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Frazionamento Ente Urbano con fabbricato annesso |

alekar
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02 Gennaio 2023 alle ore 18:42
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Buonasera a tutti, vorrei discutere con voi il mio caso che ho difficoltà a risolvere.Ho una unica particella Ente Urbano che devo frazionare generando una derivata + madre sempre tutto Ente Urbano. Sulla derivata devo inserire in mappa un nuovo fabbricato annesso. La logica mi dice che sul modello censuario compilo prima il frazinamento, generando AAA, e successivamente compilo il mappale variando AAA. Nella dematerializzazione quando procedo col le dichiarazioni sul frazionamento EU indicando caso D mi da errore indicando : La particella costituita AAA ha un fabbricato. Condizione non ammessa per la casistica scelta. In realtà, giusto per spirito di curiosità, anche provando qualsiasi altra casisitica non mi permette di procedere. Qualche gentile collega può suggerirmi dov'è che sta l'errore? Grazie
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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A me non è ancora capitato, ma da altri colleghi, quando è uscita la circolare, ho capito, che non si riesce a procedere contemporaneamente, devi fare prima il TF e poi il TM ,con due Tipi sostanzialmente, visto che risconttri il problema, penso che sia ancora così. Saluti
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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Frazionamento di Enti Urbani Consultare : Guide - 8mag2023 Circolare 11E Chiarimen... La circolare N. 11/E 8 maggio 2023, nell’ambito delle procedure di aggiornamento degli archivi di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati, tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani, ovvero di quelle porzioni di territorio (particelle catastali) che, una volta edificate, vengono censite nel Catasto fabbricati e, quindi, sottratte all’aggiornamento al Catasto terreni, nel quale restano individuate come “Enti urbani”, prive di indicazione dei soggetti che vantano diritti su di esse. In particolare, con riferimento alle suddette procedure, sono pervenuti quesiti in merito alle corrette modalità di redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa e si rende pertanto necessario fornire, in questa sede, alcune indicazioni sul frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione “Ente Urbano – cod. 282”, sia con destinazione “Fabbricato promiscuo – cod. 278”. Il corretto assolvimento degli adempimenti in argomento evita, infatti, che si possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati, esigenza che assume ancora più rilievo nell’attuale sistema caratterizzato da una profonda integrazione dei due catasti nel Sistema Integrato del Territorio (SIT). Con la circolare, l'Agenzia fornisce, indicazioni, sulle modalità da seguire nel caso di frazionamento di un ente urbano, chiarendo : - A quando il tecnico professionista debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all’Urbano. E' illustrato il caso generale in cui il frazionamento è effettuato al Catasto Fabbricati senza introduzione di nuove dividenti in cartografia. - B quando invece, come nella maggior parte dei casi, debba presentare con la procedura DocFa una richiesta di aggiornamento per il solo Catasto Fabbricati . Viene inoltre fornito un allegato tecnico che raccoglie alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione dei principi generali espressi nel documento stesso: Nei casi successivi (dal Caso B al Caso G) sono invece descritte le eccezioni alla sopra citata regola generale. In ognuno di questi casi dovrà essere presentato un atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni, nella cui relazione tecnica il professionista indica che il frazionamento dell’ente urbano ricade in uno specifico caso previsto dalla presente circolare e richiede all’Ufficio la variazione di destinazione della particella derivata in “Relitto di ente urbano – cod. 450”, indicando, al contempo, da quale/i unità immobiliare/i debba essere mutuata la ditta catastale da attribuire alla particella derivata. È quindi necessario che le ditte siano allineate.
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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Devi fare due atti di aggiornamento, un T.F. e poi con nuovo estratto fare un T.M. per il censimento del fabbricato ricadente sulla particella derivata. Se hai particolari esigenze procedi come sopra, altrimenti ti consiglio di fare un semplice TM per censire il fabbricato da accatastare e poi con l'elaborato planimetrico del docfa rappresenti le aree esterne. Saluti
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alekar
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02 Gennaio 2023 alle ore 18:42
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Cari colleghi grazie per le vostre preziose opinioni. Dopo aver tantato e ritentato mi sono reso conto che Pregeo soffre di un'altra grossa falla nella sua scrittura (l'ennesima direi...) non dando in alcun modo la possibilità di effettuare quello che mi serviva. Quindi alla fine ho tristemente rinunciato, ho presentato solo un TM. Come suggerito da EFFEGI genero la corte attraverso la rappresentazione nel Docfa. Purtroppo tutti i pagamenti di tributi e bolli eccedenti fatti per TF+TM sono andati persi...
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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No, i bolli e tributi, vengono prelevati solo quando la pratica viene registrata
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alekar
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02 Gennaio 2023 alle ore 18:42
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Salve, in caso di atto respinto sì. In caso di atto annullato è diverso. E' stato approvato con tanto di riliascio di ricevuta di cassa, per poi essere annullato. L'annullamento non prevede il rimborso.
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bioffa69
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BRESCIA
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"alekar" ha scritto: Salve, in caso di atto respinto sì. In caso di atto annullato è diverso. E' stato approvato con tanto di riliascio di ricevuta di cassa, per poi essere annullato. L'annullamento non prevede il rimborso. Non avevi scritto che eri riuscito in qualche modo a farlo, e poi ti era stato annullato. Dicevi di avere problemi a fare la proposta.
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3L
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Lecce S
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L'annullamento non prevede il rimborso. Sicuri che sia cosi? Alcuni anni addietro a seguito di annullamento occorreva richiedere nuovo estratto (esente) e poi a seguire anche il T.M. era esente. E' cambiato qualcosa?
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"3L" ha scritto: L'annullamento non prevede il rimborso. Sicuri che sia cosi? Alcuni anni addietro a seguito di annullamento occorreva richiedere nuovo estratto (esente) e poi a seguire anche il T.M. era esente. E' cambiato qualcosa? NO PUNTO 11 DELLA CIRCOLARE 1/2010 Saluti
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alekar
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02 Gennaio 2023 alle ore 18:42
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"3L" ha scritto: L'annullamento non prevede il rimborso. Sicuri che sia cosi? Alcuni anni addietro a seguito di annullamento occorreva richiedere nuovo estratto (esente) e poi a seguire anche il T.M. era esente. E' cambiato qualcosa? Non è cambiato niente, si richiede edm in esenzione di tributi e bollo, idem per la presentazione. La particolarità sta nel fatto che io ho presentato inizialmente un TF+TM e dopo l'annullamento ho presentato TM. I costi sapete benissimo che sono parecchio diversi.
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alekar
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02 Gennaio 2023 alle ore 18:42
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"bioffa69" ha scritto: "alekar" ha scritto: Salve, in caso di atto respinto sì. In caso di atto annullato è diverso. E' stato approvato con tanto di riliascio di ricevuta di cassa, per poi essere annullato. L'annullamento non prevede il rimborso. Non avevi scritto che eri riuscito in qualche modo a farlo, e poi ti era stato annullato. Dicevi di avere problemi a fare la proposta. Non ho raccontato tutte le vicissitudini, chiedo venia.
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