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Argomento: SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA

Autore Risposta

bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2025 alle ore 16:58

"Rupert" ha scritto:
"geoalberto" ha scritto:
Si riporta la data dichiarata nel precedente DoCFa

per la sanzione (con quella causale non c'è)

www1.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/...


cambia la rendita ?

Parimenti, anche nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la causale “esatta rappresentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori successivamente intervenuti e che comunque non dia luogo ad una nuova determinazione di rendita per l’unità, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque sanzionabile.
La sanzione resta applicabile - nella prevista misura - nel caso in cui i soggetti non provvedano ad adempiere all’invito loro rivolto dall’Ufficio di ripresentare la planimetria, qualora erroneamente redatta, nel termine indicato (trenta giorni dal ricevimento dell’invito – cfr. art. 59 del D.P.R. n. 1142/49).





La rendita non cambia. Rifancendo i conteggio rimane la stessa.
Già qualche anno fa aveva fatto rettettifica il Catasto. e riporterò la nuova che hanno modificato.



"bioffa69" ha scritto:
Il sistema ti seganla che sei in sanzione, anche con la causale esatta rapp grafica, ma tu non la paghi e passi oltre, consiglio però nelle note di sister, di specificare che la circolare 3/2006,non precede sanzioni per tardiva presentazione.



Si mi segnalava che poteva essere operosa direttametne il Sister. Si vede che non mi ero reso conto l'altro giorno del pop-up di avviso.

Tra l'altro la sanzione non è dovuta in quanto la fine lavori è ancora da presentare, sono state più proroghe, ma è necessaria la sostituzione per modificare la verifica fatte dal Comune per il pagamento dell'IMU.



Grazie per risposte





La data che vale per il catasto, è quella, evidentemente, visto che non ancora presentata la fine lavori, dell'utilizzabilità, che hai dichiarato l'altra volta, per cui 28/04/2020, per cui sarebbe in sanzione fino al 31/12/2025, se non fosse per la causale.



Saluti

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geoalberto

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29 Settembre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2025 alle ore 17:05

"Rupert" ha scritto:


"bioffa69" ha scritto:
Il sistema ti seganla che sei in sanzione, anche con la causale esatta rapp grafica, ma tu non la paghi e passi oltre, consiglio però nelle note di sister, di specificare che la circolare 3/2006,non precede sanzioni per tardiva presentazione.



Si mi segnalava che poteva essere operosa direttametne il Sister. Si vede che non mi ero reso conto l'altro giorno del pop-up di avviso.

Tra l'altro la sanzione non è dovuta in quanto la fine lavori è ancora da presentare, sono state più proroghe, ma è necessaria la sostituzione per modificare la verifica fatte dal Comune per il pagamento dell'IMU.

Grazie per risposte



Sono trascorsi più di 5 anni dal 28/04/2020 (prescrizione)
A me mai capitato di trasmettere DoCFa in ritardo
quindi non so so come funzioni il controllo data automatico

Per curiosità sulla variazione d'ufficio ho cercato nella rete internet

La minima correzione grafica catastale non determina
di per sé la rettifica della rendita
29 ago 2023 - Circolare n. 607/2023
consulenzaagricola.it/circolari/fiscale/...

AGGIUNGO due righe
FONTE BANCA DATI (Giurisprudenza Tributaria)
https://bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it/ricerca

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2025 alle ore 17:12

No , la legge dice che sei in sanzione fino al 31/12 del quinto anno successivo da quando è avvenuta la violazione.



D.L 18/12/1997 N.472



1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo (1) a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. (2)



Per cui contando l'anno della violazione, ne conti sempre sei, esiste però anche un caso, diciamo particolare:



Fine lavori 15/12/2019, entro 30 giorni se non fai la variazione, si è in sanzione, se non fatta entro il 14/01/2020, ti trovi in sanzione, e la tua violazione avviene in questo momento, pertanto fino al 31/12/2025, se in sanzione (il 31/12 del quino anno successivo)

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Rupert

Iscritto il:
05 Agosto 2025 alle ore 15:02

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2025 alle ore 17:21

Confermo quanto riportato da Bioffa69 sul quinto anno.
Ho altri casi simili che sto affrontando (2000 e 2023) e oggi mi sono fatto una cultura più approfondita per mandare al catasto i riferimenti normativi per i quali non dovevo pagare sanzioni.



Giusto per aggiornarvi.
il Docfa di cui ho chiesto oggi presentato ed approvato in automatico.

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geoalberto

Iscritto il:
29 Settembre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2025 alle ore 17:52

"bioffa69" ha scritto:
No , la legge dice che sei in sanzione fino al 31/12 del quinto anno successivo da quando è avvenuta la violazione.


D.L 18/12/1997 N.472
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo (1) a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. (2)




Ricevuto - sono abituato a cercare le norme quando conosco
precisi riferimenti e ovviamente quando capita la situazione
(a volte mi fanno girare . . . i rimandi ad atri articoli e commi)

in questo caso l'art. 20 del DL 472/1997
sarà in vigore fino al 31/12/2025
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:s...

ai sensi del testo unico
(ce ne sono altri per altri settori) (1)

DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173
l'art. 101, comma 1, lettera u) abroga l'art. 20 del DL 472/1997
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173

AGGIUNGO due righe
dal 01/01/2026 l'art. 20 del DL 472/1997
sarà sostituito dall'art. 22 del DLgs 173/2024


NOTA (1)
Nuovi Testi Unici: work in progess
Redazione Fisco e Tasse - 02/12/2024
https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/167-nuovi-testi-unici-work-in-progess.html

Agenzia delle Entrate - Accertamenti e regolarizzazioni
Ravvedimento - Normativa e prassi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/accertamenti/ravvedimento-operoso/np-ravvedimento-operoso

Altra novità (in senso lato)
Decreto legislativo, n. 87 del 14 giugno 2024
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:s...

Ho l'abitudine a frequentare anche Camera e Senato
(da cui la conoscenza generale dei nuovi testi unici)

L'attuazione della delega con riferimento
al riordino della legislazione fiscale
FOCUS - 31 marzo 2025
https://temi.camera.it/leg19/post/decreti-legislativi-recanti-testi-unici.html

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