Ritornando al quesito originario, credo il comportamento dell'AdT sia giustificato dalla nota prot. 10834 del 26/02/2010 (Oggetto: Requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati e discipliana ICI)inviata dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia alla Provincia Autonoma di Bolzano di cui ho trascritto (tramite OCR e quindi chiedo scusa per eventuali refusi che fossero sfuggiti) la pagina n. 3 di 6:
"Del pari, le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, per le quali, ai sensi del comma 3-bis dell'art 9 in commento, "...deve riconoscersi carattere di ruralità ..", risultano compatibili con le altre categorie catastali, purché siano puntualmente verificati i requisiti dì cui ai comma 3-bis, appena citato.
Per tali tipologie di immobili, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio ha l'onere dì verificare, in prima istanza, l'eventuale sussistenza dei caratteri che giustificano l'attribuzione della categoria D/10, introdotta con decreto del Presidente Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, che, all'art. 1, comma 5, recita: “Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche,vengono censite nella categoria speciale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole),
nel casi in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite." Dalla lettura del dettato legislativo, si rileva con chiarezza che la categoria catastale D/10 risulta attribuibile
solo nel caso in cui non sì riscontri, nel quadro di qualificazione catastale, una categoria maggiormente appropriata in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, da attribuire sulla base dei confronti, previsti dalla prassi catastate, con le unità tipo o dì riferimento. In prima istanza, l'attribuzione della categoria D/10 risulta possibile per gli immobili adibiti ad agriturismo, con l'esclusione delle eventuali porzioni ad abitazione, che andranno censite autonomamente in una delle categorie del gruppo A, ai sensi del citato comma 3-ter dell'art. 9 in commento.
Allorché il tecnico classatore sì trovi in presenza di immobili destinati all'agricoltura (quali, ad esempio, le stalle, i depositi o i silos per lo stoccaggio dei prodotti agricoli, ecc,), occorre verificare, in ogni caso, l'esistenza dell'azienda agricola nella sua accezione di fatto, circostanza espressamente prevista disposizioni in argomento. Se ne deduce, quindi, che uno stesso immobile avente le caratteristiche di ruralità, se non risulta censibile in una delle categorie dei gruppi ordinari, può essere accertato nella categoria D/10, oppure in quella più rispondente alla destinazione compatibile con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche rilevabili.
Appare ovvio che, nel caso in cui l'Agenzia del Territorio abbia accertato la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della categoria D/10, l'eventuale successiva perdita dei suddetti requisiti implica l'obbligo di dichiarazione di variazione al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia dei Territorio e la conseguente attribuzione di una diversa categoria catastale."