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stima cantina vinificazione di azienda agricola |

veltro
Iscritto il:
21 Ottobre 2007
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devo accatastare un fabbricato ristrutturato per ospitare una cantina di vinificazione aziendale. trattandosi di un fabbricato "per funzioni produttive connesse all'attività agricola" penso di inserirlo in D10. ho dubbi inerenti la stima e cioè: oltre al fabbricato, agli impianti (elettrico, idrico ecc.) alle aree esterne, devo stimare anche i macchinari della cantina (ovvero i macchinari che servono per trasformare ll'uva in vino) ? è il mio primo accatastamento in categoria D e non sono espertissimo, grazie a tutti.
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Risposta |

veltro
Iscritto il:
21 Ottobre 2007
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aiuto! ho bisogno di un consiglio su come procedere con questa benedetta stima di categoria D: inserisco anche i macchinari per determinare la rendita? ciao e grazie
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dado48
(GURU)
Iscritto il:
24 Novembre 2005
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Mi aspettavo che, trattandosi di buon vino, Dioptra, da raffinato intenditore, si sarebbe buttato a .... " pesce". La Stima per la determinazione del valore, e della conseguente rendita, deve considerare, oltre ai fabbricati che compongono l'azienda, anche le apparecchiature che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività. Da una piccola ricerca ho trovato questo: www.geometri.pd.it/dwload/user/CATEGORIE... ed in particolare in relazione alle " Apparecchiature" vi si può leggere: 7. Installazioni stabilmente infisse ai fabbricati (impianti fissi) L’art. 5 della legge 25 gennaio 1865, n. 2136, definisce (ai fini fiscali) gli opifici come tutte le costruzioni specialmente destinate all’industria, munite di meccanismi e di apparecchi fissi. Questa definizione è stata ripresa dal catasto nel 1942; infatti il § 52 dell’Istruzione III del 1942 (Accertamenti particolari) recita, tra l’altro, che: Nel caso di opificio, il valore della consistenza immobiliare deve comprendere anche il valore delle installazioni connesse od incorporate coi fabbricati o comunque stabilmente in-fisse ad essi, che ai sensi della legge vigente sull'imposta dei fabbricati sono da considerarsi come facenti parte dell'opificio. Affinché un fabbricato possa essere considerato, agli effetti tributari, come opificio industriale, non è necessario che nel fabbricato esistano grandi impianti di macchine fisse, ma occorre stabilire che si tratti di locali dotati di meccanismi dove si attende alla lavorazione di materie prime ed alla produzione di merci e non si eserciti un semplice mestiere, ed inoltre che i locali siano arredati secondo i dettami ed i progressi della scienza in rapporto alla relativa industria (Comm. Centr. 26 marzo 1937, n. 100807). Perché un immobile si possa ritenere avente le caratteristiche di opificio necessita16 che: 1. esso sia destinato ad una specifica attività industriale o commerciale e tale da non essere suscettibile di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni; 2. che sia specialmente destinato all’industria e munito di meccanismi o apparecchi che non si possono rimuovere senza snaturare la sostanza della costruzione. Per quanto attiene al § 52 dell’Istruzione III si precisa che la norma ancora oggi non è cambiata. Dunque, quando si calcola il valore di un opificio, oltre alle strutture ed all’area, bisogna stimare anche il macchinario stabilmente infisso. Buona lettura, ciao e buon lavoro.
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