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Argomento: SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA
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bioffa69
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"Rupert" ha scritto: "geoalberto" ha scritto: Si riporta la data dichiarata nel precedente DoCFa per la sanzione (con quella causale non c'è) www1.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/... cambia la rendita ? Parimenti, anche nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la causale “esatta rappresentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori successivamente intervenuti e che comunque non dia luogo ad una nuova determinazione di rendita per l’unità, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque sanzionabile. La sanzione resta applicabile - nella prevista misura - nel caso in cui i soggetti non provvedano ad adempiere all’invito loro rivolto dall’Ufficio di ripresentare la planimetria, qualora erroneamente redatta, nel termine indicato (trenta giorni dal ricevimento dell’invito – cfr. art. 59 del D.P.R. n. 1142/49). La rendita non cambia. Rifancendo i conteggio rimane la stessa. Già qualche anno fa aveva fatto rettettifica il Catasto. e riporterò la nuova che hanno modificato. "bioffa69" ha scritto: Il sistema ti seganla che sei in sanzione, anche con la causale esatta rapp grafica, ma tu non la paghi e passi oltre, consiglio però nelle note di sister, di specificare che la circolare 3/2006,non precede sanzioni per tardiva presentazione. Si mi segnalava che poteva essere operosa direttametne il Sister. Si vede che non mi ero reso conto l'altro giorno del pop-up di avviso. Tra l'altro la sanzione non è dovuta in quanto la fine lavori è ancora da presentare, sono state più proroghe, ma è necessaria la sostituzione per modificare la verifica fatte dal Comune per il pagamento dell'IMU. Grazie per risposte La data che vale per il catasto, è quella, evidentemente, visto che non ancora presentata la fine lavori, dell'utilizzabilità, che hai dichiarato l'altra volta, per cui 28/04/2020, per cui sarebbe in sanzione fino al 31/12/2025, se non fosse per la causale. Saluti
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geoalberto
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"Rupert" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: Il sistema ti seganla che sei in sanzione, anche con la causale esatta rapp grafica, ma tu non la paghi e passi oltre, consiglio però nelle note di sister, di specificare che la circolare 3/2006,non precede sanzioni per tardiva presentazione. Si mi segnalava che poteva essere operosa direttametne il Sister. Si vede che non mi ero reso conto l'altro giorno del pop-up di avviso. Tra l'altro la sanzione non è dovuta in quanto la fine lavori è ancora da presentare, sono state più proroghe, ma è necessaria la sostituzione per modificare la verifica fatte dal Comune per il pagamento dell'IMU. Grazie per risposte Sono trascorsi più di 5 anni dal 28/04/2020 (prescrizione) A me mai capitato di trasmettere DoCFa in ritardo quindi non so so come funzioni il controllo data automatico Per curiosità sulla variazione d'ufficio ho cercato nella rete internet La minima correzione grafica catastale non determina di per sé la rettifica della rendita 29 ago 2023 - Circolare n. 607/2023 consulenzaagricola.it/circolari/fiscale/... AGGIUNGO due righe FONTE BANCA DATI (Giurisprudenza Tributaria) https://bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it/ricerca
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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No , la legge dice che sei in sanzione fino al 31/12 del quinto anno successivo da quando è avvenuta la violazione. D.L 18/12/1997 N.472 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo (1) a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. (2) Per cui contando l'anno della violazione, ne conti sempre sei, esiste però anche un caso, diciamo particolare: Fine lavori 15/12/2019, entro 30 giorni se non fai la variazione, si è in sanzione, se non fatta entro il 14/01/2020, ti trovi in sanzione, e la tua violazione avviene in questo momento, pertanto fino al 31/12/2025, se in sanzione (il 31/12 del quino anno successivo)
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Rupert
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05 Agosto 2025 alle ore 15:02
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Confermo quanto riportato da Bioffa69 sul quinto anno. Ho altri casi simili che sto affrontando (2000 e 2023) e oggi mi sono fatto una cultura più approfondita per mandare al catasto i riferimenti normativi per i quali non dovevo pagare sanzioni. Giusto per aggiornarvi. il Docfa di cui ho chiesto oggi presentato ed approvato in automatico.
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geoalberto
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"bioffa69" ha scritto: No , la legge dice che sei in sanzione fino al 31/12 del quinto anno successivo da quando è avvenuta la violazione. D.L 18/12/1997 N.472 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo (1) a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. (2) Ricevuto - sono abituato a cercare le norme quando conosco precisi riferimenti e ovviamente quando capita la situazione (a volte mi fanno girare . . . i rimandi ad atri articoli e commi) in questo caso l'art. 20 del DL 472/1997 sarà in vigore fino al 31/12/2025 www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:s... ai sensi del testo unico (ce ne sono altri per altri settori) (1) DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173 l'art. 101, comma 1, lettera u) abroga l'art. 20 del DL 472/1997 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173 AGGIUNGO due righe dal 01/01/2026 l'art. 20 del DL 472/1997 sarà sostituito dall'art. 22 del DLgs 173/2024 NOTA (1) Nuovi Testi Unici: work in progess Redazione Fisco e Tasse - 02/12/2024 https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/167-nuovi-testi-unici-work-in-progess.html Agenzia delle Entrate - Accertamenti e regolarizzazioni Ravvedimento - Normativa e prassi https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/accertamenti/ravvedimento-operoso/np-ravvedimento-operoso Altra novità (in senso lato) Decreto legislativo, n. 87 del 14 giugno 2024 www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:s... Ho l'abitudine a frequentare anche Camera e Senato (da cui la conoscenza generale dei nuovi testi unici) L'attuazione della delega con riferimento al riordino della legislazione fiscale FOCUS - 31 marzo 2025 https://temi.camera.it/leg19/post/decreti-legislativi-recanti-testi-unici.html
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