c.9 - art. 19. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di
diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che
abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal
comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonche' le attivita' da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del
territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i
requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali,
individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della legge 24
novembre 2006, n. 286, nonche' quelle di accertamento relative agli
immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in
corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o
servibili all'uso cui sono destinati.
Riguarda, quindi, solo le variazioni di consistenza e/o destinazione e non anche i fabbricati fuori elenco "mai dichiarati".
Per questi ultimi ci hanno pensato con il successivo comma 12
c. 12, art. 19 - A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio,
sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche
tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,
individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati
che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36,
del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti
reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma
10. Restano salve le procedure previste dal comma 336
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano
altresi' fermi i poteri di controllo dei comuni in materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni.
Quindi, per quelli oggi fuori elenco c'è ancora un margine di tempo: una volta "presi" avranno sette mesi dalla pubblicazione per la regolarizzazione.
E la prova di ciò è riscontrabile dagli ultimi elenchi pubblicati il 29 settembre scorso: per i fabbricati ivi compresi la scadenza per l'accatastamento è il 29/04/2011 e non il 31/12/2010.
Quello che fa riflettere (o ridere) è l'intreccio scadenze/prescrizioni e mi spiego meglio:
- fabbricato fotoidentificato: no sanzioni fino al 31/12/2010;
- fabbricato non fotoidentificato ma ultimato 5 anni e 30 gg orsono: no sanzioni (+ 7 mesi dopo l'eventuale "acchiappatura")
- fabbricato sfuggito alla fotoidentificazione ma ultimato nel 2006/2007 (prima della pubblicazione degli elenchi): SANZIONE.
E' strano ma è così, i fabbricati fotoidentificati sono stati privilegiati rispetto ai loro coetanei sfuggiti all'obiettivo.
Pace e saluti