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Autore Rendite catastali

geomcre

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24 Febbraio 2006

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 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 10:48

Se il catasto ti approva una variazione catastale, ma il tecnico ti dice che le rendita dovevano essere più alte, cosa succede se devo fare un atto catastale a giorni.

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Autore Risposta

dany1980

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31 Maggio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 10:52

se ho capito bene, il catasto ti ha accettato una rendita piu bassa rispetto alla valutazione di un tecnico. in questo caso perchè hai bisogno di rettificare la rendita se il catasto te l'ha accettata? prosegui con le rendite assegnate.
ciao

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geomcre

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24 Febbraio 2006

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 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 10:57

IL TECNICO DEL CATASTO MI HA DETTO CHE SAREBBE MEGLIO CHE IL NOTAIO AUMENTASSE LA RENDITA NELL'ATTO NOTARILE, E' POSSIBILE.
GRAZIE

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ale81

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28 Aprile 2006

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Bulåggna (Bologna)

 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 10:58

Esatto, e poi saranno loro a variarti d'ufficio la rendita...

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geomcre

Iscritto il:
24 Febbraio 2006

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 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 11:14

ALLORA DEVO DIRE AL NOTAIO DI AUMENTARE LA RENDITA, POI CI sarà da pagare una differenza sulla tassa d'acquisto dell'immobile?

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maur19680

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23 Marzo 2005

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 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 11:15

ART. 12 DEL DECRETO LEGGE 14 MARZO 1988, N. 70, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 MAGGIO 1988, N. 154.

Si trascrive integralmente la Circolare n. 112/E (L. n.154/88) per un'attenta lettura da parte dei Colleghi, in quanto la materia trattata riveste una grande importanza per la nostra professione.

"Com'è noto, il comma 1 dell'art.12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, estende l'applicazione del criterio di "valutazione automatica" per gli immobili - introdotto con l'art.52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro e dell'art.8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, per l'imposta sulle successioni e donazioni - anche ai fabbricati dichiarati ma non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

A tale scopo la norma prevede che le parti interessate debbano dichiarare, nell'atto di alienazione o nella denuncia di successione, di volersi avvalere delle previsioni normative contenute nell'art.12 della legge 13 maggio 1988, n. 154, o, in materia di successioni e donazioni, nell'art.34. comma 6, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Le suddette norme stabiliscono, inoltre, che il contribuente, in allegato alla domanda di voltura, debba presentare, al competente Ufficio Tecnico Erariale, apposita istanza per l'attribuzione della rendita catastale; a dimostrazione dell'avvenuto adempimento l'interessato, entro 60 giorni, deve esibire, all'Ufficio del Registro competente, una copia della succitata istanza, in mancanza della quale l'Ufficio procede alla eventuale rettifica dei valori dichiarati.

E' inoltre previsto che gli Uffici Tecnici Erariali devono inviare all'Ufficio del Registro presso il quale ha avuto luogo la registrazione dell'atto, entro il termine di 10 mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.

E' appena il caso di rammentare che tale termine, per le unità immobiliari variate ma già iscritte con rendita, è stato fissato in 18 mesi, come meglio specificato nella lettera circolare n. 3/4913 del 9 agosto 1990 della Direzione generale del catasto.

Sono stati chiesti, da parte degli Uffici, chiarimenti circa il recupero della differenza d'imposta qualora il valore tabellare risultante a seguito della procedura sopra descritta sia superiore a quello dichiarato; in particolare, è stato chiesto di precisare quale termine e con quale decorrenza sia soggetta l'azione di recupero di cui sopra.

La complessità delle problematiche sollevate ha indotto l'ex Direzione Centrale delle Tasse e delle Imposte sugli Affari a chiedere il parere dell'Avvocatura dello stato la quale, con consultazione n. 2847 del 9 gennaio 1992, si è espressa nel senso di ritenere che "i termini di decorrenza previsti in via generale siano difficilmente adattabili alla situazione in esame".

Infatti, dalle previsioni normative risulta chiaro che l'Ufficio può procedere alla stima dei valori venali nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia omesso, nel termine di 60 giorni, la presentazione della ricevuta attestante la avvenuta richiesta all'Uffico Tecnico Erariale della attribuzione di rendita.

Nel caso in cui il contribuente abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla norma in esame, l'Ufficio del Registro non può che procedere al recupero dell'imposta derivante dalla eventuale differenza tra il valore tabella e quello dichiarato.

Al riguardo, è opportuno precisare che sulla differenza di imposta debbono applicarsi gli interessi nella misura stabilita dalla normativa vigente (vedi l'art. 3, comma 141, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

L'art. 12 in esame ad avviso del Supremo Organo Legale, ha introdotto una ipotesi di pagamento differito dell'imposta: infatti, sin dal momento della presentazione dell'atto o della dichiarazione, sorge il vincolo - sia per l'Ufficio che per il contribuente che chiede la applicazione della c.d. "valutazione automatica" - alla determinazione della base imponibile con l'utilizzo della rendita catastale comunicata dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nello stesso senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 463 del 1995 nella quale si legge che il meccanismo tipico della valutazione automatica di cui all'art. 12 della legge n. 154 del 1988 "impedisce dunque all'Ufficio finanziario di sottoporre a rettifica il valore dichiarato: se risulta superiore quello tabellare, frutto della semplice operazione aritmetica di moltiplicazione per il coefficiente, l'Ufficio stesso si limita a recuperare la differenza d'imposta".

La considerazione fatta precedentemente circa l'obbligo sorto fin dal momento della registrazione, quindi non più controvertibile, fa venir meno l'ipotesi che si verta in tema di decadenza.

Pertanto, come sostenuto dall'Avvocatura Generale, una volta rivelatesi inapplicabili i criteri di decadenza, "concepiti con precisi riferimenti a cadenze temporali tipiche e a presupposti che non si rinvengono nella particolarità della ipotesi in esame", non resta che valutare la possibilità di applicare la prescrizione.

Infatti, nel caso in considerazione i caratteri ed i fini della decadenza non si rinvengono, in quanto, come ulteriormente precisato dall'Organo Legale, "l'Ufficio non deve esercitare un potere di accertamento, ma solo partecipare al contribuente una mera informazione; d'altro canto, alla condizione del contribuente che già ha assunto l'impegno irrevocabile a definire il suo obbligo secondo i valori derivanti dalla rendita catastale, quale che sarà, meglio si confà la prescrizione che non la decadenza". Tuttavia, in considerazione della contestabilità della tesi esposta, sottolinea, infine, l'opportunità per gli Uffici di attivarsi nel rispetto del termine triennale per evitare l'insorgere di possibili controversie.

Gli Uffici, pertanto, devono provvedere a richiedere le somme dovute in applicazione dell'art. 12 della Legge n. 154 del 1988 entro il termine di tre anni dalla data di registrazione dell'atto, come suggerito dalla stessa Avvocatura. Per le successioni è infine il caso di precisare che il termine di decadenza entro il quale deve essere notificata la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta (due anni dalla data in cui è stata notificata la liquidazione dell'imposta principale) è stabilito normativamente dall'art. 34, comma 6 del decreto legislativo n. 346 del 1990 che rinvia all'art. 27, comma 3, dello stesso decreto.

Per completezza di argomento, si ritiene opportuno precisare che, con l'art. 10, commi 29 e 21, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, sono stati inseriti il comma 2-bis all'art. 12 della legge n. 154 del 1988 e il comma 6-bis all'art. 34 del decreto legislativo n. 346 del 1990, più volte richiamati.

Con tali commi è stata prevista l'applicazione della cosiddetta "valutazione automatica", con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nell'atto ovvero nella dichiarazione di successione, nel caso in cui per le unità immobiliari urbane oggetto di trasferimento si sia provveduto alla denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'art. 2 commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Sembra evidente che anche in questa ipotesi, qualora l'Ufficio Tecnico Erariale provveda, nei termini prescritti, alla rettifica della rendita proposta, l'Ufficio deve recuperare la differenza tra le imposte calcolate sulla base imponibile definitivamente stabilita e quelle sulla base del valore dichiarato.

Va da sé che anche in questo caso i termini entro i quali gli Uffici devono provvedere sono gli stessi sopra descritti.

Si invitano i dipendenti Uffici ad attenersi ai suggerimenti riportati e forniti dall'Organo Generale Legale".

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ale81

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 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2007 alle ore 11:25

"geomcre" ha scritto:
ALLORA DEVO DIRE AL NOTAIO DI AUMENTARE LA RENDITA, POI CI sarà da pagare una differenza sulla tassa d'acquisto dell'immobile?



No! dovresti andare andare avanti con la rendita derivata dal docfa presentato.
Dal momento che la il docfa è stato protocollato la rendita presente sul documento è quella buona.
Poi sarà l'AdT, in un secondo momento a variare d'ufficio la rendita da te proposta. E a quel punto la proprietà potrà tentare di fare ricorso...

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