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Autore misurata pf errata

gacec

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28 Luglio 2006

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7

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 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 12:42

Salve ho effettuato un frazionamento battendo purtroppo un pf attiguo a quello catastale e con nessuna misurata precedente quindi nessun riscontro adesso a distanza di tempo con il terreno già venduto il tecnico (perito non geometra) di fiducia degli acquirenti ha rilevato la situazione è chiede di rifare il frazionamento x la verità dopo anni di lavoro è la prima volta che mi capita potreste darmi qualche consiglio sia sulla leggittimità della richiesta che sulle procedure da attivare x il rifacimento del tipo oltre poi sapere quali sono le conseguenze notarili dell'atto.
Grazie

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Autore Risposta

OLMO67

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10 Febbraio 2007

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292

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 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 14:06

...?...che senso ha rifare il frazionamento se è già stato approvato e inserito dall' ADT...?

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numero

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30 Gennaio 2004

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prato

 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 14:51

purtroppo il senso c'è:

Rif.to: Circolare 4A/803/92

ANNULLAMENTO DI UN TIPO DI AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI ERRORE COMMESSO NELLE MISURE

In fase di approvazione o di collaudo degli atti può accadere di evidenziare errori in altri tipi di aggiornamento che hanno già ricevuto approvazione, e per i quali risultano errate alcune misure significative (generalmente sono quelle connesse alla distanza tra i punti fiduciali e le stazioni).
In questi casi, acquisita la certezza del vero atto errato, oltre alla segnalazione alla parte ed agli Ordini Professionali interessati, si rende necessario far predisporre un atto di aggiornamento a rettifica del precedente che, trattato con nuovo protocollo ed approvato dall'Ufficio, porterà o meno alla definizione di nuovi identificativi catastali.
A tal riguardo l'iter procedurale risulta:
1) nel caso in cui l'errore abbia avuto ripercussioni sulla forma e/o superficie delle particelle derivate, il nuovo tipo di aggiornamento creerà nuove particelle che, insieme a quelle definite dal tipo errato, forniranno la descrizione geometrica corretta dell'immobile;
2) nel caso in cui l'errore non abbia modificato nè forma nè la consistenza delle particelle derivate, il tipo di aggiornamento non dovrà creare ulteriori particelle derivate, tanto meno cambiarne l'identificativo catastale.
In quest'ultimo caso, il problema relativo alla introduzione in banca dati amministrativo-censuaria del nuovo tipo di aggiornamento - senza la formazione di particelle derivate - potrà essere effettuata facendo accettare l'inserimento di una nota - effettuata con variazione d'ufficio - atta ad evidenziare il tipo di aggiornamento a rettifica.
La nota, a precisazione di quanto eseguito, sarà del tipo: "Elementi metrici variati tramite T.F. n.xxx del gmmaa. Non si modificano geometrie e consistenze catastali".
Nel caso in cui si riscontri l'errore di un tipo a distanza di tempo, con atto traslativo stipulato e fino al momento dell'acquisizione della relativa domanda di voltura, si dovrà procedere all'introduzione della idonea riserva sulle particelle derivate.

e poi:

Rif.to: Circolare 8/2005

10. Esiti del controllo

In fase di controllo degli elementi caratterizzanti un atto selezionato per la verifica, potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze ammissibili, rispetto alle misure rappresentate nello stesso atto.
Inoltre, per gli stessi elementi controllati (distanze riguardanti Punti Fiduciali e/o vertici di dividenti e/o spigoli di fabbricati) potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze ammissibili, presenti in altri atti di aggiornamento approvati negli anni precedenti e non sottoposti ad attività di controllo.
In entrambi i casi, sia cioè per l’atto soggetto a controllo diretto che per quelli precedenti che evidenziano differenze superiori alle tolleranze
ammissibili, nelle misure di alcuni elementi che li caratterizzano, si procederà con le modalità già indicate nella Lettera- Circolare prot. n. 4A/92/803 del 21.02.1992, ora opportunamente riviste ed aggiornate come segue:
1. si dovrà procedere all’apposizione dell’idonea annotazione di riserva negli atti catastali sulle particelle interessate dall’atto di aggiornamento; ciò per ogni atto di aggiornamento che manifesti incoerenza fra misure di controllo e quelle riportate nei precedenti atti di aggiornamento;
2. contestualmente si dovrà dare comunicazione, al tecnico redattore ed alla Ditta intestataria dell’immobile, degli esiti della verifica notificando, altresì, a quest’ultima l’apposizione dell’annotazione di riserva sulle particelle interessate dall’atto.

In questi casi, la Ditta intestataria delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento contestato, ai fini della eliminazione della annotazione di riserva, dovrà presentare un atto, a rettifica del precedente, che dovrà essere predisposto sulla base delle indicazioni fornite nella sopra richiamata lettera-circolare.
Le irregolarità e le discordanze rilevate nella redazione degli atti di aggiornamento verificati con esito negativo, verranno segnalate agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, con cadenza trimestrale.
Le Direzioni Regionali verificheranno il pieno rispetto delle disposizioni, con la presente impartite, da parte degli Uffici dipendenti.

Quindi occhio a cosa misurate!

saluti

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cioppi

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23 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 16:06

..

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Alberto

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 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 16:18

"gacec" ha scritto:
Salve ho effettuato un frazionamento battendo purtroppo un pf attiguo a quello catastale e con nessuna misurata precedente quindi nessun riscontro adesso a distanza di tempo con il terreno già venduto il tecnico (perito non geometra) di fiducia degli acquirenti ha rilevato la situazione è chiede di rifare il frazionamento x la verità dopo anni di lavoro è la prima volta che mi capita potreste darmi qualche consiglio sia sulla leggittimità della richiesta che sulle procedure da attivare x il rifacimento del tipo oltre poi sapere quali sono le conseguenze notarili dell'atto.
Grazie



Non so se sono io che non capisco:
ma se il tipo è stato approvato perchè dovrebbe essere rifatto?
Inoltre, se il PF era esistente al momento della approvazione del tipo, il tuo lavoro va bene e non deve essere rifatto; la mancanza di misurate di confronto non è motivo di sospensione o di errore, ci mancherebbe anche questa!!

Ricorda inoltre che la circ. 2/88 prevede di potere eseguire un atto di aggiornamento utilizzando 2 PF ed 1 PA, quindi prima di fare qualsiasi cosa pensaci bene e chiedi conferma anche in catasto.

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numero

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prato

 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 16:36

"Alberto" ha scritto:

Non so se sono io che non capisco:
ma se il tipo è stato approvato perchè dovrebbe essere rifatto?
Inoltre, se il PF era esistente al momento della approvazione del tipo, il tuo lavoro va bene e non deve essere rifatto; la mancanza di misurate di confronto non è motivo di sospensione o di errore, ci mancherebbe anche questa!!

Ricorda inoltre che la circ. 2/88 prevede di potere eseguire un atto di aggiornamento utilizzando 2 PF ed 1 PA, quindi prima di fare qualsiasi cosa pensaci bene e chiedi conferma anche in catasto.



Credo che non abbiate letto quanto ho riportato.
1) il fatto che la geometria sull'estratto non cambi non ha nessuna importanza perchè si tratta di un inserimento con metodo "speditivo" che non rappresenta in alcun modo l'esattezza del rilievo eseguito.
2) Quello che conta sono le misure eseguite sul posto. Pensate ad un tecnico che oggi viene chiamato a riconfinare una dividente originata dal quel tipo. Se utilizza tra i punti in comune anche il PF sbagliato si troverà con misure discordanti e di conseguenza si genererà un contenzioso.
3) Il tipo all'epoca è stato approvato perchè non eistevano misurate di raffronto, quindi verosimilmente non c'era la possibilità di accorgersi dell'errore (tranne forse da scarti elevati in TAF).
4) il fatto che la circ.2/88 preveda rilievi con due PF e un PA non significa nulla. Quel tipo è stato approvato con 3 PF e non si può modificare.
5) se l'A.d.T. procedesse al collaudo del tipo riscontrerebbe la misura errata e inserirebbe secondo normativa una riserva nella visura delle particelle derivate del tipo "5 RETTIFICA DI UFFICIO - FRAZIONAMENTO INIDONEO" (ve lo dico per esperienza personale perchè mi è successo qualche tempo fa).
Di conseguenza è necessaria la presentazione di un tipo a correzione, e se quello precedente è stato utilizzato per un atto di trasferimento, serve anche una nuova stipula per rettifica.

D'altra parte, come si dice, CHI SBAGLIA PAGA (le assicurazioni servono anche a questo).

saluti

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furina

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Batignano

 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 16:49

"numero" ha scritto:
"Alberto" ha scritto:

Non so se sono io che non capisco:
ma se il tipo è stato approvato perchè dovrebbe essere rifatto?
Inoltre, se il PF era esistente al momento della approvazione del tipo, il tuo lavoro va bene e non deve essere rifatto; la mancanza di misurate di confronto non è motivo di sospensione o di errore, ci mancherebbe anche questa!!

Ricorda inoltre che la circ. 2/88 prevede di potere eseguire un atto di aggiornamento utilizzando 2 PF ed 1 PA, quindi prima di fare qualsiasi cosa pensaci bene e chiedi conferma anche in catasto.



Credo che non abbiate letto quanto ho riportato.
1) il fatto che la geometria sull'estratto non cambi non ha nessuna importanza perchè si tratta di un inserimento con metodo "speditivo" che non rappresenta in alcun modo l'esattezza del rilievo eseguito.
2) Quello che conta sono le misure eseguite sul posto. Pensate ad un tecnico che oggi viene chiamato a riconfinare una dividente originata dal quel tipo. Se utilizza tra i punti in comune anche il PF sbagliato si troverà con misure discordanti e di conseguenza si genererà un contenzioso.
3) Il tipo all'epoca è stato approvato perchè non eistevano misurate di raffronto, quindi verosimilmente non c'era la possibilità di accorgersi dell'errore (tranne forse da scarti elevati in TAF).
4) il fatto che la circ.2/88 preveda rilievi con due PF e un PA non significa nulla. Quel tipo è stato approvato con 3 PF e non si può modificare.
5) se l'A.d.T. procedesse al collaudo del tipo riscontrerebbe la misura errata e inserirebbe secondo normativa una riserva nella visura delle particelle derivate del tipo "5 RETTIFICA DI UFFICIO - FRAZIONAMENTO INIDONEO" (ve lo dico per esperienza personale perchè mi è successo qualche tempo fa).
Di conseguenza è necessaria la presentazione di un tipo a correzione, e se quello precedente è stato utilizzato per un atto di trasferimento, serve anche una nuova stipula per rettifica.

D'altra parte, come si dice, CHI SBAGLIA PAGA (le assicurazioni servono anche a questo).

saluti



Per curiosità, se invece l'atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale in cui è stato riportato in mappa il nuovo fabbricato in modo errato, cosa bisogna fare, può il tecnico redattore a sue spese chiedere l'annullamento del tipo rifacendone un'altro con la posizione esatta del fabbricato ?
Grazie anticipate.
Saluti.

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Alberto

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27 Dicembre 2004

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Brescia

 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 16:52

"numero" ha scritto:

Credo che non abbiate letto quanto ho riportato..........




Lo ho letto, ma non avevo capito il quesito.

Ora ho capito, forse:
quindi non ha battuto un PF attiguo, ma ha battuto lo spigolo di un fabbricato vicino scambiandolo per il PF !!!!!!!

Caspita ma è una cosa ben diversa ed allora tutto quello che ho scritto prima non va bene, io avevo capito che aveva battuto comunque un PF, vicino ad un altro.

Certo che va rifatto, è sbagliato.

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numero

(GURU)

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30 Gennaio 2004

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prato

 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 16:59

[/quote]
Per curiosità, se invece l'atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale in cui è stato riportato in mappa il nuovo fabbricato in modo errato, cosa bisogna fare, può il tecnico redattore a sue spese chiedere l'annullamento del tipo rifacendone un'altro con la posizione esatta del fabbricato ?
Grazie anticipate.
Saluti.[/quote]

1) se il tipo non ha ancora avuto seguito, quindi non è stato presentato il docfa, si può presentarne uno nuovo specificando che corregge il precedente.
2) se è stato presentato il docfa ma la correzione non ha influenza sulla rappresentazione all'urbano è ancora sufficiente presentare un tipo a correzione.
3) se invece l'errore si ripercuote anche sulla rappresentazione all'urbano va ripresentato anche il docfa.

Rimane comunque a seconda dei casi l'eventualità che debba essere stipulato un atto notarile di rettifica.

saluti

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furina

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25 Maggio 2005

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Batignano

 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 18:18

Per ultimo, il tecnico redattore dal punto di vista professionale, subisce delle conseguenze, oppure sistemando le carte si chiude il discorso ?
Grazie.
Ciao.

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numero

(GURU)

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30 Gennaio 2004

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prato

 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 18:33

Sbagliare è umano. Solo l'orgoglio personale ne soffre un poco.
Ovviamente se non succede troppo spesso, nel qual caso evidentemente c'è qualcosa da rivedere.

L'unico rischio che si corre è di vedersi chiedere i danni dal cliente, ma come detto esistono per questo le assicurazioni, che ora sono anche obbligatorie.

saluti

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www_topografi_it

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30 Aprile 2007

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10

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 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 20:50

"gacec" ha scritto:
Salve ho effettuato un frazionamento battendo purtroppo un pf attiguo a quello catastale e con nessuna misurata precedente quindi nessun riscontro adesso a distanza di tempo con il terreno già venduto il tecnico (perito non geometra) di fiducia degli acquirenti ha rilevato la situazione è chiede di rifare il frazionamento x la verità dopo anni di lavoro è la prima volta che mi capita potreste darmi qualche consiglio sia sulla leggittimità della richiesta che sulle procedure da attivare x il rifacimento del tipo oltre poi sapere quali sono le conseguenze notarili dell'atto.
Grazie



E' sufficiente predisporre un nuovo tipo di frazionamento che non comporta variazione grafica e censuaria (quindi senza proposta di aggiornamento cartografico e con mod. censuario riportante in Originale e Variate le particelle derivanti dal primo frazionamento) e dichiarando in relazione tecnica che si tratta di atto di rettifica del precedente che non comporta modifiche alle geometrie ed alle consistenza catastali.
Per il professionista, nel caso di errori ricorrenti, è prevista la segnalazione all'ordine professionale di appartenenza ai sensi del DPR650/72 art. 13:
"Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali competenti - con comunicazioni periodiche le irregolarità riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note, nonchè nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, semprechè esse non siano state eliminate nel termine indicato nel primo comma del precedente art. 12 e abbiano carattere ricorrente."

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numero

(GURU)

Iscritto il:
30 Gennaio 2004

Messaggi:
1834

Località
prato

 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2007 alle ore 12:12

"www_topografi_it" ha scritto:

E' sufficiente predisporre un nuovo tipo di frazionamento che non comporta variazione grafica e censuaria (quindi senza proposta di aggiornamento cartografico e con mod. censuario riportante in Originale e Variate le particelle derivanti dal primo frazionamento) e dichiarando in relazione tecnica che si tratta di atto di rettifica del precedente che non comporta modifiche alle geometrie ed alle consistenza catastali.



se è stato stipulato un atto di trasferimento continuo a ritenere che non sia sufficiente la sola presentazione del tipo a correzione.

saluti

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gianfri70

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07 Ottobre 2005

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162

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 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 20:14

Buona sera.

Mi collego a questo post perchè mi sembra il più adatto al mio problema, ho cercato nei vari post precedenti ma non mi risce di trovare una soluzione. :oops:
Ho quattro particelle scaturite da un frazionamento del 2001, l'allora tecnico ha invertito le superfici delle 2 maggiori, le piccole vanno bene.
Ho effettuato il rilievo e la dividente coincide. Pochi punti sono rilevabili oltre alla dividente composta da cinque punti. Come procedo per fare una fusione e successivo frazionamento correggendo le superici e mantenendo la stessa dividente?
Chiarisco che la proprietà è la stessa e le superfici sono di mq1700 e 2700 . Il problema è scaturito perchè si doveva fare un mappale e il proprietario dovrebbe fare una donazione ai figli.
Grazie anticipate a tutti.

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dioptra

(GURU)

Iscritto il:
10 Aprile 2003

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4965

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Piove di Sacco(PD) dioptra@dioptra.it (Autore OK_Pregeo)

 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 22:57

"gianfri70" ha scritto:
Buona sera.

Mi collego a questo post perchè mi sembra il più adatto al mio problema, ho cercato nei vari post precedenti ma non mi risce di trovare una soluzione. :oops:
Ho quattro particelle scaturite da un frazionamento del 2001, l'allora tecnico ha invertito le superfici delle 2 maggiori, le piccole vanno bene.
Ho effettuato il rilievo e la dividente coincide. Pochi punti sono rilevabili oltre alla dividente composta da cinque punti. Come procedo per fare una fusione e successivo frazionamento correggendo le superici e mantenendo la stessa dividente?
Chiarisco che la proprietà è la stessa e le superfici sono di mq1700 e 2700 . Il problema è scaturito perchè si doveva fare un mappale e il proprietario dovrebbe fare una donazione ai figli.
Grazie anticipate a tutti.



Salve
Perchè fare un frazionamento Impossibile?

Fai una istanza dimostrando l'errore e chiedendo la rettifica delle superfici.

cordialmente

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