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Autore modello unico digitale edilizia

lorenzo8125

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08 Agosto 2007

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743

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 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2008 alle ore 06:17

salve a tutti, non sò se è già stato postato l'argomento, ma mi sembra di estrema importanza, qualcuno lo sapeva già?

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2008
Approvazione del «Modello unico digitale per l'edilizia».
(GU n. 164 del 15-7-2008)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in
particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal
comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato
dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli
articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo
2001, n. 139;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concernente
«Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli
elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto
informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di
variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici
dell'Agenzia del territorio»";
Visto il provvedimento del 22 marzo 2005 del direttore dell'Agenzia
del territorio recante «Termini, condizioni e modalita' relative alla
presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli
atti catastali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed in particolare
l'art. 34-quinquies recante «Disposizioni di semplificazione in
materia edilizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha
espresso il proprio parere favorevole in data 20 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
Modello unico digitale per l'edilizia
e caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica
1. Entro il 31 dicembre 2008 le regioni, i comuni e l'Agenzia del
territorio, attraverso la commissione di cui all'art. 2, definiscono
il modello unico digitale per l'edilizia per la presentazione allo
sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle istanze in
materia di attivita' edilizia, comprendente anche le informazioni
necessarie per l'aggiornamento degli atti catastali, e le
caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei
servizi.
Art. 2.
Commissione
1. Per le attivita' di cui all'art. 1 e' istituita una commissione
formata da sei componenti, nominati in egual misura su indicazione
dell'ANCI, della conferenza dei presidenti delle regioni e
dell'Agenzia del territorio, oltre al presidente, scelto dal
dipartimento per gli affari regionali ed autonomie locali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne promuove l'attivazione.
Art. 3.
Linee guida
1. La commissione, nella definizione del modello unico digitale per
l'edilizia, opera al fine di garantire la trasferibilita' delle
informazioni ivi contenute nei processi amministrativi collegati, con
particolare riferimento all'integrazione sistemica fra i dati
relativi agli adempimenti catastali, i dati relativi ai processi
autorizzativi edilizi e i dati utili all'aggiornamento delle anagrafi
territoriali comunali.
2. La Commissione, nella definizione delle caratteristiche
dell'infrastruttura tecnica di cui all'art. 1, garantisce, altresi',
la fruibilita' del servizio per l'intero territorio nazionale, anche
in relazione all'articolazione dello sviluppo delle tecnologie ICT
riscontrabili negli enti locali.
Art. 4.
Efficacia
1. Il modello unifico digitale per l'edilizia e le caratteristiche
tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi sono
approvati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio 2009, sentita la conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, che ne stabilisce i termini per la
progressiva e graduale adozione.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2008
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il vice Ministro dell'economia
e delle finanze
Visco

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Autore Risposta

analemma

Iscritto il:
31 Luglio 2006

Messaggi:
106

Località
Seriate (BG)

 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2008 alle ore 09:30

In linea di principio sono favorevole a tutto ciò che semplifichi la burocrazia inutile (a favore di una maggiore precisione dei contenuti tecnici) e uniformi le procedure a livello nazionale; bisognerà vedere le forme ed i contenuti nell'applicare questo principio; il decreto è molto generico.

L'art. 4 recita: "... che ne stabilisce i termini per la progressiva e graduale adozione"

Penso che i tempi saranno biblici e si andrà avanti per anni con proroghe dei termini di scadenza dell'adozione di questa procedura (vedasi passaggio delle competenze dall'Adt ai Comuni partito nel 1999 e concluso nel 2008)

Tornando brevemente all'aspetto tecnico, essendo un accanito sostenitore della necessità di NON duplicare o moltiplicare le informazioni tecniche simili, considero questo criterio un passo importante.
(le pratiche edilizie contengono informazioni grafiche, metriche, superfici, ecc. che sono quasi le stesse da dover rappresentare al catasto, ma separando e duplicando le procedure, le informazioni tecniche che dovrebbero essere identiche possono diventare diverse)

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lorenzo8125

Iscritto il:
08 Agosto 2007

Messaggi:
743

Località

 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2008 alle ore 00:03

grazie analemma, del tuo commento, gli altri non hanno niente da dire?

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lello59

Iscritto il:
08 Agosto 2003

Messaggi:
414

Località
torrance

 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2008 alle ore 02:05

E che possiamo dire?
Ogni novità, buona o cattiva che sia, dobbiamo recepirla e basta, a meno che non si decida di fare la rivoluzione.
Eppure, avete visto il casino di quelli che non volevano le discariche?
Sbagliavano, perché da qualche parte bisogna pur farle, o avevano ragione, perché troppo vicine ad insediamenti abitativi?
Ad ogni modo, qual'è stata la conclusione?
Hanno aperto o riaperto le discariche!
Ritengo giusto ed importante riportare ogni novità legislativa e aggiungere qualche commento ma subito bisogna passare ai fatti, scambiandoci opinioni ed esperienze operative.
Tanto per andare avanti!
Pace e saluti.

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