 1 settembre 1988, prot. n.
3/2401, indirizzata all’Ufficio di Palermo, si fa presente che, per il frazionamento di area
urbana, la procedura dettata al punto II.2.1 della Circolare 2/84 è applicabile in
previsione di cessione di porzioni di aree nell’ambito dello stesso “lotto edificato”.
Quando invece il trasferimento di una porzione di area urbana, comporta la modifica del
“lotto edificato” e non solo una diversa distribuzione degli spazi, deve essere allegato,
alla denuncia di variazione presentata al catasto edilizio urbano, il tipo di frazionamento
al catasto terreni. In questo caso in luogo della subalternazione dovrà essere assegnata
alla porzione da distaccare una nuova numerazione del catasto terreni.
Tenuto conto della rilevanza dell’argomento si invitano le Direzioni compartimentali, al
fine di uniformare il comportamento di tutti gli uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio, a richiamare l’attenzione dei dipendenti uffici circa l’osservanza delle istruzioni
sopra riportate.
IL DIRETTORE CENTRALE
F. to
(Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA)