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Autore Fabbricati rurali

xonic

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20 Ottobre 2005

Messaggi:
7

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 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 15:58

Cari colleghi ho un quesito da porvi:
Ho un fabbricato che da visura risulta rurale, dal rilievo fatto risulta ampliato rispetto a quello riportato in mappa, quindi diversa sagoma e alcune tettoie mai inserite.
Il proprietario è coltivatore diretto.
Devo fare il tipo mappale per aggiornare la mappa?
Devo presentare anche il Docfa?
Devo far pagare delle sanzioni?
Grazie e buon lavoro.

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Autore Risposta

gigigeom

Iscritto il:
05 Aprile 2007

Messaggi:
303

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 16:13

"xonic" ha scritto:
Cari colleghi ho un quesito da porvi:
Ho un fabbricato che da visura risulta rurale, dal rilievo fatto risulta ampliato rispetto a quello riportato in mappa, quindi diversa sagoma e alcune tettoie mai inserite.
Il proprietario è coltivatore diretto.
Devo fare il tipo mappale per aggiornare la mappa?
Devo presentare anche il Docfa?
Devo far pagare delle sanzioni?
Grazie e buon lavoro.



Allora:
Si devi fare il tipo
Certo, e specifichi che è coltivatore diretto e quindi non paga sanzioni

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geobax

(GURU)

Iscritto il:
17 Maggio 2005

Messaggi:
2196

Località
Biella

 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 16:49

il fatto che sia coltivatore diretto non implica necessariamente che siano assolti tutti requisiti per il riconoscimento di ruralità: vedi la dispensa recentissima sull'argomento

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Ignazio

Iscritto il:
08 Febbraio 2003

Messaggi:
52

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 20:57

Ai sensi del Provvedimento 09.02.2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, emanato in attuazione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (collegato alla finanziaria) devono essere accatastati al C.F., entro il 30 giugno 2007, tutti quei fabbricati i cui requisiti della ruralità vengono meno, nonchè gli immobili che non risultano dichiarati in tutto od in parte. Provvedendo a tale disposizione, non vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con Legge 11 agosto 1939, n. 1249, che poi sono le sanzioni per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione in catasto. L'aspetto fiscale, comunque, è un'altra cosa e prescinde dall'aspetto inventariale che compete al Catasto. Il fatto o la circostanza che un fabbricato sia catalogato come fabbricato rurale al Catasto Terreni, non vuol dire che sia esente dall'imposizione fiscale, come pure il fatto che sia censito al C.F. con attribuzione di rendita catastale, non significa necessariamente che il suo reddito è assoggettabile ad imposizione fiscale. E' agli stessi Enti che percepiscono le somme sul reddito dei fabbricati che compete la valutazione della sussistenza dei requisiti della ruralità, e pertanto, l'eventuale esenzione per ruralità.

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