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Argomento: Quando insorge l'obbligo di inserire un immobile in mappa?
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ildubbio
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grazie davvero a tutti per i vostri contributi. è chiaro che ogni caso potrebbe differire da un altro. Ma mi sembra che in generale quello che riferite sia una soluzione "politica", del tipo "sarebbe meglio accatastare". E questo l'ho capito e lo condivido anche. Tuttavia. Se foste chiamati ad esprimervi, ad esempio come CTU, sull'obbligo di accatastare quel rustico di travi, pilastri e solai? Io probabilmente mi esprimerei nel senso del non obbligo, e anche della possibilità di effettuare l'atto di vendita. Quello che sostiene rubino, se in fase di accertamento l'AdE appura che sul fondo c'è un fabbricato anche allo stato di pilastri e travi e solai fa un c. così al venditore ed in solido al compratore prima di tutto perchè è stato redatto un atto pubblico che non dice la verità, e quindi nullo, poi perchè i valori del trasferimento possono non essere congrui con l'effettivo stato del bene. non è necessariamente vero. Nell'atto si può descrivere e anche valorizzare il rustico, e dire che non vi è obbligo di accatastamento ne di applicazione dell’art. 29, comma 1- bis, della L. 28/02/1985, n. 52. Questo aspetto, poi, è molto interessante: Normalmente gli scheletrati o fabbricati in germe passano di mano nella fase costruttiva, percui l'opinione del notaio di trasferire un F/3 in fondo è sensata e accettabile. Nel caso però che questo scheletro fosse ormai datato, con permesso scaduto, magari in odore di abuso per via di regolamenti mutati o in mutazione ecc ecc. l'opzione di censire un F/3 perderebbe completamente validità e sarebbe meglio trasferire un terreno con perizia che attesti l'esistenza e lo stato di un manufatto che potrebbe addirittura essere un costo in deprezzamento. Nel mio caso nulla di abusivo, ma il manufatto potrebbe addirittura essere demolito e in quel caso davvero rappresentare un costo di deprezzamento. Comunque grazie davvero a tutti. Certo che è strano che la norma non individui con maggiore chiarezza "il momento in cui insorge l'obbligo di accatastare".
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totonno
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"ildubbio" ha scritto:
Tuttavia. Se foste chiamati ad esprimervi, ad esempio come CTU, sull'obbligo di accatastare quel rustico di travi, pilastri e solai? Io probabilmente mi esprimerei nel senso del non obbligo, e anche della possibilità di effettuare l'atto di vendita. Non fare mai il CTU. Ce ne sono anche troppi che fanno danni enormi. Saluti
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rubino
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Perfetto, amico mio, ma l'aggiornamento catastale non dobbiamo intenderlo " a la carte" e solo come maggiore entrata fiscale. Mi spiego: il seminativo p.lla XX di 5000 mq paga l'IRPEF mediante il RD e il RA; il giorno Y, per convenienza assimilabile alla data in cui viene eseguito lo scotico del terreno vegetale per preparare il piano di posa delle fondazioni ed in cui 1000 mq. vengono sottratti alla coltivazione agricola già si è verificata quella mutazione "nello stato e nelle rendite" (RD e RA in questo caso) che richiede l'aggiornamento catastale che "scarichi" i 1000 mq dalla tassazione come terreno agricolo. E' vero che l'imposizione fiscale sui terreni è bassa ma se vogliamo un Catasto efficace ed efficiente sarebbe bene che il Contribuente capisca anche quando e quanto è necessario aggiornarne gli atti e qui ci vuole il Geometra che sappia fare da interfaccia fra le esigenze fiscali centrali e locali (perche se ci sta costruendo sicuramente la p.lla XX non è in zona E, quindi paga le imposte municipali sulle aree edificabili: se diminuisce la superficie tassabile non è meglio?) e quelle del Cittadino. Buon lavoro.
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ildubbio
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"totonno" ha scritto: "ildubbio" ha scritto:
Tuttavia. Se foste chiamati ad esprimervi, ad esempio come CTU, sull'obbligo di accatastare quel rustico di travi, pilastri e solai? Io probabilmente mi esprimerei nel senso del non obbligo, e anche della possibilità di effettuare l'atto di vendita. Non fare mai il CTU. Ce ne sono anche troppi che fanno danni enormi. Saluti No, non ti preoccupare. Lascio fare il CTU a chi è certissimo delle proprie tesi, e quindi non sente mai il bisogno di approfondire.
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totonno
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"ildubbio" ha scritto: "totonno" ha scritto: "ildubbio" ha scritto:
Tuttavia. Se foste chiamati ad esprimervi, ad esempio come CTU, sull'obbligo di accatastare quel rustico di travi, pilastri e solai? Io probabilmente mi esprimerei nel senso del non obbligo, e anche della possibilità di effettuare l'atto di vendita. Non fare mai il CTU. Ce ne sono anche troppi che fanno danni enormi. Saluti No, non ti preoccupare. Lascio fare il CTU a chi è certissimo delle proprie tesi, e quindi non sente mai il bisogno di approfondire. Se io fossi un pompiere userei la benzina per spegnere un incendio. Saluti
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ildubbio
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"totonno" ha scritto: "ildubbio" ha scritto: "totonno" ha scritto: "ildubbio" ha scritto:
Tuttavia. Se foste chiamati ad esprimervi, ad esempio come CTU, sull'obbligo di accatastare quel rustico di travi, pilastri e solai? Io probabilmente mi esprimerei nel senso del non obbligo, e anche della possibilità di effettuare l'atto di vendita. Non fare mai il CTU. Ce ne sono anche troppi che fanno danni enormi. Saluti No, non ti preoccupare. Lascio fare il CTU a chi è certissimo delle proprie tesi, e quindi non sente mai il bisogno di approfondire. Se io fossi un pompiere userei la benzina per spegnere un incendio. Saluti Purtroppo nei forum ogni tanto spunta fuori chi non riesce a trattenersi dal polemizzare. Inutilmente. Il quesito che ho posto, non è affatto di semplice soluzione (basta fare un giro in rete per trovare alcune interpretazioni normative). Sintetizzo la mia opinione: se fossi chiamato come CTU ad esprimermi sulla obbligatorietà dell'accatastamento in funzione di una vendita (se non addirittura sulla validità di un atto), allora, per le norme da me citate opterei per la non obbligatorietà, allineandomi ad alcuni pareri (ovviamente più autorevolei dei miei) letti. totonno invece, se ho ben capito, opterebbe per la nullità dell'atto. ad ogni buon conto vi farò sapere cosa ne pensa il Notaio che sarà incaricato di rogitare. grazie ancora a tutti
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totonno
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"ildubbio" ha scritto:
Purtroppo nei forum ogni tanto spunta fuori chi non riesce a trattenersi dal polemizzare. Inutilmente. Il quesito che ho posto, non è affatto di semplice soluzione (basta fare un giro in rete per trovare alcune interpretazioni normative). Sintetizzo la mia opinione: se fossi chiamato come CTU ad esprimermi sulla obbligatorietà dell'accatastamento in funzione di una vendita (se non addirittura sulla validità di un atto), allora, per le norme da me citate opterei per la non obbligatorietà, allineandomi ad alcuni pareri (ovviamente più autorevolei dei miei) letti. totonno invece, se ho ben capito, opterebbe per la nullità dell'atto. ad ogni buon conto vi farò sapere cosa ne pensa il Notaio che sarà incaricato di rogitare. grazie ancora a tutti Magari fosse un problema di atto nullo. L'atto non è nullo se si vende un terreno agricolo (comunque FABBRICABILE) senza accatastare il rustico esistente. Il problema è il prezzo e le imposte sul trasferimento da pagarci sopra. L'Agenzia delle entrate nei casi di un terreno agricolo fabbricabile è sempre cattivissima ed il Notaio ovviamente non può che consigliare di evitare questo tipo di contenzioso. Ti costerebbe pochissimo accatastare il rustico in confronto a quello che rischi in soldoni per mancato pagamento delle giuste imposte. Aver evitato il catasto per l'Agenzia vuol dire aver cercato di evadere le imposte. Poi sta a te dopo l'accertamento dell'Agenzia a seguito dell'atto, andare a piangere. Leggi la mia opinione e non fare l'offeso se no non rispondo più. Saluti
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alex79
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Salve, in aggiunta a tutte le giuste considerazioni e riferimenti normativi indicati dai colleghi, io sono dell’idea che il caso indicato da Il dubbio rientri a tutti gli effetti nell’obbligo di denuncia con TM ai sensi dell’art. 8 della L. 679 del 1 ottobre 1969 per il semplice fatto che sia completamente dotato di copertura. Per questo motivo infatti, al di la della destinazione che dovrebbe avere in futuro il fabbricato, ora come ora per le sue caratteristiche non è detto che possa essere censito per esempio in categoria C/7 o C/6 e rientrare pertanto pienamente in quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2 del D.M. n. 28 del 2 gennaio 1998 che riporto : “ L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.” Saluti
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totonno
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"alex79" ha scritto: Salve, in aggiunta a tutte le giuste considerazioni e riferimenti normativi indicati dai colleghi, io sono dell’idea che il caso indicato da Il dubbio rientri a tutti gli effetti nell’obbligo di denuncia con TM ai sensi dell’art. 8 della L. 679 del 1 ottobre 1969 per il semplice fatto che sia completamente dotato di copertura. Per questo motivo infatti, al di la della destinazione che dovrebbe avere in futuro il fabbricato, ora come ora per le sue caratteristiche non è detto che possa essere censito per esempio in categoria C/7 o C/6 e rientrare pertanto pienamente in quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2 del D.M. n. 28 del 2 gennaio 1998 che riporto : “L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.” Saluti Non sono concorde assolutamente con la seconda parte dell'intervento, perchè non rispecchia lo stato reale dell'immobile che non presenta potenzialità reddituale e nè funzionale. Saluti
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alex79
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"totonno" ha scritto: "alex79" ha scritto: Salve, in aggiunta a tutte le giuste considerazioni e riferimenti normativi indicati dai colleghi, io sono dell’idea che il caso indicato da Il dubbio rientri a tutti gli effetti nell’obbligo di denuncia con TM ai sensi dell’art. 8 della L. 679 del 1 ottobre 1969 per il semplice fatto che sia completamente dotato di copertura. Per questo motivo infatti, al di la della destinazione che dovrebbe avere in futuro il fabbricato, ora come ora per le sue caratteristiche non è detto che possa essere censito per esempio in categoria C/7 o C/6 e rientrare pertanto pienamente in quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2 del D.M. n. 28 del 2 gennaio 1998 che riporto : “L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.” Saluti Non sono concorde assolutamente con la seconda parte dell'intervento, perchè non rispecchia lo stato reale dell'immobile che non presenta potenzialità reddituale e nè funzionale. Saluti Le 2 parti sono collegate Antonio. Capisco che potresti non essere d’accordo se si parla di una struttura incompleta appena realizzata e che pertanto, nel caso di alienazione , necessita oltre che del Tipo mappale anche del censimento all’urbano in categoria F3. Ildubbio però non ha precisato se la struttura è recente..pertanto ipotizziamo che si tratti di un semplice “scheletro” costituito da soli pilastri e copertura che insiste sul terreno già da parecchio tempo. Secondo te... nello stato in cui si trova non potrebbe essere per esempio utilizzato per metterci al riparo provvisoriamente l’auto e pertanto censire in categoria C6? Questo indipendentemente dalla sua originaria destinazione urbanistica prevista, che all'Ade non interessa niente. Per me si ed è proprio questo il caso di potenziale autonomia funzionale e reddituale. Saluti
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totonno
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"alex79" ha scritto:
Le 2 parti sono collegate Antonio. Capisco che potresti non essere d’accordo se si parla di una struttura incompleta appena realizzata e che pertanto, nel caso di alienazione , necessita oltre che del Tipo mappale anche del censimento all’urbano in categoria F3. Ildubbio però non ha precisato se la struttura è recente..pertanto ipotizziamo che si tratti di un semplice “scheletro” costituito da soli pilastri e copertura che insiste sul terreno già da parecchio tempo. Secondo te... nello stato in cui si trova non potrebbe essere per esempio utilizzato per metterci al riparo provvisoriamente l’auto e pertanto censire in categoria C6? Questo indipendentemente dalla sua originaria destinazione urbanistica prevista, che all'Ade non interessa niente. Per me si ed è proprio questo il caso di potenziale autonomia funzionale e reddituale. Saluti Buonasera Alex79 La costruzione se fosse iniziata senza permesso autorizzativo potrebbe essere censita alla destinazione che ci fa più comodo, ma però sarebbe totalmente abusiva. Se invece la costruzione non finita è comunque legittimata da un permesso edilizio anche scaduto, la destinazione anche catastale è legata all'utilizzo previsto da progetto, quindi si darebbe un classamento non corrispondente nè conforme a quanto disposto dal progetto approvato. Saluti
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geoalfa
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"ildubbio" ha scritto: Purtroppo nei forum ogni tanto spunta fuori chi non riesce a trattenersi dal polemizzare. Inutilmente. Il quesito che ho posto, non è affatto di semplice soluzione (basta fare un giro in rete per trovare alcune interpretazioni normative). Sintetizzo la mia opinione: Se fossi chiamato come CTU ad esprimermi sulla obbligatorietà dell'accatastamento in funzione di una vendita (se non addirittura sulla validità di un atto), allora, per le norme da me citate opterei per la non obbligatorietà, allineandomi ad alcuni pareri (ovviamente più autorevolei dei miei) letti. totonno invece, se ho ben capito, opterebbe per la nullità dell'atto. Ad ogni buon conto vi farò sapere cosa ne pensa il Notaio che sarà incaricato di rogitare. grazie ancora a tutti Eh si il dubbio! dici bene, dalle mie parti si dice che i se hanno casa nel paese dei co******! Comunque guarda anche qui, ti potrà essere di utilità: cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827... Cordialità Gianni detto geoalfa
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totonno
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- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
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