Il Diritto di Proprietà non rimane "sospeso": NON è il Catasto che ti certifica il titolo di possesso !!!
Non esiste un limite tra la presentazione del Tipo Mappale e quella del DO.C.FA., però devi fare attenzione alla data che dichiari all'Urbano (data da indicare obbligatoriamente nei campi previsti), poichè:
Oggetto: Nuovi termini per l’accatastamento delle unità immobiliari urbane. E’ noto che l’art. 34-quinquies del D.L. 10.01.2006 – Legge n. 80 del 9 marzo 2006 -, pubblicata in G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006, ha modificato i termini per la denuncia in catasto delle unità immobiliari urbane.
Tale termine, fissato in trenta giorni, decorre, a seconda dei casi:
- dalla data in cui l’unità immobiliare è divenuta agibile o comunque utilizzabile (unità di nuova costruzione);
- dalla data in cui l’unità immobiliare è stata completata nelle variazioni (unità variate);
- dalla data in cui sono cessati i requisiti dell’esenzione (ad es. cessazione dei requisiti di ruralità).
Con la Circolare n. 3 del 11 marzo c. a., peraltro già inviata, sono stati forniti alcuni chiarimenti soprattutto per quanto attiene le modalità pratiche di apposizione di detta data (da indicare con giorno-mese-anno) nei modelli Docfa. In particolare è stato precisato che per la denuncia di variazione l’indicazione del giorno-mese-anno dovrà essere apposta nel mod. D1 mentre per la nuova costruzione la suddetta data sarà trascritta nel quadro D – “Note relative al documento e relazione tecnica”.
La Circolare n. 3/2006 evidenzia che la nuova disciplina si applica alle fattispecie che si sono verificate a decorrere dal 12 marzo 2006.
E’ stato anche precisato che l’importo della sanzione per l’omessa o ritardata dichiarazione in catasto oscillerà da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.066 e che il termine in discorso, e le eventuali connesse sanzioni, non riguarda le categorie fittizie (F) quali le aree urbane, le unità collabenti, i beni in corso di costruzione e di definizione ed i lastrici solari.
La Circolare ha altresì rilevato che l’indicazione della data è obbligatoria e l’eventuale omissione legittimerà il non accoglimento della denuncia catastale all’atto dei controlli preliminari.
Il Direttore
(Carlo Finatti)
F.to Finatti