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Argomento: riduzione categoria catastale

Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 17:49

"MARIUS83" ha scritto:
Saprai meglio di me che nella procedura DOCFA esiste la causale ALTRE dove posso indicare la causale specifica per il caso in oggetto. Non capisco perchè non mi sia consentita la causale ALTRE - DECLASSAMENTO - . Faccio presente che per la Legge italiana vige il principio che se una cosa non è vietata si può fare, e non che se una cosa non espressamente indicata risulta in automatico vietata (salvo specifici casi in cui è sottolineato questo modo di procedere). Una persona ha il dovere di pagare il giusto ma ha anche il dirtto di pagare il giusto. Se si dimostra - perchè la situazione reale è quella - che un fabbricato non ha più le caratteristiche di un A2 ma ora ha le caratteristiche di un A3 non riesco a capire perchè non si possa variare.

Grazie della risposta.





nessuno ha detto che non e' possibile declassare un'unita' se il classamento in banca dati e' sbagliato, ....il fatto e' che non puoi farlo tu ma lo deve fare l'ufficio, per cui il metodo e' procedere con istanza in autotutela spiegando tutto quello che giustamente dici tu, dopo sopralluogo l'ufficio decidera', .....pero' tu non puoi deciderlo unilateralmente con una pratica docfa,



poi fate come volete e provate a presentare un docfa simile.



Saluit

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 17:50

"MARIUS83" ha scritto:
Saprai meglio di me che nella procedura DOCFA esiste la causale ALTRE dove posso indicare la causale specifica per il caso in oggetto. Non capisco perchè non mi sia consentita la causale ALTRE - DECLASSAMENTO - . Faccio presente che per la Legge italiana vige il principio che se una cosa non è vietata si può fare, e non che se una cosa non espressamente indicata risulta in automatico vietata (salvo specifici casi in cui è sottolineato questo modo di procedere). Una persona ha il dovere di pagare il giusto ma ha anche il dirtto di pagare il giusto. Se si dimostra - perchè la situazione reale è quella - che un fabbricato non ha più le caratteristiche di un A2 ma ora ha le caratteristiche di un A3 non riesco a capire perchè non si possa variare.

Grazie della risposta.



Salve

Chiudo questo mio ultimo intervento su questa discussione: la causale altre si usa quando appunto le altre codificate non funzionano, oppure quando le altre codificate vanno in contrasto tra di loro, non si usa ALTRE per dire una causale manca dalle codificate.

Questo è l'intento della causale ALTRE, non so se hai notato, negli anni, alle varie versioni di DOCFA sono state aggiunte delle causali, una fra le ultime è RICHIESTA di RURALITA', ma la causale declassamento non è mai stata implementata.

Se tu sei convinto della tua tesi, cioè che non sia vietato presentare con causale altre, basta che fai una prova e poi ti rendi conto dell'esito.

Se l'esito non sarà di tuo gradimento potrai sempre fare ricorso alla commissione tributaria, e come ho detto prima SBF (salvo buon fine).

Saluti rinnovati

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MARIUS83

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 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 17:57

Grazie per le risposte, mi avete dato una serie di nuovi elementi per valutare la procedura da seguire; quando la legge porta a diverse interpretazioni, anche diametralmente opposte, si svilippano tesi diverse e discordanti.

Saluti

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tony240588
tony88

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 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 18:02

"bioffa69" ha scritto:
"MARIUS83" ha scritto:
Saprai meglio di me che nella procedura DOCFA esiste la causale ALTRE dove posso indicare la causale specifica per il caso in oggetto. Non capisco perchè non mi sia consentita la causale ALTRE - DECLASSAMENTO - . Faccio presente che per la Legge italiana vige il principio che se una cosa non è vietata si può fare, e non che se una cosa non espressamente indicata risulta in automatico vietata (salvo specifici casi in cui è sottolineato questo modo di procedere). Una persona ha il dovere di pagare il giusto ma ha anche il dirtto di pagare il giusto. Se si dimostra - perchè la situazione reale è quella - che un fabbricato non ha più le caratteristiche di un A2 ma ora ha le caratteristiche di un A3 non riesco a capire perchè non si possa variare.

Grazie della risposta.





nessuno ha detto che non e' possibile declassare un'unita' se il classamento in banca dati e' sbagliato, ....il fatto e' che non puoi farlo tu ma lo deve fare l'ufficio, per cui il metodo e' procedere con istanza in autotutela spiegando tutto quello che giustamente dici tu, dopo sopralluogo l'ufficio decidera', .....pero' tu non puoi deciderlo unilateralmente con una pratica docfa,



poi fate come volete e provate a presentare un docfa simile.



Saluit



Il problema non è fare come vogliamo o come volete voi, ci si sta scambiando opinioni, ed il mio quesito era semplicemente mirato ad ottenere un riferimento normativo (al di la delle usanze dei vari uffici provinciali che, sbagliando o meno respingono la pratica) che vieta la variazione da A2 ad A3, in assenza del quale, non vedo motivi per cui non debba essere presentata e registrata la pratica, essendo molto più lunga ed intricata la strada del ricorso alla comm. tributaria, ed in riferimento anche al fatto che, essendo tecnici che effettuano proposte di classamento in sede di prima dichiarazione, potremmo anche essere in grado di effettuare tali variazioni, riservando all'ufficio la possibilità di rettifica entro i 12 mesi, questo è il mio parere...

Saluti

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robeci

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 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 19:38

vi invito a leggere la

Lettera Circ. 67040 del 26/09/2008 della Direzione centrale Cartografia e Catasto

[color=#0000ff]la quale riporta espressamente quali siano i modi ed i motivi di revisione della rendita catastale ammessi (ma non riesco a pubblicarla)[/color]



vi ricordo che le variazioni"farlocche" cioè presentazione di nuova planimetria con variazioni minime, fatte solo allo scopo di variare la rendita, vengono considerate dall'AdT come "false dichiarazioni" e quindi segnalate ai ccollegi provinciali di appartenenza dei tecnici.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 11:41

In rete non riesco a trovarla disponibile la lettera Circolare 67040, ma si capisce che è la reazione del Catasto alla sentenza di cassazione 22557/2008.

Robeci, se riuscissi a pubblicarla sarebbe molto interessante, il confronto tra i due documenti potrebbe fornire nuove idee.

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robeci

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Toscana

 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 12:37

"samsung" ha scritto:
In rete non riesco a trovarla disponibile la lettera Circolare 67040, ma si capisce che è la reazione del Catasto alla sentenza di cassazione 22557/2008.

Robeci, se riuscissi a pubblicarla sarebbe molto interessante, il confronto tra i due documenti potrebbe fornire nuove idee.





parte di quella lettera è ripreso dalla circolae della direzione centrale del catasto n. 11/2005

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MARIUS83

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 17:13

"samsung" ha scritto:
In rete non riesco a trovarla disponibile la lettera Circolare 67040, ma si capisce che è la reazione del Catasto alla sentenza di cassazione 22557/2008.

Robeci, se riuscissi a pubblicarla sarebbe molto interessante, il confronto tra i due documenti potrebbe fornire nuove idee.





www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norm...

Riporto su questo link un commento del Sole24ore sulla sentenza 22557/2008.

A mio parere "da ragione" (anche se qui nessuno cerca la ragione ma si discute per capire le procedure da attuare, la ragione in se non serve a nulla) alla tesi che si possa presentare un docfa per declassamento, senza ricorrere ad istanze di autotutela o commissioni tributarie. Cito testualmente: "E così può accadere che «abitazioni in passato ritenute modeste o "popolari" divengano "civili" o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore». Tutto questo perché «i termini di abitazione "signorile", "civile", "popolare" richiamano nozioni presenti nel l'opinione generale e cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione degli associati, sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione»."

E' un commento autorevole che merita attenzione per le nostre valutazioni.

Valutate voi

Saluti

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 17:22

"MARIUS83" ha scritto:
"samsung" ha scritto:
In rete non riesco a trovarla disponibile la lettera Circolare 67040, ma si capisce che è la reazione del Catasto alla sentenza di cassazione 22557/2008.

Robeci, se riuscissi a pubblicarla sarebbe molto interessante, il confronto tra i due documenti potrebbe fornire nuove idee.





www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norm...

Riporto su questo link un commento del Sole24ore sulla sentenza 22557/2008.

A mio parere "da ragione" (anche se qui nessuno cerca la ragione ma si discute per capire le procedure da attuare, la ragione in se non serve a nulla) alla tesi che si possa presentare un docfa per declassamento, senza ricorrere ad istanze di autotutela o commissioni tributarie. Cito testualmente: "E così può accadere che «abitazioni in passato ritenute modeste o "popolari" divengano "civili" o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore». Tutto questo perché «i termini di abitazione "signorile", "civile", "popolare" richiamano nozioni presenti nel l'opinione generale e cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione degli associati, sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione»."

E' un commento autorevole che merita attenzione per le nostre valutazioni.

Valutate voi

Saluti



Salve

Meglio ricordare che una sentenza, è vero, crea un precedente se è la prima, ma non modifica assolutamente quello che è il principio generale di una legge.

E' anche altrettanto vero che una serie di sentenze tutte sulla stessa direzione potrebbero stimolare a modificare la legge stessa.

Ma poi a cosa serve presentare una pratica docfa per declassamento, richiamando come riferimento la sentenza, e poi il catasto ha la facoltà di modificarla??

Penso sia del tutto innutile fare ciò, meglio agire attraverso altre strade.

Saluti

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robeci

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 17:25

questa è la lettera "pre stampata" che l'AdT di Firenze invia a tutti quelli che chiedono una revisione della rendita :

In relazione alla richiesta di revisione di classamento delle UIU segnate , esaminata la documentazione trasmessa e gli atti in possesso di questo ufficio, si conferma per la uiu in questione il classamento già attribuito in quanto non sussistono elementi che ne giustifichino la variazione, come previsto dalla lettera circolare C3/202 del 21.02.1995 della Dir. Centrale del Catasto - Dipart. Del Territorio, Circolare n. 11 prot.48396 del 26.10.2005 dell'Agenzia del Territorio e lettera circolare prot. 67040 del 26.09.2008 con riferimento al T.U. delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22.10.1986 n.917.
Eventuali sperequazioni esistenti fra immobili simili, non imputabili ad errore d'ufficio e pertanto non rettificabili, saranno tenute in considerazione in occasione della prossima

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MARIUS83

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 17:41

L'Adt non ha facoltà di modificare una sentenza... e ci mancherebbe!... Il principio generale della Legge lo stabilisce la Cassazone non l'AdT!...infatti la sentenza dice che nel caso l'AdT si comportasse nel modo da voi indicato ci si può - ci si deve - rivolgere ad un giudice per far valere le proprie ragioni (e in questo caso specifico chi presenta un docfa nel modo da noi indicato ha ragione!) e richiedere i danni!!

Le varie lettere/circolari interne o quant'altro emani l'AdT non hanno valore legislativo, dobbiamo ricordarlo sempre!

Nel caso specifico il catasto era controparte e la sentenza gli ha dato torto marcio.

Noi non possiamo fare e comportarci sempre come vuole l'AdT se questo modo di comportarsi va contro la Legge e soprattutto contro l'interesse legittimo della nostra committenza. Loro possono dire quello che vogliono ma se la Legge dice il contrario abbiamo l'obbligo morale e professionale di far valere le nostre ragioni in tutte le sedi e comportarci a rigor di legge. E' questo nostro modo di fare, essere sempre accondiscendenti con gli uffici/dipendenti pubblici, anche quando ciò che ci dicono è palesemente sbagliato, solo per non avere grane e "chiudere" la pratica che ha portato molti uffici/dipendenti ad arrogarsi un diritto/potere decisionale al di sopra della legge ed è per questo che gli uffici pubblici in Italia non funzionano!

Noi, ripeto, abbiamo l'obbligo morale e professionale di fare le cose per bene e secondo la legge.. non secondo quanto decide un impiegato, un ufficio, un ente pubblico, secondo le proprie personali opinioni o per i propri interessi.

Saluti

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tony240588
tony88

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 17:52

"MARIUS83" ha scritto:
L'Adt non ha facoltà di modificare una sentenza... e ci mancherebbe!... Il principio generale della Legge lo stabilisce la Cassazone non l'AdT!...infatti la sentenza dice che nel caso l'AdT si comportasse nel modo da voi indicato ci si può - ci si deve - rivolgere ad un giudice per far valere le proprie ragioni (e in questo caso specifico chi presenta un docfa nel modo da noi indicato ha ragione!) e richiedere i danni!!

Le varie lettere/circolari interne o quant'altro emani l'AdT non hanno valore legislativo, dobbiamo ricordarlo sempre!

Nel caso specifico il catasto era controparte e la sentenza gli ha dato torto marcio.

Noi non possiamo fare e comportarci sempre come vuole l'AdT se questo modo di comportarsi va contro la Legge e soprattutto contro l'interesse legittimo della nostra committenza. Loro possono dire quello che vogliono ma se la Legge dice il contrario abbiamo l'obbligo morale e professionale di far valere le nostre ragioni in tutte le sedi e comportarci a rigor di legge. E' questo nostro modo di fare, essere sempre accondiscendenti con gli uffici/dipendenti pubblici, anche quando ciò che ci dicono è palesemente sbagliato, solo per non avere grane e "chiudere" la pratica che ha portato molti uffici/dipendenti ad arrogarsi un diritto/potere decisionale al di sopra della legge ed è per questo che gli uffici pubblici in Italia non funzionano!

Noi, ripeto, abbiamo l'obbligo morale e professionale di fare le cose per bene e secondo la legge.. non secondo quanto decide un impiegato, un ufficio, un ente pubblico, secondo le proprie personali opinioni o per i propri interessi.

Saluti



Quoto!!

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 18:00

Quello che scrivi è abbastanza condivisibile, ma guardiamo la cosa da un lato pratico, io che sono un privato cittadino e presento il mio docfa per declassamento e mi viene respinto perchè mi dicono, la circolare dice così, la cicolare dice colà e cosi via, quale soluzione pensiamo di adottare?? La via del tribunale forse?? Ci sarebbero più cause intentate contro il catasto che in qualsiasi altra parte.

Voglio dire che finchè non verrà stabilito con assolutà certezza che una declassamento si può presentare anche con semplice variazione catastale, saremo sempre in difficoltà a fare ciò.

Se tu pensi che la via del tribunale sia quella giusta, procedi pure e buona fortuna.

Saluti ripetuti

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 18:03

x marus83 e tony240588

potevate almeno sprecarvi a leggere l'articolo, non da credito alla vostra teoria di poter procedere unilateralmente con il docfa , dice che e' possibile chiedere una revisione della rendita (che chiaramente dovra essere documentata) e dice che se la commissione tributaria respinge la tua richiesta puoi fare ricorso dal giudice, per cui la procedura per poter procedere ad un declassamento NON cambia, o istanza in autotutela o commissione tributaria, come implicitamente dice anche la sentenza e come abbiamo continuato a dire sopra, se il classamento e' sbagliato si puo' procedere alla richiesta di declassamento, aggiungo, nelle sole modalita' previste, che evidentemente escludono la pratica DOCFA (per agevolarvi vi ho evidenziato in rosso il senso della sentenza)







DOCUMENTO


Il testo della sentenza n. 22557








"Dai nostri archivi"


Al Fisco spetta l'onere di provare l'abu...La mailing list semplice resta senza tut...Snc: tutti a giudizio dopo ricorso
Ici:il Catasto diventa a valore variabil...Prelievo sugli immobili, Catasto a valor...





Clicca sull'immagine per vederla intera



Ai possessori di immobili deve essere sempre riconosciuta la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene, se il classamento non risulta più attuale. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 22557 dell'8 settembre 2008 della sezione tributaria (relatore Cicala). Con la sentenza, dunque, si apre la strada a tutti coloro che, in tempi di Ici riservata solo ad alcune categorie di immobili, vogliono invocare lo stato dell'immobile come motivo per vedersi "declassata" la propria abitazione e per scampare all'imposta comunale.
La possibilità di aggiornamento a richiesta, secondo la pronuncia, si fonda sull'articolo 53 della Costituzione, la norma che collega le imposte alla capacità contributiva dei cittadini, «poiché i dati catastali costituiscono il punto di riferimento per tutto il sistema impositivo: e non può essere assoggettato a indicazioni o a provvedimenti di carattere generale».
Il punto è che ogni titolare di immobile ha «la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale del bene. E ovviamente, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice». Sarà poi quest'ultimo a decidere se tener conto «di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobile alle esigenze attuali».
L'agenzia del Territorio, che era controparte del contribuente nel processo, aveva sostenuto nel ricorso in Cassazione che la revisione del classamento catastale può avvenire «solo attraverso e come conseguenza di una "revisione ordinaria" del classamento, cioè attraverso una misura "generale" estesa ad un "prefissato comparto nel quale le mutazioni si siano verificate"».
La sentenza parte dal riconoscimento che la griglia di riferimento per la fissazione dei classamenti catastali deve comunque appoggiarsi sui criteri elaborati dall'amministrazione. La definizione catastale dell'immobile deve però essere "mirata e specifica" rispetto all'immobile del contribuente. E queste caratteristiche devono seguire, secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, l'evoluzione dell'immobile, senza poter restare cristallizzate né "in alto" né "in basso". E così può accadere che «abitazioni in passato ritenute modeste o "popolari" divengano "civili" o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore». Tutto questo perché «i termini di abitazione "signorile", "civile", "popolare" richiamano nozioni presenti nel l'opinione generale e cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione degli associati, sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione».
L'abolizione dell'Ici lascia immutata l'imposizione per le abitazioni di lusso, ovvero case signorili, ville e castelli. E se nei giorni scorsi si è registrata la corsa alle residenze nelle seconde case, anche qualche per qualche prima casa non esentata si aprirà ora la strada a vie di fuge e contestazioni davanti ai giudici tributari.

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tony240588
tony88

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 18:04

"SIMBA64" ha scritto:
Quello che scrivi è abbastanza condivisibile, ma guardiamo la cosa da un lato pratico, io che sono un privato cittadino e presento il mio docfa per declassamento e mi viene respinto perchè mi dicono, la circolare dice così, la cicolare dice colà e cosi via, quale soluzione pensiamo di adottare?? La via del tribunale forse?? Ci sarebbero più cause intentate contro il catasto che in qualsiasi altra parte.

Voglio dire che finchè non verrà stabilito con assolutà certezza che una declassamento si può presentare anche con semplice variazione catastale, saremo sempre in difficoltà a fare ciò.

Saluti ripetuti



Questo è ben diverso però da quello che veniva affermato precedentemente, una cosa è "non può essere presentato perchè la normativa lo vieta", un altra è "per quieto vivere bisogna adattarsi a quel che dice il funzionario di turno"..

Saluti

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