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Autore unita' collabente

pa736

Iscritto il:
21 Novembre 2012 alle ore 10:00

Messaggi:
14

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 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 18:51

Buongiorno,volevo sapere solo in che modo accatastate unita' collabenti che prima erano censiti fr al catasto terreni dato che non vanno con la richiesta di ruralita'...quindi presumo tipologia ordinaria....ma se metto la sanzione con ravvedimento operoso scarta il file perche' non comprende le sanzioni.Ma non sono convinto che non si applicano le sanzioni per tardivo accatastamento(oltre 30.11.2012)...oppure vorrei almeno sapere dove c'e' scritto visto che e' tutto un "sentito dire"...grazie a quel santo che sapra' rispondere con criterio.

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Autore Risposta

lukabo

Iscritto il:
02 Maggio 2006

Messaggi:
137

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 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 11:12

"pa736" ha scritto:
Buongiorno,volevo sapere solo in che modo accatastate unita' collabenti che prima erano censiti fr al catasto terreni dato che non vanno con la richiesta di ruralita'...quindi presumo tipologia ordinaria....ma se metto la sanzione con ravvedimento operoso scarta il file perche' non comprende le sanzioni.Ma non sono convinto che non si applicano le sanzioni per tardivo accatastamento(oltre 30.11.2012)...oppure vorrei almeno sapere dove c'e' scritto visto che e' tutto un "sentito dire"...grazie a quel santo che sapra' rispondere con criterio.





anzitutto porterei il fr all'urbano con un tm per conferma di mappa (se la mappa è corretta).


poi chiederei l'inagibilità all'ut comunale, quindi allegherei dichiarazione del comune che attesta l'inagibilità (e quindi che non può avere redditività) e fotografie a colori al docfa per costituzione di unità F/2.
specificando in relazione che allego quei documenti e che trattasi di fabbricato mai dichiarato inagibile dal .....

le sanzioni (se dovute) verranno calcolate dall'adt.

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uccellino

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
15 Ottobre 2008

Messaggi:
880

Località
.

 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 11:31

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate
www.agenziaterritorio.gov.it/site.php?id...

Particolari situazioni che non comportano adempimenti di parte
I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità, non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:


  • l'immobile sia già censito al catasto edilizio urbano;
  • l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in G.U.;
  • il fabbricato è stato demolito;
  • il fabbricato è un rudere o è in condizioni di inagibilità ;
  • non esista alcun fabbricato sul terreno indicato;
  • la tipologia di immobile non richieda denuncia al Catasto edilizio urbano (immobile ad uso strumentale quale stalla, magazzino agricolo, sede dell'attività agricola, agriturismo, ecc.)

In questi casi è opportuno inviare una specifica segnalazione , che può essere compilata secondo il modello - pdf all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio (anche attraverso il servizio postale). Il "modello di segnalazione anomalie" è disponibile sul sito internet, presso l'Ufficio Provinciale competente dell'Agenzia del Territorio e presso il comune di competenza.

Gli indirizzi completi degli Uffici Provinci... sono disponibili su questo sito internet.



Dalla Circolare 3/2006 Agenzia del Territorio prot. 28334:



6. Dichiarazioni riguardanti particolari casi di aggiornamento

catastale

Si coglie l’occasione per rappresentare che nei casi in cui la dichiarazione delle unità

immobiliari al catasto edilizio urbano risulti facoltativa – così come per le unità iscrivibili

nelle categorie fittizie: F1, F2, F3, F4 e F5 - l’indicazione della data cui va riferito

l’evento, da cui trae origine la dichiarazione di nuova costruzione o la variazione delle

unità immobiliari, non rileva ai fini dell’applicazione della sanzione, in quanto fattispecie

non sanzionabile.

Parimenti, anche nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la

causale “esatta rappresentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori

successivamente intervenuti e che comunque non dia luogo ad una nuova

determinazione di rendita per l’unità, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque

sanzionabile.

La sanzione resta applicabile - nella prevista misura - nel caso in cui i soggetti non

provvedano ad adempiere all’invito loro rivolto dall’Ufficio di ripresentare la planimetria,

qualora erroneamente redatta, nel termine indicato (trenta giorni dal ricevimento

dell’invito – cfr. art. 59 del D.P.R. n. 1142/49).

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