"geoalfa" ha scritto:
hai postato un argomento articolato ed interessante, anche se di qualche parte si è già parlato in passato.
secondo me questo post potrebbe generare una bella discussione.
io inizio.... :
"sessantuno" ha scritto:
un cliente chiede di verificare la posizione di una recinzione di terzi posta sul suo confine:
1)-la recinzione dovrebbe delimitare una particella risalente alla mappa d'impianto quindi rilevando un congruo numero di punti di appoggio vicini si dovrebbe poter tracciare il confine come riportato in mappa.
2)-la recinzione è stata realizzata oltre 20 anni fà.
3)-Nell'ipotesi che il confine ricostruito cade all'interno della recinzione altrui cosa succede con esattezza?
4)-il cliente non potrà pretendere il ripristino come da mappa perché il vicino ha usucapito ?
5)-ma per l'usucapione occorre la sentenza del giudice...
6)-confesso che non ho ben compreso la questione dei 20 anni.
7)-non ho capito inoltre cosa ha innovato il dpr 650/72: la probatorietà dei frazionamenti è successiva a detto dpr?
8)-i frazionamenti anteriore a detta data non sono probatori?
....................
come vedi ho sezionato il tuo post per cercare di rispondere il più razionalmente possibile:
1)--> hai detto bene...dovrebbe..... ma si sa che il confine non è la retta che congiunge due vertici rappresentati nel foglio di mappa, bensì è rappresentato dal reale possesso che della particella compresa entro il recinto realizzato in comune od in assenza dell'accordo bonariamente e senza frode da oltre venti anni (usucapione).
2)--> già detto sopra.
3)--> in questa ipotesi, va fatto un frazionamento e le nuove particelle così create o verranno compravendute fra le parti, o permutate oppure verrà iniziata una causa di usucapione presso il tribunale competente.
4)--> ma se uno ha perso i diritti come fa a pretendere il ripristino del confine rappresentato in mappa sia pure essa di impianto? che fra l'altro non è probatorio?
5)--> già detto sopra.
6)- 7)- 8)--> su questi argomenti preferisco che rispondano gli altri, in mancanza, io interverrò in seguito.
Completo le risposte dell'amico geoalfa.
6) - Cosa c'è da capire. Quello è un periodo ritenuto idoneo affinché una persona che fa un uso chiaro di una cosa contro la volontà di chi la possedeva precedentemente si possa considerare che l'abbia acquistata.
7) - Il Dpr dice che ogni misura riportata nell'atto di compravendita non può essere in contraddizione con le misure riportate nel frazionamento.
Precedentemente era esattamente l'inverso.
I Tipi di frazionamento venivano allegati alla domanda di voltura.
A volte non erano neanche controfirmati dalle parti e se riportavano misure in contraddizione valevano le misure dell'atto di trasferimento.
Se ti sembra poco.
8) - La probatorietà è stabilita dall'art.950 del CC.
In mancanza di altri elementi vale la mappa catastale.
E' del tutto evidente che se non ci sono altri elementi e che in atto di trasferimento, anteriore al DPR, non ci sono misure in contraddizione, quel frazionamento ha valenza probatoria.
Per concludere, a noi tecnici, oltre alle capacità topografiche, nelle riconfinazioni è richiesto di dare il giusto peso ad ogni elemento probatorio.
Saluti