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Corte eccessivamente grande |

franco555
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Salve a tutti i colleghi, vorrei qualche consiglio. Ho fatto una pratica docfa dove sul lotto insiste un fabbricato della superfcie di mq. 27 mentre la corte risulta di mq. 1027 essendo un'unica unità. Ho riportato l'area con il poligono F come corte esclusiva L'ufficio mi ha respinto la pratica con la seguente dicitura: Corte attribuita eccessivamente grande. Stralciare la corte e calcolare bene netto e lordo. Non riesco a capire come correggere il docfa. Se qualcuno può aiutarmi.
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geoalfa
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"franco555" ha scritto: Salve a tutti i colleghi, vorrei qualche consiglio. Ho fatto una pratica docfa dove sul lotto insiste un fabbricato della superfcie di mq. 27 mentre la corte risulta di mq. 1027 essendo un'unica unità. Ho riportato l'area con il poligono F come corte esclusiva L'ufficio mi ha respinto la pratica con la seguente dicitura: Corte attribuita eccessivamente grande. Stralciare la corte e calcolare bene netto e lordo. Non riesco a capire come correggere il docfa. Se qualcuno può aiutarmi. ma, non è che devi correggere solo il docfa! devi rifare il tipo mappale con rilievo ai sensi della circolare 2/88! a meno che : - redigi l'elaborato planimetrico e fai due unità, - una comprendendo l'edificio con una adeguata corte. - la seconda, come area urbana, rappresentante il restante lotto (senza scheda )! cordialità
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franco555
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Grazie Geoalfa, ma l'ufficio in fase di presentazione del T.M. non doveva accettare la pratica oppure è normale che ai terreni hanno accettato ed adesso al Docfa mi contestano la corte. Grazie
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geoalfa
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sì è tutto normalissimo! pensa che ho presentato in TM per conferma della posizione in mappa, ma per la fretta ho indicato il mio comune anzichè il comune vero! pensa anche che nel mio comune non esiste quel foglio di mappa, ebbene: mi hanno approvato il tipo ed ho dovuto redigerne uno nuovo con il comune giusto e ripagare di nuovo, poi ho dovuto fare la domanda in bollo per annullare il tipo sbagliato! cordialità
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it9gvo
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trappeto
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Vogliate scusarmi, ma mi sembra che ci sia una incoerenza nella risposta al quesito perchè è stata suggerita una cosa, mi sembra, non permessa dalla normativa catastale vigente. Mi spiego: il D.P.R. n.650/1972 ha consentito di censire le aree urbane e i lastrici solari al Catasto dei Fabbricati, ma sòlo ed esclusivamente se sono di pertinenza ESCLUSIVA o COMUNE alle U.I. presenti nel lotto edificato! Tanto è vero che se c'è l'esigenza di frazionare un'area cortiliva (ad esempio un B.C.N.C.) allo scopo di trasferirne una parte ad un soggetto estraneo al condominio (in quanto non possiede alcuna U.I. nello stesso condominio), occorre redigere tipo di frazionamento regolarmente depositato al Comune; non si può infatti risolvere il problema con un semplice elaborato planimetrico, perchè con tale operazione SI VIENE A MODIFICARE IL LOTTO EDIFICATO, e la costituzione dell'area urbana dev'essere quindi assoggettata alla legge 47/1985. Col tipo mappale NON SI POSSONO far transitare al Catasto Fabbricati delle aree non edificate se non soddisfano le suddette condizioni! Le uniche Aree Urbane iscrivibili al Catasto dei Fabbricati autonomamente sono rappresentate dalle aree derivate dalle demolizioni totali di fabbricati già in carico al C.F. Buon lavoro a tutti
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geoalfa
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"it9gvo" ha scritto: Vogliate scusarmi, ma mi sembra che ci sia una incoerenza nella risposta al quesito perchè è stata suggerita una cosa, mi sembra, non permessa dalla normativa catastale vigente. Mi spiego: il D.P.R. n.650/1972 ha consentito di censire le aree urbane e i lastrici solari al Catasto dei Fabbricati, ma sòlo ed esclusivamente se sono di pertinenza ESCLUSIVA o COMUNE alle U.I. presenti nel lotto edificato! Tanto è vero che se c'è l'esigenza di frazionare un'area cortiliva (ad esempio un B.C.N.C.) allo scopo di trasferirne una parte ad un soggetto estraneo al condominio (in quanto non possiede alcuna U.I. nello stesso condominio), occorre redigere tipo di frazionamento regolarmente depositato al Comune; non si può infatti risolvere il problema con un semplice elaborato planimetrico, perchè con tale operazione SI VIENE A MODIFICARE IL LOTTO EDIFICATO, e la costituzione dell'area urbana dev'essere quindi assoggettata alla legge 47/1985. Col tipo mappale NON SI POSSONO far transitare al Catasto Fabbricati delle aree non edificate se non soddisfano le suddette condizioni! Le uniche Aree Urbane iscrivibili al Catasto dei Fabbricati autonomamente sono rappresentate dalle aree derivate dalle demolizioni totali di fabbricati già in carico al C.F. Buon lavoro a tutti it9gvo ha perfettamente ragione! la mia precedente indicazione, in alcuni casi, vale solo se si debba creare aree urbane che debbono essere accatastate perchè possono produrre reddito autonomo, esempio un parcheggio dove il minuscolo edificio potrebbe essere una guardiola od un wc, oppure in un distributore di benzina con piccola officina e area per le pompe + area per parcheggi. gradirei da it9gvo un suo parere in merito per posizionare l'intervento nella sua corretta sede! una volta completato il post se ne potrà fare una FAQ. cordialità
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gaetano59
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"it9gvo" ha scritto: Vogliate scusarmi, ma mi sembra che ci sia una incoerenza nella risposta al quesito perchè è stata suggerita una cosa, mi sembra, non permessa dalla normativa catastale vigente. Mi spiego: il D.P.R. n.650/1972 ha consentito di censire le aree urbane e i lastrici solari al Catasto dei Fabbricati, ma sòlo ed esclusivamente se sono di pertinenza ESCLUSIVA o COMUNE alle U.I. presenti nel lotto edificato! Tanto è vero che se c'è l'esigenza di frazionare un'area cortiliva (ad esempio un B.C.N.C.) allo scopo di trasferirne una parte ad un soggetto estraneo al condominio (in quanto non possiede alcuna U.I. nello stesso condominio), occorre redigere tipo di frazionamento regolarmente depositato al Comune; non si può infatti risolvere il problema con un semplice elaborato planimetrico, perchè con tale operazione SI VIENE A MODIFICARE IL LOTTO EDIFICATO, e la costituzione dell'area urbana dev'essere quindi assoggettata alla legge 47/1985. Col tipo mappale NON SI POSSONO far transitare al Catasto Fabbricati delle aree non edificate se non soddisfano le suddette condizioni! Le uniche Aree Urbane iscrivibili al Catasto dei Fabbricati autonomamente sono rappresentate dalle aree derivate dalle demolizioni totali di fabbricati già in carico al C.F. Buon lavoro a tutti Scusate se mi intrometto anch'io, ovviamente mai per polemizzare ma solo per approfondire l'argomento. Quanto riportato da it9gvo è giustissimo, in caso di eventuale trasferimento a terzi di un' area urbana, ma la costituzione di aree urbane con elaborato planimetrico nell'ambito di una semplice subalternazione che razionalizzi la suddivisione di un lotto urbano, senza scopo di trasferimento, penso si possa legittimamente fare. O mi sbaglio? saluti
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it9gvo
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trappeto
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Certo, Geoalfa possono (.. DEVONO) transitare al Catasto Fabbricati anche le aree utilizzate dai distributori di benzina, parcheggi auto a pagamento, comprendendo tutta la superficie utilizzata da tali servizi. E' indifferente se, fermo restando tali destinazioni, esistono o no piccoli edifici (guardiole, wc, tettoie, ecc.) che vanno comunque indicati col tipo mappale. Nella relazione del tipo mappale va dichiarata la destinazione dell'area urbana di cui si chiede l'accatastamento al Catasto dei Fabbricati. Per concludere non possono passare al Catasto dei Fabbricati aree non edificate che non producono reddito perchè non rientranti nelle categorie previste dal C.F. o che non siano di pertinenza (esclusiva o comune) di U.I. presenti nello stesso lotto edificato. Rispondendo a quanto richiesto da gaetano 59, è sempre possibile riconfigurare le aree scoperte di un lotto edificato col solo elaborato planimetrico perchè, come dici tu stesso, le varie porzioni di aree rimangono associate (numero complesso) quali corti esclusive o comuni alle varie U.I. Buon lavoro a tutti
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geoalfa
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"it9gvo" ha scritto: Certo, Geoalfa possono (.. DEVONO) transitare al Catasto Fabbricati anche le aree utilizzate dai distributori di benzina, parcheggi auto a pagamento, comprendendo tutta la superficie utilizzata da tali servizi. E' indifferente se, fermo restando tali destinazioni, esistono o no piccoli edifici (guardiole, wc, tettoie, ecc.) che vanno comunque indicati col tipo mappale. Nella relazione del tipo mappale va dichiarata la destinazione dell'area urbana di cui si chiede l'accatastamento al Catasto dei Fabbricati. Per concludere non possono passare al Catasto dei Fabbricati aree non edificate che non producono reddito perchè non rientranti nelle categorie previste dal C.F. o che non siano di pertinenza (esclusiva o comune) di U.I. presenti nello stesso lotto edificato. Rispondendo a quanto richiesto da gaetano 59, è sempre possibile riconfigurare le aree scoperte di un lotto edificato col solo elaborato planimetrico perchè, come dici tu stesso, le varie porzioni di aree rimangono associate (numero complesso) quali corti esclusive o comuni alle varie U.I. Buon lavoro a tutti Per maggiore informazione vorrei anche citare la circolare: Prot. N° 2661 Roma 13 gennaio 2003 Alle Direzioni Compartimentali LORO SEDI e, p.c. Al Servizio Ispettivo SEDE OGGETTO: Frazionamento di area urbana. Questa Direzione è stata interessata da una problematica verificatasi presso l’ufficio provinciale di Como relativamente alla non corretta osservanza delle procedure per il frazionamento di un’area urbana. In particolare la questione afferisce alla trattazione di una particella già iscritta alla partita speciale 1 “ente urbano” e regolarmente censita al catasto edilizio urbano per la quale doveva procedersi al frazionamento in vista di trasferimento di diritti. Al riguardo, conformemente anche al parere espresso con la nota dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 1 settembre 1988, prot. n. 3/2401, indirizzata all’Ufficio di Palermo, si fa presente che, per il frazionamento di area urbana, la procedura dettata al punto II.2.1 della Circolare 2/84 è applicabile in previsione di cessione di porzioni di aree nell’ambito dello stesso “lotto edificato”. Quando invece il trasferimento di una porzione di area urbana, comporta la modifica del “lotto edificato” e non solo una diversa distribuzione degli spazi, deve essere allegato, alla denuncia di variazione presentata al catasto edilizio urbano, il tipo di frazionamento al catasto terreni. In questo caso in luogo della subalternazione dovrà essere assegnata alla porzione da distaccare una nuova numerazione del catasto terreni. Tenuto conto della rilevanza dell’argomento si invitano le Direzioni compartimentali, al fine di uniformare il comportamento di tutti gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, a richiamare l’attenzione dei dipendenti uffici circa l’osservanza delle istruzioni sopra riportate. IL DIRETTORE CENTRALE F. to (Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA)
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