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Autore RAVV. OPEROSO ACCATASTAMENTO EX FABB. RURALE

pierlucapontrandolfo
sad

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05 Ottobre 2017 alle ore 01:28

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3

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 20:45

B

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Autore Risposta

Orlando1973

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04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 20:54

Bastaaaaaaaa . Detto e ridetto mille volte .

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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4043

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 21:32

I fabbricati rurali da accatastare all'urbano sono soggetti a sanzioni alla stessa stregua dei normali fabbricati accatastati e/o variati oltre la data massima di scadenza prevista dalla Legge per poter adempiere ed entro i limiti temporali massimi oltre i quali matura la prescrizione di Legge.

Se un edificio è stato costruito nel 1976 ma lo accatasto solo oggi, comunque non pago alcuna sanzione perchè sono già trascorsi i 5 anni di prescrizione previsti.

Se un edificio, già censito in Catasto come rurale nel 1976 ma che nel medesimo anno ha perso i requisiti di ruralità e che solo oggi provvedo a trasferirlo all'urbano, comunque non pago alcuna sanzione perchè sono già trascorsi i 5 anni di prescrizione previsti.

Se un edificio, già accatastato all'urbano, nel 1976 ha subito delle modifiche che provvedo solo oggi a regolarizzare in Catasto, non pago alcuna sanzione perchè sono già trascorsi i 5 anni di prescrizione previsti.

Voglio ancora ribadire che i fabbricati rurali non hanno alcuna speciale normativa che li differenzia, in materia di sanzioni applicabili, dagli altri edifici i cui accatastamenti sono soggetti all'applicazione di sanzioni.

Pertanto solo se accatasto oggi un edificio tuttora censito come rurale e ne chiedo i relativi riconoscimenti dei requisiti di ruralità, o mi avvalgo del ravvedimento operoso oppure mi arriveranno le sanzioni.

Se non richiedo, in sede di accatastamento di un edificio ora censito come rurale, i requisiti di ruralità, l'avvalersi o meno del ravvedimento operoso e/o l'applicazione delle sanzioni che potrebbero arrivare successivamente, sono tutte correlate alla data di perdita di ruralità che dichiaro in Docfa. Se detta data è compresa entro i 5 anni di prescrizione o mi avvalgo del ravvedimento operoso o mi arriveranno le sanzioni. Se detta data supera i 5 anni di prescrizione non devo avvalermi del ravvedimento operoso e non mi arriveranno le sanzioni.

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geogradi

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31 Ottobre 2008

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Parma

 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 22:24

cavolo ma leggetevi i vademecum almeno

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italiano
Mario Daverio

Iscritto il:
05 Marzo 2012

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797

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+41° 53' 46

Inviato: 21 Ottobre 2017 alle ore 12:17

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

pierlucapontrandolfo
sad

Iscritto il:
05 Ottobre 2017 alle ore 01:28

Messaggi:
3

Località

 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2017 alle ore 15:11

"italiano" ha scritto:
"pierlucapontrandolfo" ha scritto:
Buonasera,

Ho redatto un DOCFA per l'accatastamento di un ex fabbricato rurale (ha perso i requisiti di ruralità nel 1976). La dichiarazione, redatta a seguito di ricezione dell'avviso bonario relativo ai fabbricati rurali esistenti in catasto terreni, è soggetta all'applicazione della sanzione tramite il ravvedimento operoso?

Grazie mille e buon lavoro a tutti!





non si preparono pratiche senza sapere le basi normative, le circolari e sopratutto ... non ci si improvvisa esperti



Gentilissimo "italiano",

le basi normative e le circolari sono a me ben note, tuttavia ho esclusivamente cercato un Vostro informale parere. Non capisco come mai si permette a scrivere che io sia un inesperto, peraltro vedendo le sue domande nel forum posso tranquillamente confermare e permettermi di dire che lei è molto, ma molto, meno esperto di me. Un consiglio per le prossime risposte, sii più educato e meno saccente.

Ossequi

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pierlucapontrandolfo
sad

Iscritto il:
05 Ottobre 2017 alle ore 01:28

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3

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 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2017 alle ore 15:13

"EALFIN" ha scritto:
I fabbricati rurali da accatastare all'urbano sono soggetti a sanzioni alla stessa stregua dei normali fabbricati accatastati e/o variati oltre la data massima di scadenza prevista dalla Legge per poter adempiere ed entro i limiti temporali massimi oltre i quali matura la prescrizione di Legge.

Se un edificio è stato costruito nel 1976 ma lo accatasto solo oggi, comunque non pago alcuna sanzione perchè sono già trascorsi i 5 anni di prescrizione previsti.

Se un edificio, già censito in Catasto come rurale nel 1976 ma che nel medesimo anno ha perso i requisiti di ruralità e che solo oggi provvedo a trasferirlo all'urbano, comunque non pago alcuna sanzione perchè sono già trascorsi i 5 anni di prescrizione previsti.

Se un edificio, già accatastato all'urbano, nel 1976 ha subito delle modifiche che provvedo solo oggi a regolarizzare in Catasto, non pago alcuna sanzione perchè sono già trascorsi i 5 anni di prescrizione previsti.

Voglio ancora ribadire che i fabbricati rurali non hanno alcuna speciale normativa che li differenzia, in materia di sanzioni applicabili, dagli altri edifici i cui accatastamenti sono soggetti all'applicazione di sanzioni.

Pertanto solo se accatasto oggi un edificio tuttora censito come rurale e ne chiedo i relativi riconoscimenti dei requisiti di ruralità, o mi avvalgo del ravvedimento operoso oppure mi arriveranno le sanzioni.

Se non richiedo, in sede di accatastamento di un edificio ora censito come rurale, i requisiti di ruralità, l'avvalersi o meno del ravvedimento operoso e/o l'applicazione delle sanzioni che potrebbero arrivare successivamente, sono tutte correlate alla data di perdita di ruralità che dichiaro in Docfa. Se detta data è compresa entro i 5 anni di prescrizione o mi avvalgo del ravvedimento operoso o mi arriveranno le sanzioni. Se detta data supera i 5 anni di prescrizione non devo avvalermi del ravvedimento operoso e non mi arriveranno le sanzioni.



Gentilissimo EALFIN,

la ringrazio per la risposta completa e dettagliata!

Cordialità

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geogradi

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31 Ottobre 2008

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Parma

 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2017 alle ore 19:49

PIERLUCA E CAVOLO.

il riporto del testo serve per ricordare un particolare passaggio. Hai gia detto grazie della risposta EALFIN e mi riporti tutto??? porca miseria se facciamo tutti cosi non ci si capisce più niente qua dentro.

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italiano
Mario Daverio

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05 Marzo 2012

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+41° 53' 46

Inviato: 21 Ottobre 2017 alle ore 20:46

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

geogradi

Iscritto il:
31 Ottobre 2008

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Parma

 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2017 alle ore 00:32

Poi pier se conosci le norme... dovresti almeno sapere che la sanzione non è legata all'avviso bonario (da non confondere con quello tributario), e più che avviso bonario la chiamerei lettera amichevole.

Il regime sanzionatorio è legato ad un mancato adempimento. omessa o ritardata dichiarazione.

Omessa se l'Agenzia va in surroga (e da dicembre capiterà) , ritardata se la fai tu oggi.

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geogradi

Iscritto il:
31 Ottobre 2008

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559

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Parma

 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2017 alle ore 11:11

Aggiungo un altra cosa che ho dato per scontato, oltre i 5 anni nessuna sanzione. e nessuna sanzione per le unità a categoria speciale. F

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