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rik_fe
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sarei del parere di farlo in modesta entità, ma con rilievo con stazione locale, fattibile in autocad per esempio. almeno così funziona all'adt di bologna
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ale81
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Bulåggna (Bologna)
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Ciao Lupi, Secondo me puoi trattare in modesta entità un nuovo fabbricato di superficie fino a 20mq, ma se fai un ampliamento su un edificio già di 20 mq, puoi fare un TM in modesta entità per soli ulteriori 10 mq di ampliamento... Quindi anche secondo me nel tuo caso bisogna applicare la procedura ordinaria.
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Potresti fare un tipo per coordinate  4 righe 8 e un vettore rosso tutto intorno, e nero lungo il lato in aderenza  Ed è un tipo di modesta entità
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stello
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Fasano
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Concordo in pieno con quanto riferito da ale81. Nella fattispecie l'ampliamento e' in aderenza a fabbricato presente in mappa. La norma prevede che in questi casi puoi ampliare un fabbricato in misura non superiore al 50% della superficie coperta, mentre tu stai proponendo il 100%. Il tipo, a mio avviso, va redatto in modalità ordinaria. Ciao e buon lavoro
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lupi
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Ok...... però il mio ragionamento è questo. Che differenza c'è fra una porzione in ampliamento di 20 mq. ed un corpo fabbricato a sè stante della stessa metratura? Per me nessuna......, l'unica cosa è che uno è isolato mentre uno è la prosecuzione di un corpo già in mappa. La consistenza trattata è la stessa, percui il buon senso mi dice che sono nei limiti per trattare il tipo in modesta entità. Concordo con quanto detto da malteser ed aggiungo che sempre secondo me la linea nera se poi la sopprimo per inglobare la nuova porzione con la parte rimanente non pregiudica il concetto che il tipo è sempre di modesta entità. L'oggetto del rilievo è sempre nei limiti dei 20 mq. La fusione correlata non pregiudica la normativa e difatti un tipo avente per oggetto ad esempio la fusione di più corpi di fabbricato rientra fra quelli in deroga. Voi che ne dite............ il ragionamento fila? Ciao lupi
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geometrazurzu
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Certo che fila! Pero' dovresti fare due TM, ovvero, fare un piccolo celerimetrico in cui tratti autonomamente l'ampliamento in modesta entita' appoggiandoti a spigoli di fabbricati adiacenti come se fosse isolato e quindi separato da una linea nera dal corpo aderente preesistente e poi un secondo TM in deroga per fonderlo.
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ale81
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Da quello che so io (ma posso anche sbagliarmi), si può trattare in modesta entità solamente un fabbricato di nuova costruzione se non supera i 20 mq. E anche tutti gli ampliamenti della sagoma esistente se l'ampliamento è < del 50% della sagoma esistente. Quello che consideri tu, e che secondo me è sbagliato, è ritenere nella norma un ampliamento entro i 20 mq. Dico questo perchè la circ. 2/88 dice appunto che i 20 mq sono da tenere in considerazione come limite di superficie massima per distinguere un tipo ordinario da uno in deroga, ma non come limite massimo da non superare in caso di ampliamento. Spero di essere stato comprensibile 8)
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numero
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prato
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intervengo in questa interessante discussione: 1) la deroga per i fabbricati di sup. inferiore o uguale a 20mq. è stata introdotta con il DPR 28/98 titolo 1 - capo II e non dalla circ. 2/88 2) nel caso in oggetto bisogna distinguere se si parla di ampliamento del fabbricato esistente o di nuovo edificio costruito in aderenza. - nel primo caso si ricade nella casistica degli ampliamenti e quindi essendo l'ampliamento stesso maggiore del 50% della sup. preesistente bisogna procedere con un tipo ordinario. - nel secondo caso si tratta di un edificio avente autonoma redditività e pertanto vale la regola dei 20 mq e l'eventuale deroga per modesta entità ai sensi appunto del DPR 28/98. saluti
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ale81
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Bulåggna (Bologna)
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Ciao Numero, come sempre hai fatto un'ottima analisi; concordo pienamente con quello che hai detto.
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lupi
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"numero" ha scritto: intervengo in questa interessante discussione: 1) la deroga per i fabbricati di sup. inferiore o uguale a 20mq. è stata introdotta con il DPR 28/98 titolo 1 - capo II e non dalla circ. 2/88 2) nel caso in oggetto bisogna distinguere se si parla di ampliamento del fabbricato esistente o di nuovo edificio costruito in aderenza. - nel primo caso si ricade nella casistica degli ampliamenti e quindi essendo l'ampliamento stesso maggiore del 50% della sup. preesistente bisogna procedere con un tipo ordinario. - nel secondo caso si tratta di un edificio avente autonoma redditività e pertanto vale la regola dei 20 mq e l'eventuale deroga per modesta entità ai sensi appunto del DPR 28/98. saluti Concordo con il giudizio di ale81 sulla tua analisi numero. Io però sono particolarmente cocciuto e non riesco a capire perchè e che differenza ci sia fra introdurre in mappa con allineamenti e squadri un "coso" 5X4 per conto suo senza problemi ma che non ci sia la possibilità di farlo se "l'affare" è attaccato ad uno preesistente uguale già censito. La deroga prevista credo sia stata istituita proprio in funzione della modesta superficie del fabbricato e la mia testa mi dice che al di la del fatto che sia per conto suo o in ampliamento tale concetto non cambia anche se effettivamente la normativa alla lettera fa capire che non ho ragione. Probabilmente voglio rincuorarmi con il fatto che molte volte certe norme magari possono essere lette tenendo conto che possono entrare in contraddizione con il caso specifico e che quindi vanno reintrepretate. Siete stati veramente tutti molto gentili ad aiutarmi a ragionare sulla questione e vi ringrazio. Ciao lupi
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georom
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Sono d'accordo col ragionamento di lupi, infatti non c'è differenza per un manufatto di 20 mq isolato ed uno in ampliamento, anzi cartograficamente è senz'altro più complesso inquadrare un fabbricato isolato che uno in aderenza. Tuttavia la normativa è quella citata e, applicandola alla lettera, non si può fare... ci vorrebbe un po' più di elasticità... Per evitare un rilievo appoggiato ai PF concordo con la soluzione di geometrazurzu.
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ale81
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Dal momento che normativamente è impossibile fare un unico TM in modesta entità, si potrebbero fare due tipi im modesta entità: 1) Da 20 mq passo a 30 mq (ampliamento pari al 50%) 2) Da 30 mq a 40 mq (ampliamento < 50%)
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numero
(GURU)
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prato
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capisco che a volte risulta complesso orientarsi tra le diverse norme. Cito testualmente: DPR 28/98 Art. 6.Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria 1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 mq; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica; c) omissis. E' ovvio che i due paragrafi a) e b) si prestano come sempre ad interpretazioni: - nel par. a) si parla di costruzioni realizzate in ampliamento a fabbr. preesistenti ... - nel par.b) si parla di unità afferenti fabbr. già censiti ma non si specifica se siano in aderenza, mentre invece lo fa il paragrafo precedente. Quindi il mio modesto parere è quello già espresso: - se la costruzione costituisce ampliamento della preesistente e quindi ne fa parte integrante vale il paragrafo a) - se la costruzione è isolata o anche in aderenza ma non ha comunicazione con l'esistente e quindi ha autonoma redditività vale il par. b) saluti
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