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Sanzione Fabbricato Fantasma, ultimato a dicembre 2013 |

geom_imme
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26 Settembre 2012 alle ore 21:50
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Salve vorrei un Vs parere sul caso che mi si è posto, Ho un fabbricato regolarmente accatastato, ma A.d.T, a addtribuito una rendita presunta a due box per cani creando un SUB C2, il mio dubbio è questo il mio cliente ha ultimato i lavori sia dei box che un ampliamento a dicembre 2012, io nel docfa come data di ultimazione lavori cosa metto? dicembre 2012 o 1 Agosto, se metto la data del 1° agosto sister mi calcola già la sanzione per la tardiva presentazione (che dovrei anticipare io), ma se metto la data di Dicembre, ho comunque adempito all'accatastamento entro l'anno, ma la sanzione? arriverà al proprietario? io a cosa andrei incontro? A.d.T. di Siracusa mi hanno detto di mettere la data del 1° Agosto, e pagare la sanzione (io personalmente preferirei che arrivasse la sanzione (la stessa cifra del caso €.129) direttamente al proprietario, perchè secondo me è corretto mettere la data di ultimazione dei lavori a dicembre. Grazie attendo Vs consigli
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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....il tuo fabbricato e' un fotoidentificato che pertanto andava denunciato entro il 31/08/2012, non avendo ottemperato a tale scadenza si e' in sanzione!! ...pertanto per poter provvedere al ravvedimento operoso si indica la data del 1/08/2012 in modo che il programma riconosca che l'u.i.u. e' in sanzione perche' non denunciata entro il 31/08/2012....penso di essere stato chiaro. ...faccio due riflessioni, la prima e' : come ti sembra possibile che le unita' siano terminate a dicembre 2012, se l'Agenzia ha provveduto alla rendita' presunta significa che gia' esistevano (e' stato fatto il sopralluogo), o vuoi insinuare che l'Agenzia ha sanzionato il futuro? ...la seconda e' , se tu non procedi al ravvedimento operoso (cosa che in questo caso penso non si possa fare visto che si tratta di fotoidentificato) la sanzione che arrivera' al tuo cliente sara' quella stabilita' con la circolare 4/2011, e pertanto sara' una cifra fra i 1032 ed gli 8264 euro, pensi forse che non preferirebbe pagare adesso i 129??? ..ti aggiorno sul fatto che con la circolare 3/2006, le denunce in genere vanno effettuate entro i 30 giorni successivi all'utilizzabilita', per cui cosa intendi dire quando dici che avresti comunque adempito all'accatastamento entro l'anno?? ...in breve comunque trattandosi di un fotoidentificato l'unica data corretta da inserire e' il 1/8/2012 Saluti
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geom_imme
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26 Settembre 2012 alle ore 21:50
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Ciao e grazie per la risposta, spiego meglio il caso, sulla particella esiste un fabbricato regolarmente accatastato, sul retro esistono 2 box di 8 mq totali (adibiti a canile con h. di 1,80) per i quali l'A.d.T. ha fatto la segnalazione ed a ttribuito il sub 2. A dicembre 2012 lo stesso ha fini di eseguire un ampliamento, per cui ho effettuato il mappale, inserendo anche i due box.
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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..avevo erroneamente scritto 30 agosto invece che 31, ho proceduto pertanto alla rettifica. ...nel tuo mappa erano inseriti i simboli , per cui devi trattare la pratica come da circolare 7/2011 ed allegati!! Saluti
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geom_imme
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26 Settembre 2012 alle ore 21:50
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Le classiche virgolette, ma premetto che debba pagara la sanzione è un dato di fatto, il mio dubbio è sulla data di ultimazione dei lavori, perchè se metto 31-agosto pago subito a sister, ma se metto dicembre arriverà una sanzione al proprietario? e di quanto? per quanto riguarda la circolare del 17/09/2012 prot. n. 43927 cita testualmente: "Riepilogando, possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro novanta giorni: e 103,20; b) riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell'Ipotesi di regolarizzazione entro un anno: C 129,00; c) contestazione e irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nella misura determinata dall'Ufficio, nell'ipotesi di presentazione dell'atto di aggiornamento oltre l'anno, owero anche nell'Ipotesi di presentazione entro l'anno, qualora difettino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di e 1.032,00 ad un massimo C 8.264,00." [color=#000000]al punto C, mi dice che le ammende ad €.1032 a €.8264 saranno applicate per gli accatastamento "OLTRE" l'anno, salvo casi in cui non si possano applicare le riduzioni entro l'anno, (io prima mi riferivo a questo passaggio).[/color] Saluti e grazie per le risposte.
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bioffa69
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BRESCIA
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..se tu avessi letto la mia prima risposta avresti gia' trovato le tue risposte, ti ripeto il tuo e' un fabbricato fotoidentificato, esiste la circolare che ti ho gia' citato, specifica come procedere per l'accatastamento, compresa la causale della denuncia il che implica rispettare le date !!!!! non puoi inserie dicembre perche' dovevi procedere alla denuncia entro il 31/08/2012, non so' piu' come dirtelo. ...la data reale d'ultimazione lavori la devi inserire nella relazione e ti ripeto NON puo' essere dicembre per il semplice fatto che il fabbricato ha una rendita presunta che non puo' essere stata attribuita se lo stesso non era gia' utilizzabile. ...le sanzioni funzionano nello stesso modo per tutti i casi, per cui se non procedi al ravvedimento operoso (nel tuo caso pero' non puoi) la sanzione arrivera' alla proprieta' per un importo come ti ho gia' scritto sopra, dipende da quanto applica l'Agenzia!! Saluti
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geom_imme
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26 Settembre 2012 alle ore 21:50
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Grazie mille, avevo già capito bene la tua prima risposta, ho postato le altre solo per far capire meglio il mio post (scritto un po maluccio)...
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AMOSTORTO
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20 Marzo 2008
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salve, ma stai raccontando che l' Adt ha eseguito un accertamento per 8mq totali ? saluti.
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dino
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Ripropongo questo quesito: Nel caso si presenti un accatastamento di un fabbricato oggetto di rendita presunta ed i tributi non siano dovuti per esenzione ai sensi della legge 219/81, secondo voi è soggetto comunque al pagamento della sanzione per ritardo nell'accatastamento? Saluti
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bioffa69
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BRESCIA
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"dino" ha scritto: Ripropongo questo quesito: Nel caso si presenti un accatastamento di un fabbricato oggetto di rendita presunta ed i tributi non siano dovuti per esenzione ai sensi della legge 219/81, secondo voi è soggetto comunque al pagamento della sanzione per ritardo nell'accatastamento? Saluti ..il caso specifico non mi e' capitato, pero' so' per certo che presso la mia Agenzia gli immobili comunali esenti in base alla circolare 2/2009, se fotoidentificati, restano esenti chiaramente dai tributi ma hanno pagato la sanzione se presentati dopo la scadenza. ...per cui penso che lo stesso ragionamento valga per il tuo caso. Saluti
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dino
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"bioffa69" ha scritto: "dino" ha scritto: Ripropongo questo quesito: Nel caso si presenti un accatastamento di un fabbricato oggetto di rendita presunta ed i tributi non siano dovuti per esenzione ai sensi della legge 219/81, secondo voi è soggetto comunque al pagamento della sanzione per ritardo nell'accatastamento? Saluti ..il caso specifico non mi e' capitato, pero' so' per certo che presso la mia Agenzia gli immobili comunali esenti in base alla circolare 2/2009, se fotoidentificati, restano esenti chiaramente dai tributi ma hanno pagato la sanzione se presentati dopo la scadenza. ...per cui penso che lo stesso ragionamento valga per il tuo caso. Saluti Con l'invio telematico, indicando l'esenzione non è possibile procedere al ravvedimento operoso per cui credo che la pratica vada consegnata allo sportello in modo da pagare la sanzione ridotta ma non i tributi. Grazie
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