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Autore Sanzioni per ex rurali

samsung

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 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 16:20

Oggi sono andato a presentare un docfa relativo al censimento di un ex rurale.

Allo sportello con mio grande stupore non mi è stata fatta pagare la sanzione (104,00 euro) motivando che trattandosi di un fabbricato che ha perso i requisiti di ruralità anteriormente al 2001 non deve pagare sanzioni.

Insomma sembrerebbe tutto come prima.

Io non mi fido, non tanto del geometra che mi ha accettato la pratica e che ha solo eseguito le disposizioni ricevute, quanto della dirigenza politico-amministartiva che ci sovrasta.

Nei prossimi giorni provvederò a ravvedermi operosamente, non volendo correre il rischio di ritrovarmi tra un annetto in ufficio il cliente imbufalito con ricca multa di almeno 1000 euro tra le mani.

Vi risulta qualcosa a riguardo ?

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Autore Risposta

Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Castel del Rio

 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:23

Quanto a non fidarsi, è certo una buona regola. Ma prima verifica che davvero ci sia qualcosa per cui ravvedersi: se non era già più rurale, non si tratta di quei fabbricati, tuttora rurali, per cui è scaduto il termine il 30 novembre. Dunque per quello non è cambiato nulla.

Ma io per materie simili brancolo nel buio...

Leonardo

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:38

Con le dovute precauzioni, anche a te risulterebbe logico non fare pagare la sanzione per gli ante 2001 ?

Forse sono caduto nell'equivoco che il 30 novembre rappresentasse il termine di accatastamento per tutti i FR senza alcuna distinzione tra agricoltori e non.

Non é così ?

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ricky-bassotto

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NOVARA

 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 18:18

Da quello che scrivi direi che non rientri nei casi previsti dalla scadenza del 30 novembre 2012 (accatastamento fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralita'). Pertanto, se i requisiti di ruralità sono stati persi nel 2001 è corretto non pagare sanzioni.

Saluti.

Stefano

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 18:34

"ricky-bassotto" ha scritto:
Da quello che scrivi direi che non rientri nei casi previsti dalla scadenza del 30 novembre 2012 (accatastamento fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralita'). Pertanto, se i requisiti di ruralità sono stati persi nel 2001 è corretto non pagare sanzioni.

Saluti.

Stefano



Concordo, non dimentichiamoci però che avendo dichiarato la data del 2001 il comune può chiedere il recupero della vecchia ICI per cinque anni antecedenti. Non è cosa da sottovalutare.

Saluti ancora festivi

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utente

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 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 20:47

"samsung" ha scritto:
Oggi sono andato a presentare un docfa relativo al censimento di un ex rurale.

Allo sportello con mio grande stupore non mi è stata fatta pagare la sanzione (104,00 euro) motivando che trattandosi di un fabbricato che ha perso i requisiti di ruralità anteriormente al 2001 non deve pagare sanzioni.

Insomma sembrerebbe tutto come prima.

Io non mi fido, non tanto del geometra che mi ha accettato la pratica e che ha solo eseguito le disposizioni ricevute, quanto della dirigenza politico-amministartiva che ci sovrasta.

Nei prossimi giorni provvederò a ravvedermi operosamente, non volendo correre il rischio di ritrovarmi tra un annetto in ufficio il cliente imbufalito con ricca multa di almeno 1000 euro tra le mani.

Vi risulta qualcosa a riguardo ?





provo a integrare con quanto attualmente di mia conoscenza.


la sanzione amministrativa decade dopo 5 anni dalla data dichiarata, percio' nulla e' piu' dovuto per il 2001.

altra cosa e' la data di scadenza del 30 novembre. quella e' la data ultima per passare tutti i fabbricati con la qualita' 279 (fab. rurale) dal NCT al NCEU.

ma solo ed esclusivamente per i fabbricati che avevano i requisiti di ruralita'.

basta dire che le causali di presentazioni introdotte dal DM del 26.07.2012 erano "accettate" da Sister solo se in presenza delle autocertificazioni.

in assenza delle autocertificazioni si presentava, nel caso di primo accatastamento ovvero di nuova costruzione al NCEU, come "dichiarazione ordinaria".

quei fabbricati non rientranti nel DM del 26.07.2012 vigeva il limite dei 30 gg a far tempo dalla perdita di ruralita'.

ad oggi non possono esistere immobili censiti al NCT se non quelli sprovvisti delle caratteristiche di obbligatorieta' di censimento al NCEU (per intenderci con superfici inferiori a mq. 8 ecc-nel DM sono specificati al meglio)

percio' i fabbricati rurali o non ancora al NCT sono soggetti, attualmente se nel mille proroghe non e' stata inserita uno slittamento, a sanzioni amministrative.

il ravvedimento operoso, questo e' il brutto, puo' essere richiesto solo al momento della presentazione. non e' contemplato un versamento successivo (almeno cosi' mi risulta, se qualcuno ha informazioni diverse, sono ben accette........)

confermo quanto gia' riportato sul recupero dell'ICI e/o dell'IMU per gli anni precedenti (6 annualita').

l'ufficio tributi verifica la data direttamente dal DocFa, per l'eventuale recupero dell'imposta, avendo accesso diretto ai documenti presentati (per intenderci leggono il PDF che si presenta o per Sister o allo sportello).

percio' era, e' meglio, pagare una sanzione catastale piuttosto dche il recupero pregresso.

poi ci sara' chi solleva l'obbiezione del "bisognava pagare a far data della perdita dei requisiti" ..............

ma sull'odissea dei fabbricati rurali e' gia' stato versato un fiume d'inchiostro e non voglio "impegolarmici"......

saluti



//

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2012 alle ore 11:24

Tralascerei al momento la questione dei tributi ICI/IMU, e dell'odissea dei fabbricati rurali, per ragionare esclusivamente sulle sanzioni Docfa.

Il geometra allo sportello mi ha spiazzato in quanto ha accennato a disposizioni ricevute dal dirigente locale direttamente da Roma, nei prossimi giorni cercherò di parlare con questo dirigente, ma intanto rinfrescarsi la memoria può essere utile.

L'articolo che mi ha sempre fatto pensare all'esistenza del limite temporale (30 novembre) di accatastamento di qualunque FR presente in banca dati é il 13, comma 14-ter del DL 201/2012.

Questo articolo parla di FR iscritti al catasto terreni, senza distinzioni che non siano quelle previste dal DM 28/98, in linea con le indicazioni di formare un Catasto Terreni privo di fabbricati capaci di produrre gettito.

Quando leggo però la circolare 2/2012 al punto 5 comma1 la confusione rimane in quanto mi sembra di leggere che l'art13 comma 14-ter riguardi anche i FR censiti al Catasto terreni per i quali l'obbligo di censimento al CEU non sussisteva, (io sottindendo che l'obbligo coinvolge tutti i FR compresi quelli che mantengono i requisiti di ruralità).

Se questo ultimo punto è corretto allora non dovrei più presentare un ex rurale che ha perso nel 2001 i requisiti di ruralità in tipologia ordinaria, ma con la nuova tipologia art13 comma14ter, e pagare la relativa sanzione.

Credo che il nodo centrale stia proprio nell'interpretazione dell'art.13 comma 14-ter.

Che ne pensate ?

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2012 alle ore 11:35

Salve

Io la penso esattamente come la risposta di utente, anzi ti dirò di più che se dichiaravi come data di perdita dei requisiti di ruralità ai fini fiscali entro trenta giorni dall'evento (cioè dalla data di presentazione), ti saresti messo al riparo sia da sanzioni che da eventuale recupero dell'ici. Resta sempre un aspetto però che il catasto potrebbe entrare nel merito delle date dichiarate dal professionista, e qui bisogna stare molto attenti. Perchè in caso di dichiarazioni mendaci poi si subiscono le conseguenze.



Saluti collega e buon lavoro

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samsung

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29 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2012 alle ore 16:34

La risposta di utente è piuttosto articolata, ma per un mio limite non riesco a comprendere fino in fondo.

Aiutatemi a capire.

"... altra cosa e' la data di scadenza del 30 novembre. quella e' la data ultima per passare tutti i fabbricati con la qualita' 279 (fab. rurale) dal NCT al NCEU.

ma solo ed esclusivamente per i fabbricati che avevano i requisiti di ruralita'. ... "

Fin qua sembrerebbe come già sostenuto da Leo, Ricky e Simba nei primi interventi che la cosa riguardi solo chi ha ancora i requisiti di ruralità ( quindi docfa in tipologia art 13 comma14-ter e relativa sanzione per i ritardatari )



" ...ad oggi non possono esistere immobili censiti al NCT se non quelli sprovvisti delle ... ...percio' i fabbricati rurali o non ancora al NCT sono soggetti, attualmente se nel mille proroghe non e' stata inserita uno slittamento, a sanzioni amministrative...."

E qua, scusate, credo di leggere che oggi non possono più esistere nell'NCT Fabbricati Rurali con o senza requisiti e che i ritardatari rispetto al termine del 30 novembre sono soggetti a sanzione.

Se qualcuno volesse, senza tirami le orecchie, spiegarmi questo nodo, gli sarei enormemente grato, perché proprio non ci arrivo.

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2012 alle ore 17:08

Ciao samsung

Vai a leggere anche questo, credo ti sia di aiuto:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...

Saluti

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pzero

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Firenze - nome@cognome.it

 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2012 alle ore 12:15

Scusa, Samsung, la risposta alle tue domande è in quello che dici.

Entro il 30 novembre dovevano essere accatastati tutti i Fabbricati rurali iscritti al catasto terreni.

Sembrerebbe già logico leggendo "fabbricati rurali iscritti al catasto terreni", che non si possa trattare di EX rurali! o sono rurali od EX rurali. Non facciamo il solito casino di alcuni giudici poco ferrati in materia catastale. Accatastare un fabbricato rurale non vuol dire che diventa un ex FR. Rimarrà FR se ha i requisiti. Gli ex rurali sono quelli che hanno perso i requisiti, i Rurali sono quelli che li mantengono. Infatti nella legge si disciplina anche le modalità di variazione dei fabbricati rurali (quindi con i requisiti) già accatastati all'urbano, dal momento che perdono i requisiti, come giustamente riportato da utente, con cui concordo appieno nell'analisi, aggiungendo una ulteriore precisazione.

Gli ex rurali inseriti negli elenchi (diversi dagli elenchi dei fotointerpretati), hanno scadenze diverse a seconda della pubblicazione degli elenchi. Per esempio qui in toscana, molti elenchi avevano scadenza marzo 2008, quindi ancora non sono passati i cinque anni. Per quelli son dolori!

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, se non ricordo male, al momento della contestazione da parte dell'ufficio, si può ancora aderire ad un ravvedimento, pagando un quarto della sanzione entro 60 ( o 30?) giorni, se non ricordo male. Non ritrovo la legge, in questi giorni sono a fare le pulizie, vediamo se la ritrovo. Comunque quando arriva la sanzione, tale posibilità è evidenziata.

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lello59

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torrance

 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2012 alle ore 19:54

Il Direttore dell'A.d.T. di Cuneo dimostra coerenza - cosa rara di questi tempi - e l'ultima sua circolare del 5 dicembre scorso l'ha pure inviata alla Direzione Centrale di Roma ed a quella Regionale di Torino .... senza ricevere smentite al riguardo.

Pace e saluti.

www.collegio.geometri.cn.it/upload/File/...

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sciuz

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 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 18:23

Salve a tutti, è stata recapitata una sanzione a una mia cliente per un fabbricato ex rurale e onestamente non ho compreso il perché.

Nel docfa ho messo data in cui l’ immobile è divenuto servibile all’ uso 20/01/2006 la pratica è stata presentata il 13/11/2012 quindi sono passati più di sei anni.

Qualcuno sa darmi una spiegazione gentilmente, allego di seguito sanzione e prima pagina docfa,

Grazie



imageshack.us/g/818/sanzione.jpg/

http://img594.imageshack.us/img594/7700/sanzione.jpg

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topogeo

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01 Febbraio 2003

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Saluzzo (CN)

 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 18:53

Il Docfa andava presentato entro il 31/01/2007 ( cioe' entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello in cui è avvenuta la vazione: tale termine e' stato variarto in 30 gg solo dalla legge 80 del 09/03/2006). Quindi entro cinque anni ( SOLARI) l' Ufficio puo' chiedere la sanzione ( quindi entro il 31/12/2012).

A mio parare la richiesta dell' Ufficio e' corretta.



Piercarlo

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geocinel
Carlo Cinelli
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Iscritto il:
07 Novembre 2006

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Località
Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it

 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 19:04

"topogeo" ha scritto:
Il Docfa andava presentato entro il 31/01/2007 ( cioe' entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello in cui è avvenuta la vazione: tale termine e' stato variarto in 30 gg solo dalla legge 80 del 09/03/2006). Quindi entro cinque anni ( SOLARI) l' Ufficio puo' chiedere la sanzione ( quindi entro il 31/12/2012).

A mio parare la richiesta dell' Ufficio e' corretta.



Piercarlo



Giusto.

Sempre ammesso che il fabbricato non fosse in elenco, altrimenti per le prescrizioni valgono le date in esso riportate.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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