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Argomento: segnalazione al collegio d'appartenenza
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Risposta |

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
Iscritto il:
19 Maggio 2006
Messaggi:
8611
Località
Firenze
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"damikele" ha scritto: Chiedo scusa, ma senza aprire un nuovo topic, scrivo qui. Il mio quesito è questo: Un fabbricato di due piani realizzato prima del 1967, quindi senza concessione edilizia, accatastato nel 2012, intestandolo al proprietario del terreno su cui ricade. Il figlio deve comprare il primo piano. Sul docfa è scritto "data in cui l'immobile è divenuto servibile all'uso 15/05/2012", dopo l'accatastamento, ora il notaio gli chiede la scia vedendo quella data sul docfa. Si può fare una scia per lavori ordinari, tipo intonaco e infissi nuovi (anche se non sono stati effettuati lavori? Oppure si può fare un docfa per rettificare la data. Inoltre da che data e/o legge serve la scia per fare un atto notarile? Non avendo concessione e presentando la scia, il comune non potrebbe richiedere la concessione? cosa fare? grazie Michele NO. Il venditore non è tenuto a presentare una SCIA, poichè il docfa accatasta un immobile ex rurale (credo) legittimato nella sua costruzione dal fatto che è realizzato in epoca antecedente il 1967 in area sprovvista di piano regolatore (spero). Dal punto di vista urbanistico devi dimostrare che il Comune, poichè sprovvisto dello strumento urbanistico (al 1967 molti comuni non ne erano dotati o ne erano dotati solo nelle aree centrali, non certamente in quelle agricole o periferiche), non richiedeva la pratica edilizia ed il rilascio delle autorizzazioni. Se quanto sopra è supportato da valide verifiche, sottoscrivi una relazione tecnica dove informi il Notaio di quanto hai scoperto, il quale dovrà per forza predisporre l'atto per non far incappare l'acquirente nel risarcimento dei danni dovuti al venditore per non aver ottemperato agli accordi presi in precedenza. Se invece tu scopri che era necessario avere l'autorizzazione comunale per la costruzione del fabbricato anche in epoca antecedente al 1967, poichè il comune comunque era già dotato dello strumento urbanistico per quella zona, allora il bene non è conforme ai disposti della normativa urbanistica e in mancanza di licenza edilizia e di condono, appurato che non può essere rilasciato un accertamento di conformità dal Comune, il bene non può essere altro che dichiarato solo commerciale ai fini della validità dell'atto di trasferimento. Quest'ultimo caso deve essere accettato dall'acquirente o quanto meno deve essere oggetto di trattativa ulteriore. Ci può essere anche la possibilità di sanare opere (per rendere servibile l'immobile) di manutenzione straordinaria eseguite e terminate alla stessa data indicata nel docfa con richiesta di ,accertamento di conformità che il comune rilascia solo nel caso che le stesse non siano in contrasto con lo strumento urbanistico all'epoca della loro esecuzione e all'epoca del rilascio della conformità. Saluti.
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