x anonimo padovano:
CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE, 13 LUGLIO 1995, N. 194/T
(Dir.Centrale del Catasto)
ART. 1, OTTAVO COMMA, DEL DECRETO DEL MINISTRO
DELLE FINANZE 19 APRILE 1994, N. 701.
Chiarimenti in merito alla sottoscrizione di tipi di frazionamento e tipi mappali Con riferimento alle disposizioni indicate in oggetto, vengono di seguito forniti alcuni indirizzi interpretativi ed operativi, al fine di una uniforme applicazione degli adempimenti previsti in merito alla sottoscrizione dei tipi di frazionamento e dei tipi mappali.
Come è noto, la norma prevede testualmente che "I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al quarto comma, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione negli atti traslativi, estintivi
o costitutivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonchè nelle relative note di trascrizione".
corretta interpretazione delle disposizioni in argomento, sia da individuare - oltre che sulla base di una indagine letterale - soprattutto alla luce della ratio complessiva del provvedimento e dalle finalità di semplificazione procedurale dallo stesso perseguite.
Queste rilevano con evidenza dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate, ove si consideri in particolare la innovativa previsione della semplice menzione del documento tecnico nell'atto traslativo e nella correlata nota di trascrizione, in luogo dell'obbligo di allegazione del documento medesimo, con sottoscrizione degli interessati, previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26-10-1972, n. 650.
Non appare dubbio infatti che la previsione suddetta comporti la esigenza di pervenire alla correttezza e completezza dell'atto tecnico anche sotto il profilo civilistico e pubblicistico, sin dal momento della sua presentazione all'ufficio, ed a questo fine la norma prevede la sottoscrizione del tipo da parte dei soggetti titolari dei diritti reali sull'immobile, unitamente a quella del tecnico professionista redattore.
Per le esposte considerazioni, mentre nulla si osserva in merito alla firma del documento da parte del tecnico, si precisa che, di norma, la firma dei titolari di diritti reali sul bene oggetto di variazione deve essere apposta da tutti i soggetti interessati, prima che l'atto venga ricevuto dagli uffici.
Non di meno, - nel caso in cui detto obbligo, per fondate motivazioni, non possa essere compiutamente assolto - è consentita deroga alla procedura sopra richiamata, purchè l'utenza professionale alleghi una lettera di incarico, nella quale uno ovvero alcuni dei soggetti, titolari di diritti reali sull'immobile, dichiarino di essere stati autorizzati al conferimento del mandato anche dagli altri contitolari.
Questi ultimi devono essere individuati distintamente nella lettera di incarico attraverso i rispettivi dati anagrafici e codici fiscali, nonchè la natura e la quota dei relativi diritti reali.
La dichiarazione deve, inoltre, essere sottoscritta anche dal tecnico redattore.
Come si rileva chiaramente dalla lettura della norma in esame, sono esonerati dagli adempimenti sopra richiamati soltanto gli atti di aggiornamento relativi a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio: tra questi, particolare rilevanza presentano i tipi di frazionamento finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità.
In tali fattispecie, come l'esperienza pregressa ha posto in evidenza, l'eventuale obbligo di sottoscrizione dell'atto geometrico da parte dei soggetti titolari di diritti reali, avrebbe potuto costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo della procedura.
Peraltro, qualora l'atto di aggiornamento sia eseguito da tecnico professionista, sarà a cura di questi la presentazione della nota di incarico da parte dell'Ente promotore del procedimento amministrativo.
Da ultimo, sembra opportuno rammentare che le esposte procedure si applicano anche agli atti geometrici concernenti la definizione del lotto edificato per stralcio da un più ampio appezzamento individuato da una o più particelle, le cui modalità di redazione e di presentazione sono state rese conformi ai tipi frazionamenti dal disposto del quinto comma dell'art. 1 del decreto in argomento, efficace dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto stesso (1).
-------------------- (1) Il D.L. 19-4-1994, n. 701 è stato pubblicato nella G.U. del 24-12-1994, n. 300. --------------------
Ancora:
Rif.to: Circolare 2/2006
5 Sottoscrizione dell’atto di aggiornamento
L’adozione dei nuovi modelli introduce una sostanziale novità: l’intero atto di aggiornamento, indipendentemente dal numero di pagine di cui è costituito, verrà timbrato e sottoscritto dal tecnico redattore, nonché sottoscritto da ciascuno dei titolari di diritti reali, unicamente nella parte del modello Informazioni Generali, come nell’esempio di seguito riportato.
Nel riquadro devono essere riportate le informazioni relative a tutti i soggetti possessori delle particelle interessate. Qualora uno o più soggetti non sottoscrivano l’atto, nella lettera di incarico deve essere indicata la motivazione. I riferimenti alla natura del diritto ed alle relative quote sono acquisite, ove necessario, nella parte del modello destinata alle Informazioni sui soggetti.
L’autenticità e l’integrità dell’atto di aggiornamento prodotto a stampa dalla procedura, sono garantite dalla numerazione di ogni pagina e dalla indicazione in chiaro su ognuna di essa del codice di riscontro del file Pregeo.
Per quanto attiene agli obblighi e alle modalità di sottoscrizione ed apposizione del timbro del tecnico redattore dell’atto di aggiornamento, nonché alla sottoscrizione dei titolari dei diritti reali sui nuovi modelli stampati, nulla viene innovato rispetto all’attuale quadro normativo di riferimento ed alle direttive ed indirizzi emanati sull’argomento.
(si parla di atti di aggiornamento quindi sono compresi anche i tipi mappali) saluti