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GRUPPO “C’’
(Unità immobiliari comprendente i locali di uso terziario e commerciale) C/1 - NEGOZI E BOTTEGHE. I locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le agenzie bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d'aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad esposizione o a "musicstore"
ed in genere quei singoli o gruppi di locali - costituenti unità immobiliari - dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei lo-cali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc.
Massima N. 65 Negozi
Un locale avente accesso indipendente, adibito ordinariamente alla vendita di merci e prodotti in genere, anche se mancante di mostra, si accerta nella categoria C/1.
C/2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO. Fienili agricoli e non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall'abitazione;
quei locali dove si esercita la vendita all'ingrosso di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. o solo adibiti a contenere questi ultimi, ma che non abbiano apprestamenti per mostre (ve-trine).
Generalmente i locali della categoria C/2 sono di maggiori dimensioni di quelli della categoria C/1, sono ubicati in posizione prevalentemente eccentrica e non hanno, di solito, apprestamenti per mostre.
Massima N. 111 Accessori delle categorie C/2 E C/3.
Il ragguaglio della superficie degli accessori, in superficie del vano principale, stabilito per la C/1, non si applica alle categorie C/2 e C/3.
C/3 - LABORATORI PER ARTI E MESTIERI. Anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio,
una falegnameria con tettoia per deposito legnami o dei locali utilizzati per la lavorazione artigianale del marmo;
caseifici, forni da pane, macelli e molini di scarsa importanza economica e quando occupa-no comuni locali suscettibili di diversa destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni ed anche non presentano le caratteristiche richieste dall'art. 10 della legge, senza tener conto dell'entità del reddito dell'industria in essi locali esercitata;
officine per la riparazione di autoveicoli;
impianti per lavaggio autovetture, se dotati di attrezzature semplici e, quindi, con esclusione di impianti fissi nei locali;
le porzioni di stazioni di servizio adibite ad autofficine e/o autolavaggio chiuso, con idonea attrezzatura e relativa area asservita;
tutti quei locali nei quali gli artigiani (p.e. i fabbri, falegnami, ecc.) provvedono alla lavorazione e trasformazione di semilavorati, in prodotti finiti.
"Questi locali adibiti a laboratori artigianali sono normalmente ubicati in periferia o nel corpo della città e solo eccezionalmente in località centrali.
Di regola non hanno gli adattamenti delle botteghe per la vendita, sebbene talvolta l'artigiano lavori non soltanto per commissione ma anche per la vendita diretta al pubblico."
cordialità