Per qualsiasi ampliamento è necessario effettuare il tipo mappale ed il successivo accatastamento.
Fanno eccezione (art. 3 Decreto n. 28/1998):
A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'.
Ciao
Paolo