rif.to circ.1/2007
3.6 Particelle divise in porzioni
Fino a quando non saranno disponibili specifiche modifiche alle procedure informatiche di aggiornamento della banca dati catastale, per la redazione di atti interessanti particelle divise in “porzioni” nell’archivio censuario, il professionista autorizzato dal titolare dei diritti reali, o direttamente il titolare, deve propedeuticamente richiedere all’ufficio, con istanza in carta libera, l’unificazione delle porzioni.
L’ufficio provvederà ad unificare le stesse attribuendo alla particella risultante la qualità di coltura e la classe caratterizzata da tariffa di maggiore reddito dominicale.
Nel caso che le particelle derivate dall’atto di aggiornamento conservino natura agraria, è necessario provvedere a presentare un modello 26 per recuperare le effettive qualità di coltura attuate sulle particelle intere o loro porzioni.
In tale senso saranno fornite informative al tecnico professionista redattore dell’atto affinché coinvolga le parti per la predisposizione delle conseguenti variazioni censuarie per il ripristino delle colture in atto.
credo che sia ancora così
saluti