Forum
Argomento: Rifiuto Frazionamento redatto ai sensi del c.10 dell'art.30 del DPR 380/01
|
Autore |
Risposta |

robertopi
Iscritto il:
16 Dicembre 2004
Messaggi:
3539
Località
NAPOLI
|
Non ti capisco. Per la donazione in millesimi non occorre TF e su questo credo non si discuta. Lo scioglimento della comunioni sia dei padri, sia dei figli è fattibile con normalissimo e consentitissimo frazionamento (e conseguente atto, ovviamente). Vedi bene, che hai mal interpretato il regolamento.......ma se addirittura a Napoli, noti romp....., non pongono la questione e il regolamento cita: a) è vietato il frazionamento o la vendita o atti equivalenti di terreni non edificabili in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione, il numero, l’ubicazione e la eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio; b) nel caso di frazionamenti catastali o di trasferimento anche senza frazionamenti catastali, di terreni di superficie inferiore a 10.000 mq., il Servizio competente opera il controllo ai sensi del primo comma Il che è altra cosa dal vietato frazionare a prescindere. Saluti
|
|
|
|

CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
Messaggi:
8791
Località
Agro Nocerino Sarnese
|
più tardi cerco di postare il mio regolamento!
|
|
|
|

EFFEGI
f.g.
Iscritto il:
16 Dicembre 2008
Messaggi:
2076
Località
Irpinia
|
Non mi è chiaro una cosa, scusami. 1^ donazione: A dona al figlio A1 i suoi diritti di 500/1000: sulla particella n. 1 di mq 5'000, sulla particella n. 2 di mq 2'500 e infine sulla particella n. 3 di mq 2'500; 2^ donazione: B dona al figlio B1 i suoi diritti di 250/1000: sulla particella n. 1 di mq 5'000, sulla particella n. 2 di mq 2'500 e infine sulla particella n. 3 di mq 2'500; 3^ donazione: C dona al figlio C1 i suoi diritti di 250/1000: sulla particella n. 1 di mq 5'000, sulla particella n. 2 di mq 2'500 e infine sulla particella n. 3 di mq 2'500. Alla fine avremmo: Particella n. 1 intestata a: A1 per 500/1000, B1 per 250/1000 e C1 per 250/1000; Particella n. 2 intestata a: A1 per 500/1000, B1 per 250/1000 e C1 per 250/1000; Particella n. 3 intestata a: A1 per 500/1000, B1 per 250/1000 e C1 per 250/1000; Qualcosa non mi torna... a cosa serve fare tutto questo? Ma forse ho capito male. Saluti
|
|
|
|

CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
Messaggi:
8791
Località
Agro Nocerino Sarnese
|
"EFFEGI" ha scritto: Non mi è chiaro una cosa, scusami. 1^ donazione: A dona al figlio A1 i suoi diritti di 500/1000: sulla particella n. 1 di mq 5'000, sulla particella n. 2 di mq 2'500 e infine sulla particella n. 3 di mq 2'500; 2^ donazione: B dona al figlio B1 i suoi diritti di 250/1000: sulla particella n. 1 di mq 5'000, sulla particella n. 2 di mq 2'500 e infine sulla particella n. 3 di mq 2'500; 3^ donazione: C dona al figlio C1 i suoi diritti di 250/1000: sulla particella n. 1 di mq 5'000, sulla particella n. 2 di mq 2'500 e infine sulla particella n. 3 di mq 2'500. Alla fine avremmo: Particella n. 1 intestata a: A1 per 500/1000, B1 per 250/1000 e C1 per 250/1000; Particella n. 2 intestata a: A1 per 500/1000, B1 per 250/1000 e C1 per 250/1000; Particella n. 3 intestata a: A1 per 500/1000, B1 per 250/1000 e C1 per 250/1000; Qualcosa non mi torna... a cosa serve fare tutto questo? Ma forse ho capito male. Saluti serve per quantificare i lotti in termine di superficie! i nuovi lotti (nuovi identificativi catastali) scaturiti dal frazionamento del lotto principale, occorrono solo ed esclusivamente per la redazione dei successivi contratti di locazione agraria. I nuovi contratti di locazione agraria stipulati fra loro avranno il tenore di una specie di "PERMUTA", dove per il lotto di mq. 5.000 i soggetti "B1" e "C1" concedono in locazione al soggetto "A1" i loro rispettivi 250/1000 di propretà dell'intero cadauno! lo stesso concetto vale anche per i restanti due lotti di mq. 2.500! l'Agenzia delle Entrate (quella che si occupa della registrazione dei contratti) mi ha detto che diversamente non si può fare, occorrono nuove particelle (sul Mod. 69 che cavolo ci scrivo?) Ora è chiaro il concetto? ** P.S. dimenticavo di dire che i contratti di locazione agraria occorrono per la pratica dei Finanziamenti Europei a fondo perduto per l'agricoltura!
|
|
|
|

EFFEGI
f.g.
Iscritto il:
16 Dicembre 2008
Messaggi:
2076
Località
Irpinia
|
"CESKO" ha scritto: Ora è chiaro il concetto? Si avevo capito bene. Comunque l'art. 30 cita: "Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù". Il fatto che vengano espletate tre distinte donazioni tra padre e figlio, delle proprie quote millesimali, pressuppone -per me- il propedeutico deposito al comune, non essendo riconducibile il tutto ad una azione di divisione ereditaria ma al solo scopo di raggirare un ostacolo (quello del deposito). Ripeto per me va fatto il deposito al comune. Saluti
|
|
|
|

CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
Messaggi:
8791
Località
Agro Nocerino Sarnese
|
"EFFEGI" ha scritto: Il fatto che vengano espletate tre distinte donazioni tra padre e figlio, delle proprie quote millesimali, pressuppone -per me- il propedeutico deposito al comune, non essendo riconducibile il tutto ad una azione di divisione ereditaria ma al solo scopo di raggirare un ostacolo (quello del deposito). Ripeto per me va fatto il deposito al comune. Posso anche concordare, ma resta il fatto che comunque restano interpetrazioni della norma (osservazioni giuste), infatti nella norma, circolari e/o sentenze non vi è scritto chiaramente che nel mio caso bisogna sciogliere la comunione per poi predisporre il tipo per donazione in linea retta! Ripeto, non voglio insistere.... ma altre soluzioni non ne ho, visto che il tipo non può essere depositato in Comune! Voi cosa suggerite?
|
|
|
|

EALFIN
Iscritto il:
03 Dicembre 2006
Messaggi:
4043
Località
|
Esempi: 1)Se uno possiede un terreno per gli interi diritti, lo divide in due e dona una delle due porzioni derivate al figlio e l'altra alla figlia, è possibile avvalersi delle disposizioni in merito al non obbligo di deposito; 2) Se tre estranei possiedono un terreno acquistato da terzi e lo frazionano, anche per poter ciascuno effettuare una donazione dei rispettivi diritti ai rispettivi eredi in linea retta o ai coniugi, sono obbligati a depositare il tipo. Questo perchè il semplice frazionamento di un immobile non ereditario (ovvero non pervenuto da successione) di per sè integra il reato di lottizzazione abusiva negoziale, salvo quanto precisato in appresso. Se un terreno è pervenuto da un acquisto diverso dalla successione (compravendita, ecc.), il medesimo potrà essere frazionato senza deposito solo nell'ipotesi in cui il donante o i donanti abbiano tutti un rapporto di parentela in linea retta (o di coniugio) con ciascuno dei donatari. Esempi di non obbligo di deposito sono: 1) padre e madre posseggono un terreno, lo frazionanano e donano le porzioni derivate ai rispettivi figli; 2) il padre (o la madre) possiede un terreno che ha acquistato da terzi, lo fraziona e dona le porzioni derivate al figlio (a) e/o ai figli (e) e/o al coniuge. Pertanto in tutte le ipotesi di divisioni ereditarie (anche testamentarie) non importa se i condividenti non abbiano fra loro rapporti di parentela in linea retta o di coniugio. Nei casi di donazione il donante o al massimo i coniugi donanti debbono possedere l'intera proprietà del bene e la devono destinare in donazione ai parenti in linea retta e/o ai coniugi (nel caso di intero possesso da parte di un solo coniuge). Solo così si può frazionare senza deposito. In pratica, a parte i condividenti ereditari, nei casi di donazione parziale da parte di uno solo dei condividenti il frazionamento è soggetto a deposito proprio perchè è il negozio giuridico finale che rende legittimo il frazionamento senza deposito e non il contrario. Qual'è il riferimento normativo di cui sopra? La mia è un interpretazione in quanto la parola "fra coniugi e fra parenti in linea retta" di cui alla norma è da intendersi in senso restrittivo. Nel senso che nel tuo caso i comproprietari A, B e C dichiarano che sono esentati dal deposito frazionamento perchè intendono donare le particelle derivate 4001, 4002 e 4003 ai parenti in linea retta o coniugi, in realtà dichiarano il falso perchè ciascuno donerà al propio congiunto solo una delle tre particelle derivate e quindi non può garantire anche per le altre particelle non oggetto di personale donazione.
|
|
|
|
|
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultimi argomenti
Amici:
Le nostre guide:
|
|