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SANZIONE DOCTE |

prandino
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Buongiorno, volevo chiedervi se a voi era capitato di incorrere in una sanzione riguardo un docte. presentato il 6/3/2013 (motivo della sanzione fine lavori 23/11/2011 scadenza domanda 31/01/2012) grazie
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alessandropalas
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Ciao Prandino docte o docfa?
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prandino
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28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
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"alessandropalas" ha scritto: Ciao Prandino docte o docfa? Ciao alessandro Docte, nn capisco infatti non mi sono mai arrivate sanzioni
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alessandropalas
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18 Settembre 2012 alle ore 18:55
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Padova
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Scusa ma rimango un pò basito, non riesco a capire a cosa si riferisca è la prima che sento, ho capito fare cassa ma con il docte? se hai tempo magari senza ovviamente i dati a farci capire bene di cosa si tratta grazie mille
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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"prandino" ha scritto: Buongiorno, volevo chiedervi se a voi era capitato di incorrere in una sanzione riguardo un docte. presentato il 6/3/2013 (motivo della sanzione fine lavori 23/11/2011 scadenza domanda 31/01/2012) grazie Ti potevi accodare al seguente link: www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... Comunque... le variazione in aumento ed in diminuzione del reddito dominicale ed agrario delle particelle di terreno devono essere dichiarate dal contribuente all'Ufficio provinciale del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo (i 30 gg sono relativi ai fabbricati e quindi alle pratiche DOCFA e non ai DOCTE) ed ha effetto dall'anno in cui il medesimo incremento si è verificato (vedasi circolare n. 3/2011). Con riferimento alle sanzioni connesse alle dichiarazioni menzionate, si fa riferimento all'art. 3 del D.Lgs 18/12/1997, n. 471, che fissa la sanzione da un minimo di €. 258 ad un massimo di €. 2'065, per mancata presentazione del mod. 26, relativo alle dichiarazioni in aumento, sia all'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che stabilisce una sanzione amministrativa di importo minimo e massimo rispettivamente di €. 1'000 e €. 2'500, per la mancata, incompleta o non veritiera dichiarazione all'Agea delle informazioni utili per l'aggiornamento dei dati catastali. Saluti
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anonimo_leccese
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"EFFEGI" ha scritto: "prandino" ha scritto: Buongiorno, volevo chiedervi se a voi era capitato di incorrere in una sanzione riguardo un docte. presentato il 6/3/2013 (motivo della sanzione fine lavori 23/11/2011 scadenza domanda 31/01/2012) grazie Ti potevi accodare al seguente link: www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... Comunque... le variazione in aumento ed in diminuzione del reddito dominicale ed agrario delle particelle di terreno devono essere dichiarate dal contribuente all'Ufficio provinciale del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo (i 30 gg sono relativi ai fabbricati e quindi alle pratiche DOCFA e non ai DOCTE) ed ha effetto dall'anno in cui il medesimo incremento si è verificato (vedasi circolare n. 3/2011). Con riferimento alle sanzioni connesse alle dichiarazioni menzionate, si fa riferimento all'art. 3 del D.Lgs 18/12/1997, n. 471, che fissa la sanzione da un minimo di €. 258 ad un massimo di €. 2'065, per mancata presentazione del mod. 26, relativo alle dichiarazioni in aumento, sia all'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che stabilisce una sanzione amministrativa di importo minimo e massimo rispettivamente di €. 1'000 e €. 2'500, per la mancata, incompleta o non veritiera dichiarazione all'Agea delle informazioni utili per l'aggiornamento dei dati catastali. Saluti O ca...volo, e tutte quelle "variazioni" fatte giusto per poter presentare frazionamenti e mappali, dimenticate poi di risistemare una volta approvati i medesimi !!!! ????? La vedo brutta,...altro che Korea del nord
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prandino
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28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
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Verona
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"EFFEGI" ha scritto: "prandino" ha scritto: Buongiorno, volevo chiedervi se a voi era capitato di incorrere in una sanzione riguardo un docte. presentato il 6/3/2013 (motivo della sanzione fine lavori 23/11/2011 scadenza domanda 31/01/2012) grazie Ti potevi accodare al seguente link: www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... Comunque... le variazione in aumento ed in diminuzione del reddito dominicale ed agrario delle particelle di terreno devono essere dichiarate dal contribuente all'Ufficio provinciale del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo (i 30 gg sono relativi ai fabbricati e quindi alle pratiche DOCFA e non ai DOCTE) ed ha effetto dall'anno in cui il medesimo incremento si è verificato (vedasi circolare n. 3/2011). Con riferimento alle sanzioni connesse alle dichiarazioni menzionate, si fa riferimento all'art. 3 del D.Lgs 18/12/1997, n. 471, che fissa la sanzione da un minimo di €. 258 ad un massimo di €. 2'065, per mancata presentazione del mod. 26, relativo alle dichiarazioni in aumento, sia all'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, che stabilisce una sanzione amministrativa di importo minimo e massimo rispettivamente di €. 1'000 e €. 2'500, per la mancata, incompleta o non veritiera dichiarazione all'Agea delle informazioni utili per l'aggiornamento dei dati catastali. Saluti scusa l'ignoranza ma non riesco a capire, ha detto che i 30 giorni si riferiscono al docfa, ma perchè sulla sanzione è presente "dichiarazione DOCTE prot. xxxx del 06/03/2013? grazie
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madeline
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la sanzione l'hai beccata perchè nella data fine lavori hai inserito 23.11.2011 e, come giustamente riportato da Effegi, "le variazione in aumento ed in diminuzione del reddito dominicale ed agrario delle particelle di terreno devono essere dichiarate dal contribuente all'Ufficio provinciale del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo ".... avendo presentato il docte il 6.3.13, la dichiarazione è avvenuta ben oltre l'anno (infatti come termine ultimo parlano del 31.01.2012)... buona giornata a tutti
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borntokill
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Scusate mi inserisco in questo topic per farvi alcune domande. Devo predisporre una pratica Docte per variazione di destinazione perché mi trovo con 4 particelle adiacenti ad un fabbricato ex promiscuo (accatastato da me poco tempo fa) variate d'ufficio ad area rurale nel 2009, in quanto allora il fabbricato era per metà all'urbano e per metà FR. Ora, per motivi di intestazione non ho potuto fondere queste particelle con il fabbricato ed ora me le ritrovo come area rurale. E' il caso di lasciarle così oppure variarle? Nel caso dovessi variarle, in cosa? Area urbana? Grazie a tutti
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it9gvo
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trappeto
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"borntokill" ha scritto: Scusate mi inserisco in questo topic per farvi alcune domande. Devo predisporre una pratica Docte per variazione di destinazione perché mi trovo con 4 particelle adiacenti ad un fabbricato ex promiscuo (accatastato da me poco tempo fa) variate d'ufficio ad area rurale nel 2009, in quanto allora il fabbricato era per metà all'urbano e per metà FR. Ora, per motivi di intestazione non ho potuto fondere queste particelle con il fabbricato ed ora me le ritrovo come area rurale. E' il caso di lasciarle così oppure variarle? Nel caso dovessi variarle, in cosa? Area urbana? Grazie a tutti L'ideale sarebbe fare un TM e Docfa per accorpare l'area rurale ad una UI del C.F., sempre che la ditta sia la stessa. In alternativa puoi benissimo presentare un Docte parificando la qualità alla coltura esistente in p.lle vicine. La p.lla in esame non può rimanere indefinitivamente con qualità "area rurale" perchè, essendo una p.lla sottratta all'ordinaria coltura, occorre classarla in ogni caso. Vista l'esiguità della superficie e la pratica impossibilità a praticarvi una coltura specializzata, si può proporre la qualità "incolto produttivo" precisando che si effettua un classamento per parificazione in quanto che di fatto sull'area non viene praticata alcuna coltura. Riferimenti normativa: Paragrafo 168 della Istruzione (XIV) per la conservazione del nuovo Catasto. Buon lavoro
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borntokill
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Grazie per la risposta. Non ho potuto procedere con l'accorpamento per ragioni di intestazione, altrimenti anche io avrei preferito quella soluzione. Vorrei precisare che le particelle in questione di fatto fanno parte della corte del fabbricato, infatti si tratta di superfici asfaltate. La mia idea era quella di modificarle da area rurale ad area urbana visto che ormai di rurale non c'è nulla, perché secondo me non devono avere alcun reddito. Ci sarebbe in alternativa qualche altra destinazione priva di redditi dominicale ed agrario?
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it9gvo
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trappeto
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"borntokill" ha scritto: Grazie per la risposta. Non ho potuto procedere con l'accorpamento per ragioni di intestazione, altrimenti anche io avrei preferito quella soluzione. Vorrei precisare che le particelle in questione di fatto fanno parte della corte del fabbricato, infatti si tratta di superfici asfaltate. La mia idea era quella di modificarle da area rurale ad area urbana visto che ormai di rurale non c'è nulla, perché secondo me non devono avere alcun reddito. Ci sarebbe in alternativa qualche altra destinazione priva di redditi dominicale ed agrario? La normativa vigente consente di passare al CF un'area non edificata, come area urbana, solamente se essa è a servizio esclusivo o comune ad UI presenti nel lotto edificato: da sòla non ci può stare. Attualmente possono essere censite come Area Urbana solamente le aree di risulta di una demolizione totale o parziale o per scorporo da una corte urbana per trasferimento di diritti a soggetto estraneo al lotto edificato. Buon lavoro
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borntokill
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Mentre se le lasciassi ad area rurale? Mi dicevi che una particella non può essere censita definitivamente come area rurale però c'è da dire che è stata censita così d'ufficio nel 2009... Grazie
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geogradi
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"madeline" ha scritto: "le variazione in aumento ed in diminuzione del reddito dominicale ed agrario delle particelle di terreno devono essere dichiarate dal contribuente all'Ufficio provinciale del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo ". buona giornata a tutti Sono finito percaso in questo post. Io credo ci siano sanzioni solo per le variazioni in aumento. perchè farti pagare una sanzione quando il contribuente stava pagando più di quello che doveva?
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it9gvo
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trappeto
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"geogradi" ha scritto: "madeline" ha scritto: "le variazione in aumento ed in diminuzione del reddito dominicale ed agrario delle particelle di terreno devono essere dichiarate dal contribuente all'Ufficio provinciale del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo ". buona giornata a tutti Sono finito percaso in questo post. Io credo ci siano sanzioni solo per le variazioni in aumento. perchè farti pagare una sanzione quando il contribuente stava pagando più di quello che doveva? Infatti,giusta la tua osservazione: la norma stabilisce che non è obbligatorio presentare una variazione in diminuzione di reddito, ma solamente in aumento di reddito. In tal caso il Catasto non applica alcuna sanzione! Buon lavoro.
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