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Argomento: sospensione docfa

Autore Risposta

bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2015 alle ore 17:13

....riporto a galla questa discussione perchè l'Agenzia di Brescia, procede a sospendere le pratiche DOCFA se non si fornisce copia della pratica urbanistica, che attesti l'effettiva esistenza della pratica stessa, sia per cambi di destinazione, che ampliamenti ecc.



Chiedo a tutti i 40.000 iscritti, se altre Agenzia procedono in tal modo e se, oltre a quanto gia' citato da Antonio (in arte totonno), esistono altri riferimneti normativi che delegittimano le procedure applicate dalla mia Agenzia.



Ringrazio chiunque voglia intervenire



Saluti Fabio

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SIMBA964

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 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2015 alle ore 17:34

Ciao Fabio



Penso che potresti usare a tua difesa tante cose:

Premetto che nella mia Agenzia non richiedono mai riferimenti urbanistici in merito ai docfa, è facoltà del tecnico inserirli.

1-non conosco circolare catastale che prevede tale obbligo

2-se fosse un obbligo significa che i fabbricati abusivi non si accatastano più

3-i fabbricati da loro foto-identificati come potrebbero averli accatastati d'ufficio

4-quando loro fanno i sopraluoghi non guardano l'aspetto urbanistico, ma lo stato di fatto

5-come farebbero loro a verificare gli eventuali dati urbanistici che io indicherei nei docfa?? è un dato superfluo ai fini fiscali della tassassione.

6-la normativa catastale, così come è concettualmente scritta, prevede che un dato obbligatorio debba essere richiesto nella circolare stessa, e non reso obbligatorio da una concezione differente della normativa stessa.

Per il momento non mi viene in mente altro.



Saluti cordiali

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2015 alle ore 17:55

Ciao Stefano, grazie mille, hai ragione ed i ragionamenti sono tutti leciti e corretti.



Il problema non direttamente il mio, ma in generale di tutti i tecnici che presentano pratiche presso l'Agenzia di Brescia, perchè l'Ufficio richiede tali documenti.



Al dirigente e' gia stato chiesto quale normativa prevede l'obbligo di allegare tale documentazione, chiaramente non ci e' stata fornita la normativa specifica ma in generaleci e' stato detto che la normtiva catastale dal 1939 lo prevede e che se non lo sappiamo dobbiamo studiarcela.

Per cui capisci che ci serve qualcosa di concreto citato nelle circolari, come cio' che ha riportato Antonio nella circolare 9/2001.



Se ti viene in mente altro di utile è tutto bene accetto.

Saluti cordiali a te.

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SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2015 alle ore 18:15

Fabio

Scommetto che è un direttore nuovo da poco entrato nell'Agenzia di Brescia, Fabio tutte le pratiche docfa presentate fino ad ora che fine fanno a Brescia?? Le invalidano tutte perchè mancano gli allegati delle pratiche urbanistiche??

Nel mio Comune, esempio i cambi di destinazione d'uso senza opere edilizie (e zone al di fuori dei centri storici) non è prevista alcuna pratica edilizia (è attività libera), che allego al docfa di urbanistico?? Penso niente?? Anzi scrivo che il direttore vada a studiarsi la normativa del PRG del mio Comune.

Fabio dovete fare una battaglia voi di Brescia, perchè sono convinto che questo direttore è come un politicante che una volta eletto deve lasciare il segno del suo periodo di permanenza.

Saluti sinceri

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2015 alle ore 21:43

"bioffa69" ha scritto:
....riporto a galla questa discussione perchè l'Agenzia di Brescia, procede a sospendere le pratiche DOCFA se non si fornisce copia della pratica urbanistica, che attesti l'effettiva esistenza della pratica stessa, sia per cambi di destinazione, che ampliamenti ecc.



Chiedo a tutti i 40.000 iscritti, se altre Agenzia procedono in tal modo e se, oltre a quanto gia' citato da Antonio (in arte totonno), esistono altri riferimneti normativi che delegittimano le procedure applicate dalla mia Agenzia.



Ringrazio chiunque voglia intervenire



Saluti Fabio



Per rendere merito a chi l'ha scritto, non sono stato io a riportare la circolare ma Paolo Campioni.

Adesso non posso pero domani cerco. Sicuramente ci sono molti chiarimenti del catasto sull'argomento. A Brescia forse non consentono il censimento obbligatorio dei fabbricati fantasma mai accatastati abusivi e non? Che l'Agenzia di Brescia si sia dissociata e si sia messa di traverso contro la stessa Agenzia?
O forse il direttore ha una villetta abusiva che non vuole denunciare neppure al catasto per tenerla nascosta da controlli indiscreti?

Secondo me basta segnalare la cosa al responsabile della sede centrale e tutto si sistema.

Saluti.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2015 alle ore 08:56

L'Agenzia ragiona in un modo in un caso e nel modo opposto nell'altro!!!!!

...capisco che è assurdo ma purtroppo è la nostra realtà.

Il DOCFA telematico di Brescia viene evaso da Foggia, non da Brescia, le sospensioni le fa Foggia, i tecnici di Foggia hanno detto di avere avuto espreso ordine , dal nostro Dirigente, di richiedere copia (la facciata col protocollo) della pratica urbanistica, ....la richiedono dopo aver sospeso la pratica.



Siccome ad espressa richiesta della normativa da parte di un collega al dirigente, è stato risposto che dobbiamo conoscerla noi (è evidente che non esiste questa normativa), stiamo cercando quanto piu' possibile per dimostrare che la normativa non prevde cio' che ci stanno chiedendo.



Per Stefano la battaglia che stiamo facendo è questa, e a titolo informativo sono anni che abbiamo questo responsabile, ma Brescia penso sia una "chicca" di catasto, vedi sentenza 185/15/15 (dove è stato accolto il ricorso di una societa' contro un avviso di accertamento), il programma VIRUS, la settimana scorsa, dove è stato intervistato un martoriato imprenditore ( cat D).

Grazie a tutti per il momento, guardiamo cosa salta fuori



Saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2015 alle ore 12:01

Proprio nessun'altro ricorda riferimenti normativi che impediscano all'Agenzia di richiederci quanto sopra?



Abbiamo rintracciato anche l'art.15 comma 1 legge 12 novembre 2011 n.183, che obbliga le amministrazioni pubbliche ad acquisire d'ufficio le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Se trovate qualcos'altro o ricordate dove si possa cercare, tutto è ben accetto.



Saluti

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vordcienpion

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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2015 alle ore 16:56

Io non ne sono a conoscenza, ma cercherò qualcosa.

Un periodo era uso farci indicare in relazione il titolo abilitativo, poi pian piano tutto è passato di moda...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2015 alle ore 17:23

da:
elibrary.fondazionenotariato.it/articolo...
*************************************************************
LA CONFORMITÀ CATASTALE: RIFLESSI OPERAT...
Gli orientamenti dell'Agenzia del territorio
di Aldo de Luca
Direttore centrale pubblicità immobiliare e affari legali Agenzia del territorio
.......

Individuazione degli immobili non censiti in Catasto
L'art. 19 reca varie disposizioni finalizzate a consentire il pieno allineamento delle risultanze documentali del Catasto con la realtà del patrimonio immobiliare.

In particolare i commi 7 e seguenti, nel quadro di varie disposizioni finalizzate a consentire il pieno allineamento delle risultanze documentali del Catasto con la realtà del patrimonio immobiliare, prevedono e disciplinano nel dettaglio il processo di attribuzione della rendita catastale per tutte le unità immobiliari urbane individuate a seguito dell'attività di foto-identificazione prevista dall'art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, i cui esiti sono stati pubblicati entro il 31 dicembre 2009.

Si tratta della fase conclusiva delle attività di identificazione dei fabbricati non dichiarati al Catasto, attività che è stata condotta attraverso un confronto, effettuato mediante procedure informatiche, tra le informazioni presenti negli archivi catastali (cartografico e censuario di Catasto terreni e Catasto edilizio urbano) e la realtà territoriale rappresentata in immagini aeree del territorio.

I risultati di questa attività hanno portato all'individuazione, a fine 2009, di più di 2 milioni di particelle terreni su cui risultano edificati fabbricati sconosciuti al Catasto.

Riguardo ai profili di natura urbanistico-edilizia, viene peraltro confermata la competenza esclusiva del Comune, sia in relazione ai relativi poteri di controllo che con riferimento all'applicabilità delle correlate sanzioni.

Adempimenti relativi agli immobili non dichiarati in Catasto
Il comma 8 dell'art. 19 del D.l. n. 78 del 2010 prescrive l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2010 la dichiarazione di aggiornamento catastale, ai fini fiscali, per tutti gli immobili che non risultano dichiarati in Catasto, immobili individuati con riferimento alle pubblicazioni effettuate in Gazzetta ufficiale negli anni 2007, 2008 e 2009.

Detto obbligo fa capo ai soggetti titolari di diritti reali sui beni stessi.

Per favorire i controlli di conformità urbanistico-edilizia, viene previsto che, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, l'Agenzia del territorio rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento.

Qualora i soggetti obbligati non adempiano nei termini previsti, l'Agenzia, nelle more dell'iscrizione in Catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale (c.d. Docfa), procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere provvisoriamente in Catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.

*********************************************************************




Capisci, Stefano ( Fabio ), che il responsabile della tua agenzia è completamente fuori dall'orientamento e le finalità che lo stesso Catasto vuole conseguire ?

Se l''Agenzia rifiuta i docfa non consente di far adempiere il contribuente al suo dovere di iscrivere agli atti il proprio bene che sia esso individuato o meno dall'ufficio, essendo l'intendimento sempre lo stesso. Non è che devo fare istanza all'ufficio che mi venga a individuare l'immobile non censito ?? Oppure, meglio, mi consente di mettermi in regola catastalmente (quindi autodenunciarmi) ?


Saluti

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geoalfa

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-

 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2015 alle ore 18:05

@ Bioffa:

Con molta probabilità in quegli uffici qualcuno è diventato strabico, a me va anche bene che in sede di stipula il notaio debba essere certo, ma che un ufficio possa oltrepassare le proprie competenze, ce n'è di argomenti per andare in commissione disciplinare!

guarda qui, ma anche nelle NORMATIVE, senza dover necessariamente rivolgerti altrove!

http://www.geolive.org/guide/procedure...

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SIMBA964

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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2015 alle ore 18:32

.......

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2015 alle ore 19:17

Si il messaggio era rivolto a Fabio.

Prosit.

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2015 alle ore 17:20

Grazie a tutti ragazzi, vi terrò informati.



Saluti e grazie ancora.

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Alberto

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 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2015 alle ore 10:19

Buongiorno a tutti,

confermo quanto scritto da bioffa69.

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Alberto

Iscritto il:
27 Dicembre 2004

Messaggi:
343

Località
Brescia

 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2015 alle ore 10:38

Volevo mostrarvi le immagini delle sospensioni, ma non riesco.

Se vi accontantate eccovi un copia/incolla dai PDF.

Questo è il testo di una delle tante sospensioni che mi sono state segnalate da Colleghi di Brescia:

Atto di aggiornamento del catasto urbano presentato in data XX-XXX-15, con data di ultimazione lavori xx/xx/2015 dal Tecnico incaricato xxxxxxxxxxxxxxxx relativo all'unita' immobiliare così definita:
COMUNE: xxxxxxxxxxxxxxxx
SEZIONE URBANA:
FOGLIO: xxx
PARTICELLA/E: xxxx
SUBALTERNO/I: xxx
La presente ricevuta non costituisce attestazione per gli effetti di cui all'art.1 comma 9, del D.M. 19 Aprile 1994, n. 701.
L'atto di aggiornamento non puo' essere accettato per i seguenti motivi:
-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : Documento trattato per conto dell'Ufficio provinciale di BRESCIA dall'Ufficio di FOGGIA, dal geometra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel 0881/xxxxxx ( dalle 12.00 alle 13.00)
-Autocertificazione assente: Allegare alla presente la richiesta fatta al Comune della variazione di destinazione d'uso.


Il Collega ha chiesto chiarimentl in merito alla sospensione ed i riferimenti normativi a giustificazione della sospensione;

la risposta è stata la seguente :

Atto di aggiornamento del catasto urbano presentato in data xx-xxx-15, con data di ultimazione lavori xx/xx/2015 dal Tecnico incaricato xxxxxxxxxxxxxxxx relativo all'unita' immobiliare così definita:
COMUNE: xxxxxxxxxxxxxx
SEZIONE URBANA:
FOGLIO: xxx
PARTICELLA/E: xxxx
SUBALTERNO/I: xxx
La presente ricevuta non costituisce attestazione per gli effetti di cui all'art.1 comma 9, del D.M. 19 Aprile 1994, n. 701.
L'atto di aggiornamento non puo' essere accettato per i seguenti motivi:
-Errata indicazione degli estremi xxxxxxxxxxxx : RIVEDERE IL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : PER ESPLICITA RICHIESTA FATTA DALL'UFFICIO DI BRESCIA IN MERITO AI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO, SI CONFERMA LA PRECEDENTE SOSPENSIONE.


Pare che per la seconda sospensione si siano inventati un motivo a caso, solo per giustificare la seconda sospensione e confermare la precedente.

Comunque, sempre stando a quanto mi è steto riferito, pare che questo tipo di sospensioni / richieste pervenga solo quando la rendita catastale diminuisce, mentre se la rendita catastale aumenta sembra che le pratiche passino via lisce.

Ringrazio quanti vorranno collaborare segnalando norme e circolari che possano aiutare a ricostruire un quadro normativo "certo", in quanto con il dialogo ed il buon senso pare non si ottenga nulla.

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