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Autore Procedura per Frazionamento post usucapione

picchetto_miniato

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05 Febbraio 2021 alle ore 18:26

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 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2024 alle ore 09:23

Salve,

a seguito di sentenza del tribunale, attinente l'avvenuto usucapione di una porzione di area di mq xxxx da più ampia particella originaria, si legge nel dispositivo della sentenza che

"..accoglie la domanda presentata dal sig. XXX dichiaranto in capo allo stesso l'avvenuto acquisto per usucapione, disponendo il distacco dall'originaria unitaria particella e l'autonoma individuazione con specifico frazionamento..."



"...si ordina alll'ufficio del catasto di provvedere alle variazioni catastali e alle relative trascrizioni con esonero del conservatore da ogni responsabilità...".



Per poter procedere, trattandosi di una porzione di area di mq xxxx usucapita da piu' ampia particella originaria, vi è certamente la necessità di approntare un frazionamento al fine di individuare i nuovi identificativi catastali.

Mi sorgono dei dubbi.

1) il frazionamento chi lo deve eseguiire ? il giudice non ha dato incarico a nessun tecnico. E' nelle possibilità del soggetto che ha usucapito incaricare un proprio tecnico di fiducia ?

2) ha rilevanza se la sentenza sia passata, o meno, in giudicato ?

3) se il soggetto che ha usucapito potrà presentare a suo nome il frazionamento, non essendo ancora intestatario, dovrà essere apposta l'annotazione di "firma mancante" ?



Grazie e Buon Lavoro a tutti

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Autore Risposta

Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2024 alle ore 10:46

Secondo me dovresti fare queste domande all'avvocato.

Certo, se il giudice non ha stabilito nulla in merito, qualcuno deve muoversi per rendere esecutiva la sentenza. Ovvero fare il necessario frazionamento.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2024 alle ore 11:16

"Pippocad" ha scritto:
Secondo me dovresti fare queste domande all'avvocato.



Condivido e devo dire che a me son sempre capitati avvocati che volevano il frazionamento prima, in modo da fare l'usucapione su di un terreno già definito catastalmente.

Cordialmente

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Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2024 alle ore 11:16

Il frazionamento lo deve redigere il diretto interessato. Riguardo la firma del documento:

- per quanto riguarda la superficie derivata a firma dell'soggetto che ha usucapito dichiarandone il possesso come da sentenza del tribunale.

- per quanto riguarda la superficie residua lo deve firmare il legittimo proprietario dell'area al quale è stato stralciata la porzione derivata.

Il concetto è che la nuova linea di confine è di proprietà di entrambe le parti in causa.

Il problema si potrebbe trovare nel caso l'usucapito sia irreperibile, in quel caso nel frazionamento si dovrà giustificare la firma mancante e ci sarà solo la firma di una delle parti.

Una volta registrato il frazionamento che presuppongo riguardi un area censita al catasto terreni, l'interessato eseguirà la voltura allegando la sentenza del giudice.



Io consiglierei all'avvocato di contattare un geometra per il frazionamento ed anche per la trascrizione della sentenza che dovrà avvenire tra il frazionamento e la voltura (quest'ultima potrebbe essere eseguita in automatico alla trascrizione).

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picchetto_miniato

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05 Febbraio 2021 alle ore 18:26

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2024 alle ore 18:49

Ritengo che la cosa più giusta sarebbe stata quella di avere il frazionamento già pronto prima della sentenza. Ora, considerando che leggendo gli atti, si evince che la parte usucapita è comunque ben materializzata da una recinzione, diciamo che non dovrebbero sorgere problemi tra le parti circa la corretta materializzazione della dividente, in quanto, ripeto, la parte usucapita sarebbe quella recintata.

In sostanza, quindi, la parte che ha usucapito, in forza della sentenza, dovrà a sue spese, far redigere il frazionamento, e sottoscrivere l'atto di aggiornamento.

Restano i dubbi:

1) è possibile procedere al frazionamento anche in caso di sentenza non ancora passata in giudicato ?

2) va apposta l'annotazione firma mancante ?

3) in relazione andrà specificato che si sta operando a margine di una sentenza, magari allegando la stessa all'atto di aggiornamento ?



Vi ringrazio.

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2024 alle ore 09:34

No. Non sarebbe stata la cosa più giusta quella di avere il frazionamento prima della sentenza.

Perché farlo quando le cose non si sa come vanno?

Ti faccio una domanda io Picchetto Miniato perché queste procedure sono abbastanza delicate.

Nella CTU è stato metricamente individuato l'immobile usucapito?

Che cosa c'è che fisicamente lo contorna?

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2024 alle ore 10:47

Se è vero che dovrei aspettare la sentenza, non lo potrei neanche possedere in buona fede per venti anni ininterrotti costruendoci una rete di recinzione e spendendoci dei soldi per mantenerlo. Se non sapessi come va a finire non inizierei nemmeno. Non credo sia questo lo spirito della legge a tutela dei beni abbandonati.

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cassini

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Molise/Toscana o Toscana/Molise?

 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2024 alle ore 10:56

"Manero" ha scritto:
Se è vero che dovrei aspettare la sentenza, non lo potrei neanche possedere in buona fede per venti anni ininterrotti costruendoci una rete di recinzione e spendendoci dei soldi per mantenerlo. Se non sapessi come va a finire non inizierei nemmeno. Non credo sia questo lo spirito della legge a tutela dei beni abbandonati.



Sinceramente non ho capito niente di questo messaggio.

Atteniamoci ai fatti e alla normativa altrimenti diventa BAR, che è un'altra cosa.

La Legge Italiana sull'Usucapione è una delle più illuminate della storia.

Vigilantibus non dormientibus.

Le persone non possono avere in proprietà più di quanto possono possedere e controllare.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2024 alle ore 12:16

Era solo per dire che il frazionamento è ininfluente farlo prima o dopo la sentenza. L'importante è farlo prima della trascrizione della stessa.



Scusa, ma che bar frequenti?

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picchetto_miniato

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2024 alle ore 14:36

Non vi è nessuna CTU, c'è solo una sentenza; nella sentenza si riporta la metratura (in mq) riportata nelle richieste della parte che ha usucapita, che sarebbe poi la metratura coincidente con quella già recintata in sito.

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2024 alle ore 14:49

"Manero" ha scritto:
Era solo per dire che il frazionamento è ininfluente farlo prima o dopo la sentenza. L'importante è farlo prima della trascrizione della stessa.



Scusa, ma che bar frequenti?



Certamente che va fatto prima della trascrizione.

Ma le sentenze non sono scontate. Mai.

E quindi si agisce a posteriori.

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2024 alle ore 14:54

"picchetto_miniato" ha scritto:
Non vi è nessuna CTU, c'è solo una sentenza; nella sentenza si riporta la metratura (in mq) riportata nelle richieste della parte che ha usucapita, che sarebbe poi la metratura coincidente con quella già recintata in sito.



Non c'è nessuna CTU e quindi il Giudice si è limitato alle sole testimonianze e agli atti.

C'è una recinzione e quindi non è necessario chiedere l'esecuzione della sentenza.

Credo che la procedura a questo punto sia di eseguire il frazionamento a cura delle due parti perché interessa a tutti e due la corretta individuazione della linea di confine e fare la trascrizione.

Per quanto attiene al "non passata in giudicato" non è a Geometri che lo devi chiedere ma all'Avvocato.

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picchetto_miniato

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05 Febbraio 2021 alle ore 18:26

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2024 alle ore 15:50

Se la parte usucapita non volesse procedere con il frazionamento ?

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2024 alle ore 18:15

"picchetto_miniato" ha scritto:
Se la parte usucapita non volesse procedere con il frazionamento ?



Io procederei come nei casi di contenzioso.

Gli notificherei una lettera con allegato il frazionamento per farlo verificare a suo tecnico. Tempo 15 giorni.

Dopo si procede alla presentazione.

Comunque in questi casi è sempre bene lavorare di concerto con un legale.

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