Vorrei provare a fare qualche precisazione sull'argomento e sulla questione da te posta:
1) un'area di effettiva pertinenza di un fabbricato urbano, che sia composto da una od enne u.i.u., deve "seguire" il fabbricato stesso (cioè il bene principale cui è legato) e, pertanto, essere censito contestualmente al fabbricato, come attinenza scoperta, a norma dell'art. 8 della Legge 679/69.
2) Ciò detto, al Catasto Terreni,da una qualità ordinaria non più soggetta a coltura agraria, verrà " portata via" - per essere allibrata a partita uno - l'ntera superficie del nuovo lotto così costituito: corpo di fabbrica + area pertinenziale.
3) Al Catasto dei Fabbricati vanno poi individuate - attraverso la compilazione dell'elaborato planimetrico - le porzioni comuni di corti, da catalogare nella partita A (BCNC), mentre le porzioni esclusive di aree pertinenziali devono sempre essere individuate nella stessa planimetria della unità immobiliare principale: ad esempio una abitazione con corte esclusiva al p.t..(N.B.Infatti, se sono di pertinenza esclusiva di una sola u.i., non possono essere considerati BCNC, perchè non sono comuni ad almeno due u.i.u. e, pertanto, non vanno rappresentate sull'elaborato planimetrico).
4) Fatta questa dovuta premessa e venendo al problema da te posto, sono del parere che qualsiasi area di pertinenza di u.i.u.,che sia comune od esclusiva di una sola unità, deve rimanere al C.F. ed essere individuata sui modelli planimetrici del C.F..
A titolo di esempio - esempio tra l'altro anche riportato sui grafici esplicativi della circ. n. 2/84 - fai conto che un giorno qualsiasi, in un condominio qualsiasi, si decide di comune accordo, di frazionare l'area comune allo stabile per individuare ed assegnarsi (con atto pubblico evidentemente) delle porzioni che da "comune" diverranno "esclusive" . Non avrebbe alcun senso logico porsi il problema del frazionamento sulla mappa del C.T. - per non parlare poi della estrema frammentazione che la mappa stessa subirebbe - perchè, in ogni caso, le nuove aree da individuare, non cambiano affatto la loro originaria destinazione: aree pertinenziali sono e tali rimangono in seguito al frazionamento (si parla in questi casi, solo di diversa distribuzione degli spazi interni) l'unica differenza, infatti, sta solo nei diritti reali modificati e non nella destinazione oggettiva del bene.
5) Le uniche motivazioni che impongono il frazionamento al C.T. di un lotto già costituito al C.F. sono legate alla "reale" modifica del lotto originario, a causa della alienazione di una porzione del lotto stesso, ovvero per espropriazione per pubblica utilità. In tutti gli altri casi(diversa distribuzione degli spazi interni come nel tuo caso) non solo non è necessario, ma addirittura non pertinente.
Ciao.