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Argomento: sanzioni docfa
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totonno
(GURU)
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"EFFEGI" ha scritto: Il termine per laccatastamento di un immobile è fissato dallart. 28 della legge n. 1249/1939, che stabiliva: I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dellart. 4, devono essere dichiarati allUfficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili alluso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare. Il suddetto termine del 31 gennaio dellanno successivo è stato reso più ristretto con lart-34-quinquies, comma 2° del D.L. 4/2006 conv. nella legge n. 80/2006 che ha portato il precedente termine in trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili alluso cui sono destinati
Riporto un prospetto delle sanzioni rapportate al periodo in cui si sono verificate le violazioni: a) Fino al 11/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento era fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione. a.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Prescritta alla data odierna b) dal 12/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione. b.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min . 258 - Max . 2'066 (art. 1, comma 338 legge 311/2004) c) dal 01/07/2011 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione. c.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min . 1'032 - Max . 8'264 (art. 2, comma 12 D. Lgs 23/2011). Queste sono le sanzioni... però c'è da dire che: Lart. 20 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che: latto di contestazione di cui allarticolo 16, ovvero latto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per laccertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dellarticolo 17, comma 3. Quindi se un fabbricato divenuto abitabile il 30/03/2007, lobbligo di accatastamento è fissato entro il 29/04/2007 (trenta giorni), per cui la relativa sanzione si è prescritta il 31/12/2012. Questo significa che ad oggi le sanzioni per omessa o tardiva denuncia di accatastamento per violazioni commesse entro 31/12/2007, sono tutte prescritte. Per quanto concerne i fabbricati c.d. fantasma accertati dallufficio con attribuzione della rendita presunta ai sensi dellart. 19, D. L.78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, il termine per la regolarizzazione catastale è fissato in 120 giorni a far data dal 03/05/2012 e quindi il termine è scaduto il 31/08/2012 (relativamente alla prima fase di pubblicazione, per le nuove ed attuali pubblicazioni i termini sono ancora in corso). In caso di ritardo nella regolarizzazione, le sanzioni di cui innanzi sono quadruplicate (art. 2, comma 12, D.Lgs. 23/2011). FAQ, subito ! Saluti.
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EFFEGI
f.g.
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"EFFEGI" ha scritto:
Il termine per l’accatastamento di un immobile è fissato dall’art. 28 della legge n. 1249/1939, che stabiliva: “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare”. Il suddetto termine del “31 gennaio dell’anno successivo” è stato reso più ristretto con l’art-34-quinquies, comma 2° del D.L. 4/2006 conv. nella legge n. 80/2006 che ha portato il precedente termine in “trenta giorni dal momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati… Riporto un prospetto delle sanzioni rapportate al periodo in cui si sono verificate le violazioni: a) Fino al 11/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento era fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione. a.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Prescritta alla data odierna b) dal 12/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione. b.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min €. 258 - Max €. 2'066 (art. 1, comma 338 legge 311/2004) c) dal 01/07/2011 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione. c.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min €. 1'032 - Max €. 8'264 (art. 2, comma 12 D. Lgs 23/2011). Queste sono le sanzioni... però c'è da dire che: L’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che: “l’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3. Quindi se un fabbricato divenuto abitabile il 30/03/2007, l’obbligo di accatastamento è fissato entro il 29/04/2007 (trenta giorni), per cui la relativa sanzione si è prescritta il 31/12/2012. Questo significa che ad oggi le sanzioni per omessa o tardiva denuncia di accatastamento per violazioni commesse entro 31/12/2007, sono tutte prescritte. Per quanto concerne i fabbricati c.d. “fantasma” accertati dall’ufficio con attribuzione della rendita presunta ai sensi dell’art. 19, D. L.78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, il termine per la regolarizzazione catastale è fissato in 120 giorni a far data dal 03/05/2012 e quindi il termine è scaduto il 31/08/2012 (relativamente alla prima fase di pubblicazione, per le nuove ed attuali pubblicazioni i termini sono ancora in corso). In caso di ritardo nella regolarizzazione, le sanzioni di cui innanzi sono quadruplicate (art. 2, comma 12, D.Lgs. 23/2011). Aggiunto, a quanto già sopra riportato, la risposta ad alcuni quesiti (posti dal Presidente del Collegio dei Geometri di Avellino) sul trattamento dei fabbricati rurali dopo la scadenza del 30/11/2012... chiarimenti resi dal Consigliere Nazionale delegato al catasto del CNG, le cui risposte sono riportate al seguente link: www.geometri.av.it/admin_2/news/index.ph... Saluti a tutti
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EFFEGI
f.g.
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Ritengo utile correggere quanto segue: "Questo significa che ad oggi le sanzioni per omessa o tardiva denuncia di accatastamento per violazioni commesse entro 31/12/2007, sono tutte prescritte". Ritengo di dover in parte rettificare quanto sopra, ossia: -Ad oggi le sanzioni per omessa o tardiva denuncia di accatastamento per violazione commesse entro il 01/11/2007, e non entro il 31/12/2007, sono tutte prescritte. Questo perchè un fabbricato ultimato in data 01/11/2007 doveva essere accatastamento entro il 31/12/2007 e quindi i cinque anni sono scaduti il 31/12/2012, mentre un fabbricato ultimato in data 02/11/2007 (o successivamente) doveva essere accatastato entro il 01/01/2008 e quindi il termine per l'accertamento della sanzione (quinquennale entro l'anno solare) scade il 31/12/2013 e quindi è ancora in corso. Tanto era dovuto per una maggiore precisazione. Qualora non ci siano opinioni discordanti si invita "geoalfa" alla correzione della guida all'uopo inserita Cordiali saluti e buon lavoro
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bioffa69
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BRESCIA
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...sbagli nel calcolo dei giorni , se il fabbricato e' ultimato 1/11/2007, doveva essere denunciato entro 1/12 e non entro il 31/12 sono trenta i giorni non sessanta da considerare per non incorrere in sanzioni e cosi' un fabbricato ultimato il 2/11 andava denunciato entro il 2/12 e non come dici tu entro 1/1.... Saluti
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SIMBA64
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Mi sa che sul calcolo dei trenta giorni ha ragione fabio, o meglio, per non incorrere in sanzione, bisogna denunciare un fabbricato entro 30 giorni dall'evento (o utimazione lavori) o dalla perdita dei requisiti della ruralità. Saluti
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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Avete ragione, ho digitato "11" anzichè "12", ripreciso di nuovo: Ad oggi le sanzioni per omessa o tardiva denuncia di accatastamento per violazione commesse entro il 01/12/2007, e non entro il 31/12/2007, sono tutte prescritte. Questo perchè un fabbricato ultimato in data 01/12/2007 doveva essere accatastamento entro il 31/12/2007 e quindi i cinque anni sono scaduti il 31/12/2012, mentre un fabbricato ultimato in data 02/12/2007 (o successivamente) doveva essere accatastato entro il 01/01/2008 e quindi il termine per l'accertamento della sanzione (quinquennale entro l'anno solare) scade il 31/12/2013 e quindi è ancora in corso. Tanto era dovuto per una maggiore precisazione. Qualora non ci siano opinioni discordanti si invita "geoalfa" alla correzione della guida all'uopo inserita Cordiali saluti e buon lavoro
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zenith
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Padova
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Buongiorno, mi aggancio qui per chiedervi un'informazione: ho redatto un docfa a gennaio 2013 con fine lavori 20/12/2008. Ora l'AdE giustamente ha mandato il calcolo della sanzione per ritardato accatastamento (Abitazione sub. 2 e garage sub. 3) però nel calcolo delle unità da sanzionare la messo anche il cortile sub 1 B.C.N.C. La mia domanda è la seguente: vanno in sanzione anche i B.C.N.C.? Grazie a chi saprà rispondermi
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italiano
Mario Daverio
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05 Marzo 2012
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+41° 53' 46
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Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"italiano" ha scritto: riprendo l'argomento: - docfa presentato allo sportello con la data di variazione: 15/10/2009 presentato il 30/10/2009 il docfa viene sospeso per alcune modifiche richieste dal tecnico catastale, fatte le stesse la pratica viene ripresentata il 20/11/2009 le sanzioni vanno applicate, anche se la prima pratica con la relativa ricevuta di pagamento riporta la data entro i 30 giorni ? Il termine "sospeso" involontariamente riportato non è esatto. Le pratiche vengono "respinte" e non è un caso. Purtroppo le sanzioni nel tuo specifico caso vanno pagate,
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italiano
Mario Daverio
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+41° 53' 46
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Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
- Richiesto dall'autore
- Totalmente off-topic rispetto alla discussione
- Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
- Richiesta delle Autorità competenti.
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Firenze
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"italiano" ha scritto: "totonno" ha scritto: Il termine "sospeso" involontariamente riportato non è esatto. Le pratiche vengono "respinte" e non è un caso. Purtroppo le sanzioni nel tuo specifico caso vanno pagate, ho usato "sospeso", perche nella presentazione front office, perlomeno nella mia provincia, la pratica corretta presentata la seconda volta viene gestita dallo stesso tecnico precedente. Quindi vale la data di registrazione non quella in cui ho versato i tributi catastali, perche quelli non li danno indietro, come invece avviene nel telematico. saluti Allora la sanzione dipende dalla disctezionalità del tecnico di turno. Solo egli può assicurare la mancata applicazione della sanzione. Saluti.
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Lambo
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Mi accodo alla discussione per porvi il seguente quesito. Le sanzioni in vigore alla data odierna, per ritardato od omesso accatastamento, sono sempre quelle indicate dall'art. 2, comma 12 del D. Lgs 23/2011 (Min €. 1.032 - Max €. 8.264)? Inoltre, in caso di sanzione, mi confermate che pagando entro 60 gg dalla ricezione dell'accertamento, l'importo da corrispondere si riduce ad 1/4 della sanzione? Grazie
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robgeo
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PALERMO
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mi inserisco per scrivere la mia esperienza. Ho presentato un DOCFA entro i 30 giorni al catasto Trapani (telematico) mi è stata respinta due volte cosi da essere fuori i 30 giorni. Ho ripresentato la terza volta e ho dovuto fare il ravv operoso. (€ 153.20 contro i € 50.00) Prima quando si andava allo sportello (di persona) si poteva fare la correzione e ripresentarla. Perchè adesso per via telematica non può essere fatto? A chi bisogna rivolgersi per avere chiarimenti? Perchè non inserisco un campo dove scrivere o indicare il codice di presentazione precedente in modo da essere istruito dallo stesso tecnico? ringrazio per l'attenzione. ciao.....
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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19 Maggio 2006
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Firenze
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Caro robgeo. Quando ripresenti un docfa respinto nessuno ti vieta di sostituire la data di fine lavori e farla rientrare nei termini per non far applicare le sanzioni. C'è solo un caso dove non lo puoi fare, è la scadenza della validità della pratica ediizia. Saluti
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EFFEGI
f.g.
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16 Dicembre 2008
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Irpinia
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"totonno" ha scritto: Caro robgeo. Quando ripresenti un docfa respinto nessuno ti vieta di sostituire la data di fine lavori e farla rientrare nei termini per non far applicare le sanzioni. C'è solo un caso dove non lo puoi fare, è la scadenza della validità della pratica ediizia. Saluti Ciao Totonno, concordo con te, ma è doveroso precisare, che la data si può modificare laddove non è stato ancora presentato il verbale di ultimazione dei lavori presso il comune competente, altrimenti potrebbe passare l'opinione che la data da indicare sui docfa sia una data "a piacere". Saluti cordiali e ... BEN TORNATO.
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