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Autore variazione planimetrica per demolizione tramezzo

Turbygo

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11 Maggio 2017 alle ore 20:53

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 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2017 alle ore 17:52

Buonasera,

a seguito di presentazione di CILA al Comune, per semplice demolizione di muro di tramezzo non portante fra cucina e soggiorno, con creazione di un unico ambiente, prima di poter dichiarare la fine lavori è richiesto di presentare estremi dell'avvenuta variazione della planimetria catastale.

Ho una serie di dubbi in merito.

1. La causale da inserire deve essere "Diversa distribuzione interna"?

2. Vanno compilati solo i modelli D e 1N? (in quest'ultimo vengono richiesti i dati di tutto il fabbricato, e trattandosi di un complesso di circa 150 alloggi non è semplice)

3. una volta inserita la planimetria e definiti i poligoni, è normale che mi venga richiesto anche l'elaborato planimetrico?

4. sul Docfa si accendono anche "elenco subalterni" "documenti pregressi" e "classamento automatico". vanno effettivamente compilati?

5. l'attuale consistenza dei vani è di 6,5. fondendo cucina e soggiorno in un'unica stanza la devo ridurre a 5,5?

6. La rendita subisce modifiche?



Chiedo scusa per le tante domande ma sono alle prime armi!

Grazie.

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Autore Risposta

SerenaValeria
Serena Valeria

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29 Dicembre 2017 alle ore 11:25

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Rieti

 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2017 alle ore 12:44

Ciao

1_ si

2_ va compilato tutto il docfa

3_se l'elaborato già era presente lo devi rifare per forza

4_se c'è l'elaborato devi fare anche elenco sub e senza classamento non puoi fare l'esportazione(non deve essere per forza quello automatico)

5_la consistenza dei vani te lo cambia in automatico (quando fai classamento) in teoria dovrebbe darti un vano in meno ma dipende dalla superifcie

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2017 alle ore 16:57

La C.I.L.A. non richiede la presentazione obbligatoria al Comune della comunicazione di fine lavori.

La C.I.L.A. non richiede la presentazione obbligatoria al Comune della planimetria di accatastamento aggiornata alle variazioni eseguite.

Se il Comune prevede ugualmente l'obbligo di eseguire detti adempimenti (da sue disposizioni ovvero da modulistica antecedente a quella unica nazionale emanata nel 2017), il mancato rispetto di detti adempimenti non costituisce violazione di norme e quindi non sono sanzionabili i mancati adempimenti.

Infatti i Comuni non possono legiferare in materia ma solo definire alcuni adempimenti rientranti sempre all'interno della norma.

In un mio caso di Comunicazione di Attività Edilizia Libera del 2014 (art. 6, comma 2 del D.P.R. 380/2001) per semplici opere di manutenzione straordinaria, l'allegata modulistica di asseverazione prevista dal Comune in cui ricadeva l'intervento prevedeva la dichiarazione di impegno a presentare, a fine lavori, il certificato di collaudo, la ricevuta di variazione catastale ove dovuta (ove non dovuta, di presentare una dichiarazione di non obbligo di accatastamento).

Non ho presentato nulla a fine lavori e non intendo presentare nulla (peraltro non erano previste opere che richiedevano l'aggiornamento catastale).

Se il Comune mi scriverà perchè non ho presentato il Collaudo, ecc. dirò che non posso presentare documenti non previsti dalla norma, quindi dei documenti illegittimi.

Se il Comune insisterà dirò che lo denuncerò (il tecnico responsabile) per abuso d'ufficio e di potere.

Non può mica un Pinco Pallina qualsiasi alzarsi la mattina e richiedere quello che la notte gli è venuto in mente di richiedere?

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geo_roma

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 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2017 alle ore 07:17

Buongiorno.

Tralasciando l'obbligatorietà o meno della variazione catastale a seguito di interventi soggetti a CILA, volevo solamente precisare che l'elaborato planimetrico, per la pratica in oggetto, non è necessario.

In merito al calcolo della consistenza, invece, bisognerebbe valutare la superficie del nuovo ambiente.


Cordiali saluti

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SerenaValeria
Serena Valeria

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29 Dicembre 2017 alle ore 11:25

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 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2017 alle ore 07:39

"geo_roma" ha scritto:
Buongiorno.

Tralasciando l'obbligatorietà o meno della variazione catastale a seguito di interventi soggetti a CILA, volevo solamente precisare che l'elaborato planimetrico, per la pratica in oggetto, non è necessario.

In merito al calcolo della consistenza, invece, bisognerebbe valutare la superficie del nuovo ambiente.


Cordiali saluti





Da me se è già esistente lo devi rifare altrimenti sospensione pratica in direttissima 🤣

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geo_roma

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11 Febbraio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2017 alle ore 08:56

Per una diversa distribuzione degli spazi interni il subalterno rimane invariato. Di conseguenza la presentazione dell'elaborato planimetrico è inutile nonché non prevista dalla normativa.

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SerenaValeria
Serena Valeria

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29 Dicembre 2017 alle ore 11:25

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 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2017 alle ore 09:32

"geo_roma" ha scritto:
Per una diversa distribuzione degli spazi interni il subalterno rimane invariato. Di conseguenza la presentazione dell'elaborato planimetrico è inutile nonché non prevista dalla normativa.





La prossima volta ci provo...poi ti faccio sapere🤗

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SerenaValeria
Serena Valeria

Iscritto il:
29 Dicembre 2017 alle ore 11:25

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 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2017 alle ore 09:33

sai dare una risposta anche alla mia domanda?? Ho cercato sul forum ho povato di tutto ma niente

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2018 alle ore 23:15

Anche a me hanno sempre richiesto l'elaborato planimetrico anche se non cambia subalterno.

In realtà dalla Norma o meglio dalle Circolari si evince (mi pare di ricordare) che esso elaborato va sempre ripresentato se già in atti.

Cioè non mi risulta che vi sia riportato chiaramante in dette Circolari una possibilità di deroga per le variazioni semplici.

Naturalmente saro' ben lieto di essere smentito.

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2018 alle ore 10:20

Salve

probabilmente se si dichiara in relazione che l'E.P. già in atti non subisce variazioni, la pratica passa.



Saluti cordiali

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