Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Avvisi da parte dell'ADT
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore Avvisi da parte dell'ADT

violafrancesca

Iscritto il:
05 Novembre 2007

Messaggi:
67

Località

 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 12:29

Salve a tutti,
penso che ormai in tutte le provincie l'Agenzia Del Territorio stia mandando le comunicazioni ai proprietari dei fabbricati mai dichiarati ed ex rurali. In questi avvisi sono citate anche le sanzioni alle quali vanno incontro coloro i quali accatastano i fabbricati in seguito alla ricezione dei suddetti avvisi. Si parla di sanzioni che partono da € 260 circa a € 2.066,00. Tutti i miei clienti che hanno ricevuto le "LETTERINE" sono venuti in studio per procedere con le pratiche di accatastamento, solo che una cosa non mi è chiara: in che misura vengono applicate le sanzioni? Quando vengono applicate? In fase di presentazione del docfa oppure arriverà successivamente ai proprietari? Sono andata a chiedere spiegazioni in merito presso l'ing. dell'Adt della mia provincia, ma, mi ha detto di non sapere nulla e che mi sarei dovuta rivolgere ai tecnici del docfa!!!!! Bene, sono andata anche lì. Risposta? Noi siamo LSU non siamo informati su queste cose.
Io spero che tra di voi ci sia qualcuno in grado di fornirmi una risposta, anche perchè i clienti vorrebbero sapere orientativamente a cosa vanno incontro come spese e sanzioni.
Grazie anticipatamente.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8888

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 16:51

io le applico nella misura di 1/12 a partire dal 31/10/2008 e in relazione scrivo:
PER LA TARDIVA PRESENTAZIONE(TERMINE 31/10/08-ART.26-BIS LEGGE 31/2008)E' STATO CALC.IL RAVV. OPEROSO AI SENSI DELL' ART.16,COM.5 DEL DL N.185 DEL 29/11/08
a conti fatti chi paga prima meglio alloggia, in quanto la sanzione si aggira(calcolo effettuato dal 31/10/2008 ad oggi) a circa €. 30,00/ €. 35,00 per ogni singola U.I.U.Il discorso vale per i fabbricati non dichiarati(termine ultimo di accatastamento entro il 31/10/2008) e sia per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità(termine ultimo di accatastamento entro il 31/10/2008).
Il problema pero' è che con l'invio telematico, la sanzione viene calcolata in automatico(il sistema riesce a calcolare la sanzione nel tempo di 365 gg), mentre allo sportello non lo sanno fare.........e quindi la cosa(sanzione) verrà in un secondo momento con letterina/raccomandata A.R.
da parte dell'AdT al proprietario dell'immobile.
Fortunatamente io riesco a chiudere le pratiche in prima battuta, almeno fino al 30/10/2009 :lol: :lol:
Buon lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8888

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2009 alle ore 16:59

E cmq se non usi l'invio telematico, insisti allo sportello con i tecnici......
almeno risparmierai una brutta figuracci con i committenti che chissà quando(forse anni) gli arriverà questa famosa letterina per tardiva presentazione. Se proprio non lo sanno fare, allora chiarisciti con i committenti prima di operare, magari se sei solita redigere il disciplinare d'incarico, fai un articolo dedicato al tema sanzioni....... :lol: :lol:
Io sinceramente trovo ingiusto, che le letterine che impongono l'accatastamento(quando dovuto) arrivino solo oggi e poi devo pagare le sanzioni a partire dal 31/10/2008, ci sarebbe da scrivere un libro poichè per un argomento così importante vi è stata poco informazione da parte dei medea, giornali, comuni etc.....nell'anno 2008.
Cmq........

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

violafrancesca

Iscritto il:
05 Novembre 2007

Messaggi:
67

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 09:40

Ciao Cesko,
anzitutto grazie per la risposta. Vorrei chiederti una cortesia: mi fai un esempio pratico del calcolo delle sanzioni? E poi come le versi, direttamente allo sportello in fase di presentazione del docfa oppure in altro modo? Grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8888

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 10:43

Allora.........
1) io la verso contestualmente all'invio telematico
2) Esempio di sanzione presso l'Ufficio del Catasto di Cosenza dal 31/10/2008 al 01/07/2009 è:
- SANZIONI 25,80 Euro(per singola U.I.U.)
- INTERESSI 0,87 Euro(per singola U.I.U.)
- TRIBUTI DI PRESENTAZIONE 50,00 Euro(per singola U.I.U.)
per un TOTALE complessivo di 76,67 Euro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

treepwood_g

Iscritto il:
06 Marzo 2006

Messaggi:
373

Località
Padova

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 11:35

Io non la penso così, ovvero la sanzione per tardiva presentazione è relativa non alla scadenza dei termini di presentazione come da pubblicazione in G.U., ma all'effettiva data di fine lavori dei fabbricati fotoidentificati o perdita dei requisiti di ruralità.
Ovvero se tizio è proprietario di un fabbricato costruito nel 2000, egli non è soggetto a sanzione in quanto dopo i 5 anni c'è la prescrizione. Cosa diversa è se il fabbricato è stato costruito nel 2006, in questo caso sussiste la sanzione per tardiva presentazione.
Io questo ho capito da quanto spiegatomi all'AdT.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8888

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 11:40

"treepwood_g" ha scritto:
Io non la penso così, ovvero la sanzione per tardiva presentazione è relativa non alla scadenza dei termini di presentazione come da pubblicazione in G.U., ma all'effettiva data di fine lavori dei fabbricati fotoidentificati o perdita dei requisiti di ruralità.
Ovvero se tizio è proprietario di un fabbricato costruito nel 2000, egli non è soggetto a sanzione in quanto dopo i 5 anni c'è la prescrizione. Cosa diversa è se il fabbricato è stato costruito nel 2006, in questo caso sussiste la sanzione per tardiva presentazione.
Io questo ho capito da quanto spiegatomi all'AdT.


per quello che concerne la data di ultimazione lavori e/o costruzione concordo.......
Ma nell'art.26-bis legge 31/08, si parla di termine ultimo per l'accatastamento entro il 31/10/2008, quindi le sanzioni vanno pagate per chi non ha provveduto entro tale data.
Sarebbe assurdo che l'AdT nelle letterine scrive Sanzioni da .........a.....


Art. 26-bis.
Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale


1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi".

2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007".

3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzione.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

violafrancesca

Iscritto il:
05 Novembre 2007

Messaggi:
67

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 13:49

Cesko,
scusami se insisto ma, se fosse come dici tu, l'adt non avrebbe motivo di scrivere nelle LETTERINE sanzioni da € 260 circa ad € 2.066,00. Non credi? E poi, come calcoli la sanzione dal 31 ottobre 2008 al 1 luglio 2009? Non capisco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
Cesko non arrabbiarti per favore, sono un pò dura di comprendonio.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8888

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 13:59

"violafrancesca" ha scritto:
Cesko,
scusami se insisto ma, se fosse come dici tu, l'adt non avrebbe motivo di scrivere nelle LETTERINE sanzioni da € 260 circa ad € 2.066,00. Non credi? E poi, come calcoli la sanzione dal 31 ottobre 2008 al 1 luglio 2009? Non capisco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
Cesko non arrabbiarti per favore, sono un pò dura di comprendonio.


allora......
le sanzioni le calcola il sister in automatico quando invio la pratica, in alternativa ho un programmino fornito dall'Agenzia del Territorio che mi permette di calcolare le sanzioni, su voltura e docfa.....
cmq, da quello che ho capito tu presenti le pratiche tradizionalmente, quindi è compito del Cassiere e/o chi registra il docfa ad applicarti la sanzione + gli interessi unitamente ai tributi al momento del rilascio della ricevuta di cassa.
Poi se non lo sanno fare e/o non sono abilitati a farlo, allora la sanzione+interessi, verrà comunicata succesivamente al proprietario e/o firmatario del docfa a mezzo di letterina. Arrivata la letterina bisogna andare nuovamente all'AdT per assolvere la sanzioni + interessi presso qualsiasi sportello, il quale ti rilascia una nuova ricevuta.
La cosa è complicata, ma purtroppo funziona così.
Le sanzioni e gli interessi vanno sempre pagate per ritardo di presentazione al 31/10/2008.........anche se metti come epoca di costruzione e/o perdita dei requisiti di ruralità l'anno 1950(esempio)
Ricordo infine che come previsto dall'art. 16, comma 5 del DL n.185 del 29 novembre 2008 le sanzioni sono ridotte ad 1/12 a differenza di prima che erano ridotte ad 1/8
Buon lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8888

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 14:09

"violafrancesca" ha scritto:
Cesko,
scusami se insisto ma, se fosse come dici tu, l'adt non avrebbe motivo di scrivere nelle LETTERINE sanzioni da € 260 circa ad € 2.066,00. Non credi? E poi, come calcoli la sanzione dal 31 ottobre 2008 al 1 luglio 2009? Non capisco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
Cesko non arrabbiarti per favore, sono un pò dura di comprendonio.


quindi se applichi la sanzione(minima) ridotta ad 1/12 sulla cifra di € 260,00, vedrai che sarà uguale a circa €. 22,00..........
poi logicamente più passa il tempo e più matura la sanzione e gli interessi.
Ciò che scrive l'ufficio (€. 260 - €. 2.066,00) sono le sanzioni minime e massime, ma non ridotte

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

ciccio_lp

Iscritto il:
25 Novembre 2004

Messaggi:
602

Località
Sud

 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 13:16

ma allora CESKO mi dici perchè l'Adt allega alle famose letterine anche l'allegato 3 "comunicazione di incarico professionale" per lo svolgiemnto dell'accatastamento dove viene specificato a facoltà della parte la data etnro cui accatastare?

Bene...io ho interpretato così:
- le Adt sanno benissimo la quantità degli immobili da accatastare, conoscono i tempi tecnici previsti per farlo, conoscono le loro possibilità di approvazione delle pratiche e conoscono ancor meglio gli errori che sono presenti sulle mappe e negli atti....
....quindi secondo coscenza io sono dell'idea che non applicheranno alcuna sanzione.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8888

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2009 alle ore 13:53

"ciccio_lp" ha scritto:
ma allora CESKO mi dici perchè l'Adt allega alle famose letterine anche l'allegato 3 "comunicazione di incarico professionale" per lo svolgiemnto dell'accatastamento dove viene specificato a facoltà della parte la data etnro cui accatastare?

Bene...io ho interpretato così:
- le Adt sanno benissimo la quantità degli immobili da accatastare, conoscono i tempi tecnici previsti per farlo, conoscono le loro possibilità di approvazione delle pratiche e conoscono ancor meglio gli errori che sono presenti sulle mappe e negli atti....
....quindi secondo coscenza io sono dell'idea che non applicheranno alcuna sanzione.


Bisogna interpetrare lo spirito della Legge e la Legge dice appunto che gli immobili andavano accatastati entro il 31/10/2008 come ho innanzi espresso.
fino ad oggi non vi è stata nessun altra Legge che esonera il pagamento delle sanzioni e degli interessi......
non bisogna interpetrare, ma agire con tanta di carta alla mano.
Problemi dei proprietari(anche se non è colpa loro) se vi sono errori e/o difficolta, a comandare sicuramente non è l'Agenzia del Territorio, ma lo Stato in Primis
Buon Lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Blumatica

Software per l'Edilizia, la Sicurezza e la Topografia

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie