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Mercenario, ignorante o venduto? INACCETTABILE!!!!!!! |

che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
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Riconfinamenti. Gradirei un Vostro prezioso consiglio, visto che ormai penso di non avere piu' soluzioni e mi accingo a portare il mio caso sulla scrivania di un magistrato, su richiesta della committenza. Il Mio caso è questo: Sono stato incaricato per un riconfinamento. Il mio assistito Tizio, è il fratello della controparte, Caio. Tizio e caio nel 1985 ocedono ad una divisione di una particella di 1200 mq. riportata oggi dal PRG a Zona B2. Il frazionamento fu redatto dal collega che oggi assite caio. Caio fa richiesta a tizio di voler riconfinare il suo lotto in quanto vuole edificarvi un fabbricato. Tizio, non ha nulla in contrario, ed inoltre evidenzia di ricordarsi bene quele era il confine, ma caio incarica il suo tecnico che è lo stesso geometra che nel 1985 hredatto il frazionamento di divisione. Questi procede a fissare dei picchetti tra i due lotti. Tizio, manifesta subito di non essere daccordo, in quanto a suo ricordarsi il confine era a circa un metro oltre i picchetti. Prime controversie, e tizio accede presso il mio studio al fine di far verificare quanto affermato da caio. Informo amichevolmente il Collega di caio dell'incarico ricevuto, dopodichè fisso con RR il primo accesso sul posto, dal quale ne scaturisce una impossibilità a riscontrare sul posto elementi e/o indizi atti a riconfinare i due lotti. Il collega, oggi ultrasessantenne, in possesso di una mappa catastale mi conferma che il mio assistito deve avere 23 metri di fronte stradale ed il suo 22,50. Il mio assistito contesta quanto asserito dal collega, e aggiorniamo il prosieguo delle operazioni a nuova data, in considerazione dell'orario. Nel frattempo mi reco presso l'ADT per rintracciare il tipo di frazionamento redatto nel 1974 dallo stesso collega, in quanto non in possesso dal mio assistito. A grande stupore scopro che il frazionamento era redatto dallo stesso collega in questione, e che i dati metrici sul tipo sono: Lotto di tizio, (mio assitito) fronte trada, 0.00 - 24.00, (dividente) chiusura particella 45.50. Riscontro sul posto che effettivamente la lunghezza dei due lotti è pari a mt. 45.50. Quindi elemento probante allegato all'atto notarile di divisione, e sottoscritto da condividenti, ne risulta che tizio ha 24 metri di fronte e caio mt. 21.50. Nuovo accesso sul posto, questa volta esibisco il tipo di frazionamento con le misure regolarmente sottoscritte dai condividenti ed allegate all'atto di divisione. Il Collega che assiste caio, con presunzione, con parole e tono scarsamente professionale, e con atteggiamenti da SUPERTOPOGRAFO, contesta il frazionamento del 1985, dichiarando di aver commesso un errore nello scrivere le misure metrice in quel frazionamento, e conferma che il fronte del mio cliente è metri 23.00 come risulta dalla mappa catastale. Considerata la situazione, ormai gia surriscaldata, ritengo poco professionale "baccagliare" con il collega, avendolo gia personalmente definito "Mercenario", ma inevitabilmente l'attività bellica scoppia tra tizio e caio. Conclusioni. Io e tizio inoltriamo la pratica presso lo studio di un legale. Domanda: E' possibile che un collega nel 1985 esgue un tipo di frazionamento tra due fratelli, in quell'occasione tecnico di entrambi, ed oggi in una azione di riconfinamento, tecnico solo di un fratello, dichiara di aver sbagliato il tipo di frazionamento al fine di aver 1 metro di terreno in piu' sul fronte strada a favore del suo cliente? Secondo voi il magistrato cosa farà? Io penso che se dovesse dar torto al mio cliente, sarebbe la fine del mondo. Ognuno di noi potrebbe di volta in volta cambiare le carte in tavola. Che ne pensate?
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geoalfa
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scusa tanto, se ho ben capito c'è un frazionamento originale del 1974 allegato ad un atto di trasferimento, e allora di che ti preoccupi? il frazionamento è probatorio. il problema eventualmente potrebbe sorgere se la parte avversa, nonostante fosse stato redatto un tf sottoscritto, volesse dimostrare la usucapione. ma qui si apre uno scenario vastissimo, facci sapere cordialità
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geocinel
Carlo Cinelli
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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Come si fa a cancellare un messaggio mandato due volte? Ezio, se leggi questo topic, fallo tu.
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geocinel
Carlo Cinelli
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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"che-brutta-fine" ha scritto: Riconfinamenti. Gradirei un Vostro prezioso consiglio, visto che ormai penso di non avere piu' soluzioni e mi accingo a portare il mio caso sulla scrivania di un magistrato, su richiesta della committenza. Il Mio caso è questo: Sono stato incaricato per un riconfinamento. Il mio assistito Tizio, è il fratello della controparte, Caio. Tizio e caio nel 1985 ocedono ad una divisione di una particella di 1200 mq. riportata oggi dal PRG a Zona B2. Il frazionamento fu redatto dal collega che oggi assite caio. Caio fa richiesta a tizio di voler riconfinare il suo lotto in quanto vuole edificarvi un fabbricato. Tizio, non ha nulla in contrario, ed inoltre evidenzia di ricordarsi bene quele era il confine, ma caio incarica il suo tecnico che è lo stesso geometra che nel 1985 hredatto il frazionamento di divisione. Questi procede a fissare dei picchetti tra i due lotti. Tizio, manifesta subito di non essere daccordo, in quanto a suo ricordarsi il confine era a circa un metro oltre i picchetti. Prime controversie, e tizio accede presso il mio studio al fine di far verificare quanto affermato da caio. Informo amichevolmente il Collega di caio dell'incarico ricevuto, dopodichè fisso con RR il primo accesso sul posto, dal quale ne scaturisce una impossibilità a riscontrare sul posto elementi e/o indizi atti a riconfinare i due lotti. Il collega, oggi ultrasessantenne, in possesso di una mappa catastale mi conferma che il mio assistito deve avere 23 metri di fronte stradale ed il suo 22,50. Il mio assistito contesta quanto asserito dal collega, e aggiorniamo il prosieguo delle operazioni a nuova data, in considerazione dell'orario. Nel frattempo mi reco presso l'ADT per rintracciare il tipo di frazionamento redatto nel 1974 dallo stesso collega, in quanto non in possesso dal mio assistito. A grande stupore scopro che il frazionamento era redatto dallo stesso collega in questione, e che i dati metrici sul tipo sono: Lotto di tizio, (mio assitito) fronte trada, 0.00 - 24.00, (dividente) chiusura particella 45.50. Riscontro sul posto che effettivamente la lunghezza dei due lotti è pari a mt. 45.50. Quindi elemento probante allegato all'atto notarile di divisione, e sottoscritto da condividenti, ne risulta che tizio ha 24 metri di fronte e caio mt. 21.50. Nuovo accesso sul posto, questa volta esibisco il tipo di frazionamento con le misure regolarmente sottoscritte dai condividenti ed allegate all'atto di divisione. Il Collega che assiste caio, con presunzione, con parole e tono scarsamente professionale, e con atteggiamenti da SUPERTOPOGRAFO, contesta il frazionamento del 1985, dichiarando di aver commesso un errore nello scrivere le misure metrice in quel frazionamento, e conferma che il fronte del mio cliente è metri 23.00 come risulta dalla mappa catastale. Considerata la situazione, ormai gia surriscaldata, ritengo poco professionale "baccagliare" con il collega, avendolo gia personalmente definito "Mercenario", ma inevitabilmente l'attività bellica scoppia tra tizio e caio. Conclusioni. Io e tizio inoltriamo la pratica presso lo studio di un legale. Domanda: E' possibile che un collega nel 1985 esgue un tipo di frazionamento tra due fratelli, in quell'occasione tecnico di entrambi, ed oggi in una azione di riconfinamento, tecnico solo di un fratello, dichiara di aver sbagliato il tipo di frazionamento al fine di aver 1 metro di terreno in piu' sul fronte strada a favore del suo cliente? Secondo voi il magistrato cosa farà? Io penso che se dovesse dar torto al mio cliente, sarebbe la fine del mondo. Ognuno di noi potrebbe di volta in volta cambiare le carte in tavola. Che ne pensate? Scusa Ma a te non è venuto da ridere quanto ti ha detto che la misura corretta era quella della mappa. Io non riesco a smettere. Saluti P.S. per il resto concordo con geoalfa
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francescox
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Salentino
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Non ho capito una cosa. La part. è stata frazionata nel 1974 e poi divisa tra i due fratelli nell'85? O c'è un altro tipo redatto nell'85?
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che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
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Caserta
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"francescox" ha scritto: Non ho capito una cosa. La part. è stata frazionata nel 1974 e poi divisa tra i due fratelli nell'85? O c'è un altro tipo redatto nell'85? Ops. errore è divisa e frazionata nel 1985
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aurelio13
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come tutti sappiamo, per effetuare la riconfinazione occorrono elementi probanti, elementi che fanno trasparire in modo inequivocabile la volontà dei proprietari al tempo della creazione della linea dividente e oggi di confine tra le particelle. Il catasto non è ancora propatorio e non lo era men che meno nel 1985, quindi il collega che assume a riferimento la mappa catastale con linee create nel 1985 si trova in errore, e con malinità, credo che lo sappia; secondo me ci stà provando. Io opererei in questo modo: - reperire il frazionamento che ha generato la dividente (cosa che hai già fatto; - rintracciare i punti di appoggio e se non sono rintracciabili bisogna ricostruirli, quindi vedere la loro storia e vedere se erano punti di impianto o generati da frazionamenti - se punti di impiano ricostruirli riproponendo la poligonale catastale, quini utilizzndo lo stesso metodo e gli stessi appoggi utilizzazi all'epoca dal catasto, in modo da avere in modo inequivocabile ripristinato gli appoggi - punti di partenza del frazionamento del 1985; - se punti derivatida frazionamenti precedenti, li rintraccerei e quindi ricostruirei quanto sopra detto; - a questo punto sono pronto a ricostruire la linea confinaria con base ilfrazionamento del 1985; - fatto il tutto sessuno potrà mai contestarti il tuo confine, essendo espressione della volontà che traspare dall'atto di divisione e dall'allegato frazionamento. spero di esserti stato utile Aurelio
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Pietro58
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Forse mi è sfuggito.... ma la superficie scaturita dal frazionamento trova riscontro nei ml. 24 di fronte strada del tuo cliente?
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Edmond_Dantes
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E' vero il Catasto Italiano non è probatorio. Sono i titoli, infatti, che assicurano la proprietà di un immobile: mai un ufficiale rogante si sognerebbe di effettuare un atto traslativo soltanto sulla base della sua iscrizione catastale (visura) e, non senza aver provveduto ad accertarne prima la provenienza, anche attraverso le consultazioni nella locale Conservatoria dei RR.II. Nel 1985 era vigente l'art. 5 del D.P.R.650/72 - per la verità lo è tutt'ora solo che al rogito non si allega più il secondo originale attesa la modifica contenuta nel DM 701/94 e per la perdita di significatività della cd "introduzione preventiva" - che prevede l'allegazione del secondo originale del tipo di frazionamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, per costituire parte integrante del negozio giuridico. Riporto, nel merito l'estratto di alcune sentenze della Cassazione che mi sembrano significative: 1) Cassazione, 9 febbraio 1973, n. 392 La linea di confine tra due fondi, che risultano dalla divisione di un fondo originariamente unico, va desunta dall'atto con cui fu operata la divisione e dal tipo di frazionemento, ad esso eventualmente allegato, assunto quale parte integrante dell'atto contrattuale. 2) Cassazione, 13 gennaio 1976, n. 91 Ai fini della interpretazione del contratto, gli elementi estranei al contratto possono essere utilizzati solo per chiarire la volontà comune delle parti, trasfusa nel contratto. In teme di compravendita immobiliare, se le parti identificano i confini dell'immobile venduto con esclusivo riferimento ai dati catastali riportati nel contratto e ad un tipo di frazionamento in questo richiamato, tali dati e tipo costituiscono gli elementi fondamentali per l'individuazione dei confini. Salute a tutti.
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tonin
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melfi
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non affronto le tematiche catastali che a quanto dici hanno poco o nulla da dire perchè quanto occorre è scritto e quindi il tuo cliente "sarebbe" in una botte di ferro. La questione legale l'affronterei con molta più tranquillita. 1) considera che tizio e caio sono fratelli; 2) se i due hanno posto in essere la divisione fatta a suo tempo, 3) non sempre siamo disposti ad accettare l'aver commesso errori. il collega non si sotttare e quetsa regola. 4) cerca di considerare la possibilità di entrambi a poter edificare. credo il terreno sia stato diviso in previsione della sua edificazione. L'ottenere il riconoscimento di una posizione non sempre è una vittoria. in poche parole avresti ragione ma, scusami, evita al tuo cliene di fare una "brutta fine". saluti, buon lavoro ed auguri per le prossime feste tonin
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che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
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Caserta
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Da un punto di vista dell'equità, entrambi hanno la possibilità di edificare, indipendentemente dalla linea di confine se è a 23 o 24 metri. La situazione mi è sfuggita ed è precipitata a causa della prepotenza del collega, che ha contribuito per il 99% (se non proprio al 100%) ad istigare la creazione della situazione ostile venutasi a creare. Qui non c'è stato neanche verso di poter "Trattare". Ne è scaturita di conseguenza il ricorso legale da parte del mio cliente sia a tutela dei suoi interessi, e anche a difesa della mia immagine, in quanto lo stesso credo si sia sentito doppiamente offeso nel vedere gli atteggiamenti del collega anche nei miei confronti. Al riguardo di una azione possessoria lo escludo categoricamente, il possesso materiale dei due lotti non è mai stato ne di tizio e ne di caio, Lo tenevano fittato allo stesso fittuario che pagava metà canone annuo a tizio e metà a caio. Il problema della demarcazione della linea di confine è scaturito da qualche anno, da quando il terreno è stato classificato con il nuovo PUC a zona B2.
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tonin
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melfi
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siamo tecnici di parte e non parti avverse. il collega ha sicuramente sbagliato e cercando di far bella figura, a suo modo, sta reiterando l'errore cerca per quanto puoi di evitare che arrivino al contenzioso il metro di differenza corrono il rischio di doverlo tappezzare più volte con banconote per ottenere la "giustizia" di terza persona per di più ignorante in materia anche se potrà essere supportata da una c.t.u. od altro. in ogni caso parte della responsabilità nei contenziosi è da asscrivere a noi tecnici (leggi collega nella fattispecie). considera che accondiscendere non sempre è una sconfitta. e che una volta intrapresa una strada per mero orgoglio e perchè il danno è già fatto non ri retrocede (vedi collega) saluti tonin
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Pietro58
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Caro che-brutta-fine però ancora non comprendo se il terreno doveva essere diviso a metà tra i condividenti o meno.... se l'atto notarile di divisione prevedeva l'attribuzione di superfici pressochè uguali e non è stato mai materializzato il confine tra i condividenti è ovvio che il "collega maligno", fermo restando che si sia comportato malissimo, può sempre giustificarsi invocando il riconoscimento dell'errore materiale nella scrittura di una misura.... in effetti credo che quanto veramente abbia valore è la superficie che il cliente abbia avuto attribuita dall'atto notarile di divisione. Voglio dire che se, artatamente o per errore, l'atto di aggiornamento catastale fosse errato nella descrizione e rappresentazione grafica ma esatto nella definizione della superficie ancora rilevabile in loco, ciò che fa fede è l'atto di divisione e consequenzialmente utile per la rettifica della cartografia catastale. Dalle nostre parti caro che-brutta-fine purtroppo c'è abbondanza di colleghi che fanno i "PEZZOTTI"....
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