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Autore conferma di particelle con ris 5

GIACOMO76

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01 Giugno 2007

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Pistoia

 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 11:55

devo presentare tipo mappale per la conferma topografica di tre particelle che sono gravate da riserva 5 per l'esito sfavorevole di un collaudo avvenuto circa 5 anni fà.
la procedura corretta sarebbe quella di togliere la riserva e poi procedere alla conferma ma posso io comunque presentare l'aggiornamento e tenermi le particelle gravate dalla riserva?
l'agenzia e' tenuta ad accettare l'aggiornamento o mi puo' obbligare (in base a quale norma?) a togliere prima la riserva 5?

saluti,

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Autore Risposta

numero

(GURU)

Iscritto il:
30 Gennaio 2004

Messaggi:
1834

Località
prato

 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 12:44

Visto che vuoi confermare una situazione di fatto errata perchè esiste la riserva per un collaudo andato male credo che dovresti seriamente pensare ad un nuovo rilievo con i punti fiduciali per correggere le misure errate, altrimenti la riserva non sarà mai tolta.

saluti

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GIACOMO76

Iscritto il:
01 Giugno 2007

Messaggi:
350

Località
Pistoia

 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 14:45

grazie numero.
concordo assolutamente con te.
la procedura corretta e sarebbe quella di eliminare la riserva e poi di procedere alla conferma di mappa.
ma visto che il proprietario ha poca disponibilità economica ed in virtu' del fatto che comunque sia le particelle rimangono le stesse (forma e superficie) e non si procederà assolutamente ad atti di vendita, mi domandavo se sono obbligato (visto che naturalmente l'agenzia mi dice di si ma senza dare riferimenti normativi) alla predisposizione del tipo particellare o no.

salut,

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geocinel
Carlo Cinelli
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
(GURU)

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
4081

Località
Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it

 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 15:05

Giacomo, leggi quà:

[quote]Circolare del 01/08/2005 n. 8
10. Esiti del controllo
In fase di controllo degli elementi caratterizzanti un atto selezionato per la verifica, potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze ammissibili, rispetto alle misure rappresentate nello stesso atto.

Inoltre, per gli stessi elementi controllati (distanze riguardanti Punti Fiduciali e/o vertici di dividenti e/o spigoli di fabbricati) potrebbero evidenziarsi differenze superiori alle tolleranze ammissibili, presenti in altri atti di aggiornamento approvati negli anni precedenti e non sottoposti ad attività di controllo.

In entrambi i casi, sia cioè per l’atto soggetto a controllo diretto che per quelli precedenti che evidenziano differenze superiori alle tolleranze ammissibili, nelle misure di alcuni elementi che li caratterizzano, si procederà con le modalità già indicate nella Lettera- Circolare prot. n. 4A/92/803 del 21.02.1992, ora opportunamente riviste ed aggiornate come segue:

si dovrà procedere all’apposizione dell’idonea annotazione di riserva negli atti catastali sulle particelle interessate dall’atto di aggiornamento; ciò per ogni atto di aggiornamento che manifesti incoerenza fra misure di controllo e quelle riportate nei precedenti atti di aggiornamento;

contestualmente si dovrà dare comunicazione, al tecnico redattore ed alla Ditta intestataria dell’immobile, degli esiti della verifica notificando, altresì, a quest’ultima l’apposizione dell’annotazione di riserva sulle particelle interessate dall’atto.

In questi casi, la Ditta intestataria delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento contestato, ai fini della eliminazione della annotazione di riserva, dovrà presentare un atto, a rettifica del precedente, che dovrà essere predisposto sulla base delle indicazioni fornite nella sopra richiamata lettera-circolare.

Le irregolarità e le discordanze rilevate nella redazione degli atti di aggiornamento verificati con esito negativo, verranno segnalate agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, con cadenza trimestrale.

Le Direzioni Regionali verificheranno il pieno rispetto delle disposizioni, con la presente impartite, da parte degli Uffici dipendenti. [/quote]

[quote]Lettera Circolare 21 Febbraio 1992 n. 4A/803

Annullamento di un tipo di aggiornamento a seguito di errore commesso nelle misure

In fase di approvazione o di collaudo degli atti può accadere di evidenziare errori in altri tipi di aggiornamento che hanno già ricevuto approvazione, e per i quali risultano errate alcune misure significative (generalmente sono quelle connesse alla distanza tra i punti fiduciali e le stazioni).

In questi casi, acquisita la certezza del vero atto errato, oltre alla segnalazione alla parte ed agli Ordini Professionali interessati, si rende necessario far predisporre un atto di aggiornamento a rettifica del precedente che, trattato con nuovo protocollo ed approvato dall'Ufficio, porterà o meno alla definizione di nuovi identificativi catastali.

A tal riguardo l'iter procedurale risulta:

1) nel caso in cui l'errore abbia avuto ripercussioni sulla forma e/o superficie delle particelle derivate, il nuovo tipo di aggiornamento creerà nuove particelle che, insieme a quelle definite dal tipo errato, forniranno la descrizione geometrica corretta dell'immobile;

2) nel caso in cui l'errore non abbia modificato nè forma nè la consistenza delle particelle derivate, il tipo di aggiornamento non dovrà creare ulteriori particelle derivate, tanto meno cambiarne l'identificativo catastale.

In quest'ultimo caso, il problema relativo alla introduzione in banca dati amministrativo-censuaria del nuovo tipo di aggiornamento - senza la formazione di particelle derivate - potrà essere effettuata facendo accettare l'inserimento di una nota - effettuata con variazione d'ufficio - atta ad evidenziare il tipo di aggiornamento a rettifica.

La nota, a precisazione di quanto eseguito, sarà del tipo: "Elementi metrici variati tramite T.F. n. xxx del gmmaa. Non si modificano geometrie e consistenze catastali".

Nel caso in cui si riscontri l'errore di un tipo a distanza di tempo, con atto traslativo stipulato e fino al momento dell'acquisizione della relativa domanda di voltura, si dovrà procedere all'introduzione della idonea riserva sulle particelle derivate.[/quote]

C'è la risposta al tuo dubbio?

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GIACOMO76

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01 Giugno 2007

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Pistoia

 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 17:04

grazie carlo.
il problema è come al solito che parli con tizio e ti dice che puoi fare la conferma anche se le particelle interessate hanno la riserva 5, predisponi il tutto, invii per telematiko ed il tecnico di turno ti dice che è obbligatorio eliminare la riserva prima di eseguire un qualsiasi altro atto di aggiornamento sulla stessa particella...

saluti,

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