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Argomento: Trasferimento di un bene senza titolo di provenienza

Autore Risposta

alex79

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23 Maggio 2013 alle ore 10:05

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 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2013 alle ore 11:55

"totonno" ha scritto:
Visto la errata strada intrapresa intervengo per confermare quanto sostiene Jema (Ciao, Grande !). La procedura corretta è costituire l'area urbana con intestazione originaria e presentare le volture relative non presentate o presentate erroneamente a suo tempo e quindi mai evase.

La prova di come si debba fare l'aggiornamento ce l'ha data Simba64 che per ben due volte si è visto respongere il Docfa per mancata continuità storica. Le due successioni integrative sono comunque errate perchè si doveva costituire prima l'area urbana e poi fare le successioni. Infatti l'esito positivo è stato concesso dall'ufficio per gentile concessione, ma non è riferito a nessuna norma che disponga il salto doppio carpiato. Bene ha fatto Simba64 che si è divincolato dalla voltura ed è riuscito a portare a casa il risultato, ma questa non è la procedura corretta.

Non si possono trasferire beni censiti come Enti Urbani e intestare poi a giusta ditta in sede di costituzione di area urbana saltando la procedura obbligatoria della voltura per cambio di intestazione avvenuta.


Saluti.



Ho capito e ringrazio!

Mi era sorto solo il dubbio che la compilazione del quadro "D" nel Docfa con l'inserimento degli estremi della successione potesse corrispondere ad un preallineamento esattamente come la prersentazione della Voltura. Ho posto il quesito proprio perchè non mi è capitato di utilizzarlo, e pensavo potesse servire in questo caso.

Ma allora, giusto per sapere, quando si utilizza l'inserimento degli Estremi nel Docfa?

Comunquesia procederò nel modo da te consigliatomi!

Cordiali saluti.

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2013 alle ore 12:33

"alex79" ha scritto:

Mi era sorto solo il dubbio che la compilazione del quadro "D" nel Docfa con l'inserimento degli estremi della successione potesse corrispondere ad un preallineamento esattamente come la prersentazione della Voltura. Ho posto il quesito proprio perchè non mi è capitato di utilizzarlo, e pensavo potesse servire in questo caso.

Ma allora, giusto per sapere, quando si utilizza l'inserimento degli Estremi nel Docfa?

Comunquesia procederò nel modo da te consigliatomi!

Cordiali saluti.



Il preallineamento è un inserimento in atti di una pratica di voltura o variazione già presente negli archivi dell'ufficio ma mai trattata.

Ci sono casi in cui è necessario procedere all'accatastamento di un bene che è stato trasferito senza identificarlo catastalmente, succede, ad esempio, nelle sentenze giudiziarie in cui il giudice dispone la divisione di un immobile senza che si sia proceduto al frazionamento catastale: parte A a Tizio e parte B a Caio e tira una bella linea rossa dividente senza preoccuparsi dell'aspetto tecnico, urbanistico e catastale.

Saluti.

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alex79

Iscritto il:
23 Maggio 2013 alle ore 10:05

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 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2013 alle ore 14:09

"totonno" ha scritto:
Il preallineamento è un inserimento in atti di una pratica di voltura o variazione già presente negli archivi dell'ufficio ma mai trattata.

Ci sono casi in cui è necessario procedere all'accatastamento di un bene che è stato trasferito senza identificarlo catastalmente, succede, ad esempio, nelle sentenze giudiziarie in cui il giudice dispone la divisione di un immobile senza che si sia proceduto al frazionamento catastale: parte A a Tizio e parte B a Caio e tira una bella linea rossa dividente senza preoccuparsi dell'aspetto tecnico, urbanistico e catastale.

Saluti.





Ora è tutto più chiaro!

Grazie ancora!

Cordiali saluti.

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giuliva

Iscritto il:
18 Ottobre 2016 alle ore 17:47

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 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2016 alle ore 20:58

Buonasera, mi allaccio al topic chiedendo soluzione al mio quesito. Non sono un tecnico, ma il privato interessato a vendere l'immobile e cerco di dare tutti gli elementi:

1941- vendita totale di palazzo demolito, da parte di 2 proprietari (indivisi, comproprietari di tutti i sub. presenti) a 2 soggetti, X e Y, con unico rogito in cui ognuno compera separatamente i sub., descritti per numero vani e pro servizi, e piano del fabbricato ante distruzione. Si menzionano come comuni (senza specificare quote o millesimi) a X e Y solamente ingresso, corridoio, vano scala per i piani, e una corte interna. Nessuna planimetria allegata.

Anni dopo seguono atti notarili di rettifica di tale rogito per sola rettifica delle numerazioni dei subalterni, si citano anche nuovi frazionamenti di alcuni dei subalterni. In catasto oggi non si trova nessun elaborato di tali frazionamenti: è andato tutto perso!

1952- il Comune approva il progetto di ricostruzione (non fedele, come si evince confrontando le descrizioni nel rogito e l’elaborato approvato) del palazzo a seguito di domanda congiunta di X e Y: in esso, tramite colorazioni, si mostra quali porzioni da costruire “sono” di X e di Y.

X e Y non hanno mai registrato un atto per dividersi quanto ricostruito, ed in particolare una terrazza al primo piano, che è la copertura piana di un negozio al piano terra, ai tempi di proprietà di X, non menzionata nel rogito (forse non esistente ante demolizione).

Nello stato di fatto, da allora fino ad oggi, essa viene goduta dai sub del primo piano di X e Y, ora dai loro eredi, con rete di separazione fisica, lungo la quale in seguito è stato costruito un muretto, imposto con addebito dagli eredi di Y a quelli di X per evitare di allagarsi quando eredi X hanno rifatto pavimentazione di loro porzione di terrazzo, alzando il livello. Tale separazione segue quella disegnata con una riga nel progetto autorizzato, in cui da una parte si scrive terrazzo X e dall’altra terrazzo Y.

1964- accatastamento delle unità: si mantengono gli stessi numeri identificativi dei sub. da ciascuno acquistati, ma non ricostruiti fedelmente. Nelle planimetrie catastali dei sub di X (X1 e X2) non si mostra la sua porzione di terrazzo per intero: esso viene raffigurato solo parzialmente e solo nella planimetria di X1 mostrando gli ingressi sia da un corridoio cui si accede dal pianerottolo comune del primo piano, tramite porta privata di X (usata in comune da X1 e X2), sia da portafinestra del sub X2. Sulla porzione di terrazzo disegnata c’è scritto terrazzo comune, perché si intendeva comune ai suoi due sub.

Nelle tabelle millesimali firmate dai proprietari odierni il terrazzo viene computato ai fini dei millesimi così: la porzione di X nei millesimi di X1 e quella di Y nei millesimi di Y1, mentre le parti comuni di corridoio e vano scala non sono state computate (per altro esse sono comuni solo a X e Y, da rogito, poiché portano ai piani 1 e 2, ma nei millesimi generali ci sono anche negozi di terzi al piano terra, con cui è in comune solo il tetto, ecc.)

Oggi io, erede di X1, trovo ostacolo a vendere una porzione di tale terrazzo, perché esso non fu inserito precisamente come dipendenza, né fu accatastato, nè come BCNC o BCC o come lastrico a sé stante.

Vorrei accatastarlo come BCC ai soli sub X1 e X2 della stessa ditta (io), poi frazionare la parte da vendere, ma sia Catasto che notaio chiedono l’atto di proprietà. La proprietà, secondo me, è data da rogito di acquisto di area distrutta e progetto di ricostruzione.

Secondo il notaio poiché il terrazzo non viene citato nel rogito d’acquisto (nel palazzo distrutto non esisteva) e nella planimetria catastale di X1 si scrive terrazzo comune, prevale la presunzione di comunione dell’intero terrazzo e gli eredi di X e Y (in pessimi rapporti tra loro) oggi dovrebbero fare un atto per dividersene la proprietà.

Diversamente dovrei intentare causa di usucapione, per poter eseguire poi una vendita di 11 mq di terrazzo!!

Come posso convincere catasto e notaio a procedere con accatastamento di lastrico BCC da frazionare per vendita (senza che appongano Riserva 1) mostrando rogito di acquisto dei sub demoliti e progetto approvato per la ricostruzione (con licenza congiunta a X e Y) i cui elaborati mostrano con le colorazioni le parti “da costruire” di X e quelle di Y (mentre le parti comuni elencate in rogito sono solo corridoio, cortile e vano scale)?



Come ritenete si sia originata la proprietà del terrazzo, all’epoca della sua costruzione?

Mille grazie a chi mi vorrà aiutare!!!

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