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chiarimento su riconfinazioni |

sessantuno
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07 Febbraio 2007
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un cliente chiede di verificare la posizione di una recinzione di terzi posta sul suo confine, la recinzione dovrebbe delimitare una particella risalente alla mappa d'impianto quindi rilevando un congruo numero di punti di appoggio vicini si dovrebbe poter tracciare il confine come riportato in mappa. la recizione è stata realizzata oltre 20 anni fà. Nell'ipotesi che il confine ricostruito cade all'interno della recinzione altrui cosa succede con esattezza? il cliente non potrà pretendere il ripristino come da mappa perche il vicino ha usucapito ? ma per l'usucapione occorre la sentenza del giudice... confesso che non ho ben compreso la questione dei 20 anni. non ho capito inoltre cosa ha innovato il dpr 650/72: la probatorietà dei frazionamenti è successiva a detto dpr? i frazionamenti anteriore a detta data non sono probatori? spero nel chiarimento di quacuno più esperto . grazie mille
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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hai postato un argomento articolato ed interessante, anche se di qualche parte si è già parlato in passato. secondo me questo post potrebbe generare una bella discussione. io inizio.... : "sessantuno" ha scritto: un cliente chiede di verificare la posizione di una recinzione di terzi posta sul suo confine: 1)-la recinzione dovrebbe delimitare una particella risalente alla mappa d'impianto quindi rilevando un congruo numero di punti di appoggio vicini si dovrebbe poter tracciare il confine come riportato in mappa. 2)-la recinzione è stata realizzata oltre 20 anni fà. 3)-Nell'ipotesi che il confine ricostruito cade all'interno della recinzione altrui cosa succede con esattezza? 4)-il cliente non potrà pretendere il ripristino come da mappa perché il vicino ha usucapito ? 5)-ma per l'usucapione occorre la sentenza del giudice... 6)-confesso che non ho ben compreso la questione dei 20 anni. 7)-non ho capito inoltre cosa ha innovato il dpr 650/72: la probatorietà dei frazionamenti è successiva a detto dpr? 8)-i frazionamenti anteriore a detta data non sono probatori? .................... come vedi ho sezionato il tuo post per cercare di rispondere il più razionalmente possibile: 1)--> hai detto bene...dovrebbe..... ma si sa che il confine non è la retta che congiunge due vertici rappresentati nel foglio di mappa, bensì è rappresentato dal reale possesso che della particella compresa entro il recinto realizzato in comune od in assenza dell'accordo bonariamente e senza frode da oltre venti anni (usucapione). 2)--> già detto sopra. 3)--> in questa ipotesi, va fatto un frazionamento e le nuove particelle così create o verranno compravendute fra le parti, o permutate oppure verrà iniziata una causa di usucapione presso il tribunale competente. 4)--> ma se uno ha perso i diritti come fa a pretendere il ripristino del confine rappresentato in mappa sia pure essa di impianto? che fra l'altro non è probatorio? 5)--> già detto sopra. 6)- 7)- 8)--> su questi argomenti preferisco che rispondano gli altri, in mancanza, io interverrò in seguito.
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Francog
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07 Luglio 2006
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Perchè, ogni tanto, non ci leggiamo il codice civile? Art. 948 - azione di rivendicazione Art. 950 - azione di regolamento di confini Art. 951 - azione per apposizione di termini Art. da 1158 a 1167 - norme che regolano l'usucapione Penso che molti dubbi tu li possa fugare? Cordialità
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geocinel
Carlo Cinelli
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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07 Novembre 2006
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Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it
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"geoalfa" ha scritto: hai postato un argomento articolato ed interessante, anche se di qualche parte si è già parlato in passato. secondo me questo post potrebbe generare una bella discussione. io inizio.... : "sessantuno" ha scritto: un cliente chiede di verificare la posizione di una recinzione di terzi posta sul suo confine: 1)-la recinzione dovrebbe delimitare una particella risalente alla mappa d'impianto quindi rilevando un congruo numero di punti di appoggio vicini si dovrebbe poter tracciare il confine come riportato in mappa. 2)-la recinzione è stata realizzata oltre 20 anni fà. 3)-Nell'ipotesi che il confine ricostruito cade all'interno della recinzione altrui cosa succede con esattezza? 4)-il cliente non potrà pretendere il ripristino come da mappa perché il vicino ha usucapito ? 5)-ma per l'usucapione occorre la sentenza del giudice... 6)-confesso che non ho ben compreso la questione dei 20 anni. 7)-non ho capito inoltre cosa ha innovato il dpr 650/72: la probatorietà dei frazionamenti è successiva a detto dpr? 8)-i frazionamenti anteriore a detta data non sono probatori? .................... come vedi ho sezionato il tuo post per cercare di rispondere il più razionalmente possibile: 1)--> hai detto bene...dovrebbe..... ma si sa che il confine non è la retta che congiunge due vertici rappresentati nel foglio di mappa, bensì è rappresentato dal reale possesso che della particella compresa entro il recinto realizzato in comune od in assenza dell'accordo bonariamente e senza frode da oltre venti anni (usucapione). 2)--> già detto sopra. 3)--> in questa ipotesi, va fatto un frazionamento e le nuove particelle così create o verranno compravendute fra le parti, o permutate oppure verrà iniziata una causa di usucapione presso il tribunale competente. 4)--> ma se uno ha perso i diritti come fa a pretendere il ripristino del confine rappresentato in mappa sia pure essa di impianto? che fra l'altro non è probatorio? 5)--> già detto sopra. 6)- 7)- 8)--> su questi argomenti preferisco che rispondano gli altri, in mancanza, io interverrò in seguito. Completo le risposte dell'amico geoalfa. 6) - Cosa c'è da capire. Quello è un periodo ritenuto idoneo affinché una persona che fa un uso chiaro di una cosa contro la volontà di chi la possedeva precedentemente si possa considerare che l'abbia acquistata. 7) - Il Dpr dice che ogni misura riportata nell'atto di compravendita non può essere in contraddizione con le misure riportate nel frazionamento. Precedentemente era esattamente l'inverso. I Tipi di frazionamento venivano allegati alla domanda di voltura. A volte non erano neanche controfirmati dalle parti e se riportavano misure in contraddizione valevano le misure dell'atto di trasferimento. Se ti sembra poco. 8) - La probatorietà è stabilita dall'art.950 del CC. In mancanza di altri elementi vale la mappa catastale. E' del tutto evidente che se non ci sono altri elementi e che in atto di trasferimento, anteriore al DPR, non ci sono misure in contraddizione, quel frazionamento ha valenza probatoria. Per concludere, a noi tecnici, oltre alle capacità topografiche, nelle riconfinazioni è richiesto di dare il giusto peso ad ogni elemento probatorio. Saluti
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GEOMANCONI
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Ichnusa
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salve, vorrei chiarire meglio il punto 3 di Geoalfa: il passaggio attraverso il frazionamento è: necessario per provare il possesso... necessario solo nell'ipotesi di un trasferimento o per la dimostrazione in causa dell'esatta particella posseduta.... richiesto esplicitamente dal possessore della particella contesa grazie per i chiarimenti che vorrà darmi Geoalfa, ho colto l'occasione in quanto ho proprio sotto mano un caso simile
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geocinel
Carlo Cinelli
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it
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Io penso che geoalfa si riferisse all'eventualità che le due parti siano d'accordo per regolarizzare la cosa attraverso l'atto di compravendita e non attraverso procedura giudiziale. Saluti
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kaprun77
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Ok, mettiamo che il tuo cliente chieda al vicino di arretrare la rete sulla dividente che tu hai materializzato,il quale potrebbe rispondere: 1- Ma certo, ho sbagliato a posizionarla e giustamente la sposto perché invado la tua proprietà, andiamo a bere questa sera? 2- No non la sposto, vuoi fare a botte? Nel primo caso finisce con un bel mal di testa e tutti felici, nel secondo il tuo cliente o tace, o denuncia il vicino, che in sede giudiziale vincerà la causa utilizzando il diritto ad usucapire un bene utilizzato per oltre vent'anni, verrà fatto un frazionamento e la particella intestata al vicino. Già successo, avevo un cliente testardo.
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