purtroppo il senso c'è:
Rif.to: Circolare 4A/803/92
ANNULLAMENTO DI UN TIPO DI AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI ERRORE COMMESSO NELLE MISURE
In fase di approvazione o di collaudo degli atti può accadere di evidenziare errori in altri tipi di aggiornamento che hanno già ricevuto approvazione, e per i quali risultano errate alcune misure significative (generalmente sono quelle connesse alla distanza tra i punti fiduciali e le stazioni).
In questi casi, acquisita la certezza del vero atto errato, oltre alla segnalazione alla parte ed agli Ordini Professionali interessati, si rende necessario far predisporre un atto di aggiornamento a rettifica del precedente che, trattato con nuovo protocollo ed approvato dall'Ufficio, porterà o meno alla definizione di nuovi identificativi catastali.
A tal riguardo l'iter procedurale risulta:
1) nel caso in cui l'errore abbia avuto ripercussioni sulla forma e/o superficie delle particelle derivate, il nuovo tipo di aggiornamento creerà nuove particelle che, insieme a quelle definite dal tipo errato, forniranno la descrizione geometrica corretta dell'immobile;
2) nel caso in cui l'errore non abbia modificato nè forma nè la consistenza delle particelle derivate, il tipo di aggiornamento non dovrà creare ulteriori particelle derivate, tanto meno cambiarne l'identificativo catastale.
In quest'ultimo caso, il problema relativo alla introduzione in banca dati amministrativo-censuaria del nuovo tipo di aggiornamento - senza la formazione di particelle derivate - potrà essere effettuata facendo accettare l'inserimento di una nota - effettuata con variazione d'ufficio - atta ad evidenziare il tipo di aggiornamento a rettifica.
La nota, a precisazione di quanto eseguito, sarà del tipo: "Elementi metrici variati tramite T.F. n.xxx del gmmaa. Non si modificano geometrie e consistenze catastali".
Nel caso in cui si riscontri l'errore di un tipo a distanza di tempo, con atto traslativo stipulato e fino al momento dell'acquisizione della relativa domanda di voltura, si dovrà procedere all'introduzione della idonea riserva sulle particelle derivate.
e poi:
Rif.to: Circolare 8/2005
10. Esiti del controllo
In fase di controllo degli elementi caratterizzanti un atto selezionato per la verifica, potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze ammissibili, rispetto alle misure rappresentate nello stesso atto.
Inoltre, per gli stessi elementi controllati (distanze riguardanti Punti Fiduciali e/o vertici di dividenti e/o spigoli di fabbricati) potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze ammissibili, presenti in altri atti di aggiornamento approvati negli anni precedenti e non sottoposti ad attività di controllo.
In entrambi i casi, sia cioè per l’atto soggetto a controllo diretto che per quelli precedenti che evidenziano differenze superiori alle tolleranze
ammissibili, nelle misure di alcuni elementi che li caratterizzano, si procederà con le modalità già indicate nella Lettera- Circolare prot. n. 4A/92/803 del 21.02.1992, ora opportunamente riviste ed aggiornate come segue:
1. si dovrà procedere all’apposizione dell’idonea annotazione di riserva negli atti catastali sulle particelle interessate dall’atto di aggiornamento; ciò per ogni atto di aggiornamento che manifesti incoerenza fra misure di controllo e quelle riportate nei precedenti atti di aggiornamento;
2. contestualmente si dovrà dare comunicazione, al tecnico redattore ed alla Ditta intestataria dell’immobile, degli esiti della verifica notificando, altresì, a quest’ultima l’apposizione dell’annotazione di riserva sulle particelle interessate dall’atto.
In questi casi, la Ditta intestataria delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento contestato, ai fini della eliminazione della annotazione di riserva, dovrà presentare un atto, a rettifica del precedente, che dovrà essere predisposto sulla base delle indicazioni fornite nella sopra richiamata lettera-circolare.
Le irregolarità e le discordanze rilevate nella redazione degli atti di aggiornamento verificati con esito negativo, verranno segnalate agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, con cadenza trimestrale.
Le Direzioni Regionali verificheranno il pieno rispetto delle disposizioni, con la presente impartite, da parte degli Uffici dipendenti.
Quindi occhio a cosa misurate!
saluti