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Argomento: Rappresentazione di porte in planimetria
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Manero
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11 Agosto 2022 alle ore 12:24
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"Pippocad" ha scritto: No Manero. No. Su quella discussione si parlava di planimetrie catastali allegate alla pratica di CONDONO! Col condono 85 era obbligatorio allegare le planimetrie catastali. Venivano protocollate dal Comune ed inserite nella pratica. A volte il condono era composto da progetto+foto+planimetrie catastali+burocrazia. A volte nelle pratiche di condono si trova solo la planimetria catastale che rappresenta la situazione finale e nessun progetto. Quest’ultimo sembrava essere il caso dell’utente. Pertanto in mancanza di altro ha valore il catastino. Ma solo per il condono. Ma qui si parlava di qualcosa di diverso. Anche io parlo degli edifici ante ‘67. Il catastino non è probatorio per lo stato legittimo. Ma concorre ed è indiziale. Probatorio ha un significato ben diverso. Altrimenti sarebbero illegittimi tutti gli ante ‘67 senza progetti e ma non censiti o gli edifici con ampliamenti successivi al primo accatastamento ma non variati. Che fatica! No Pippocad. Fai un sacco di confusione e ti sbagli. Innanzitutto lo scopo per il quale venivano richieste le planimetrie catastali nel condono dell'85 era non per dimostrare lo stato legittimo, ma per avere la prova che l'abuso fosse dichiarato al catasto come obbligava la legge, altrimenti il condono non veniva rilasciato. Lo stato legittimo può e deve essere sicuramente rilevato dalle planimetrie catastali, anche nei condoni (se si riteneva significante la planimetria catastale di impianto per dimostrare lo stato legittimo di partenza ante opere abusive) e per tutti quei casi nella quale c'è da accertare la legittimità urbanistica dell'immobile quando questi non ha titolo autorizzativo rilasciato dal comune perchè non richiesto o per assenza di documentazione negli archivi catastali. Il tecnico può considerare la planimetria catastale come stato legittimo. Le legge quindi consegna alle planimetrie catastali la forma didocumento probatorio in specifichi casi Art. 9-bis del Testo Unico Edilizia DPR 380/2001 comma 1-bis “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti PROBANTI quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia” Devi innanzitutto considerare, Pippocad, questa norma che istituisce lo stato legittimo dispone come fare per certificarlo e quali documenti possono essere utilizzati come PROVA riportando esattamente tra questi anche le planimetrie catastali, per individuare oltretutto le opere eventualmente da sanare. Ma la discriminante non è il condono ma l'assenza di altra documentazione probatoria se non quella catastale. Piu' probatorie di così le planimetrie catastali si muore. Da tenere presente il fatto che io rispondevo a Francesco13 che sosteneva che il catasto ha soli fini fiscali e non è probatorio ai fini di stato legittimo di un edificio. Non è vero e tu hai però assecondato l'affermazione errata, contestando il mio intevento di risposta. Forse, Pippocad, ti conviene rivedere il concetto di probatorietà di un documento cosa voglia significare.
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Pippocad
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Südtirol
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"Manero" ha scritto:
Il tecnico può considerare la planimetria catastale come stato legittimo. Al netto dei condoni su cui siamo d'accordo, in tutti gli altri casi il tecnico comunale può considerare la planimetria catastale come stato legittimo. Certo. Ma tu puoi contestare la cosa portando tutti gli altri documenti PROBANTI quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, ecc. ecc. che dicono qualcosa di diverso. Se ci sono. Così ti aggrada?
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Manero
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11 Agosto 2022 alle ore 12:24
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"Pippocad" ha scritto: "Manero" ha scritto:
Il tecnico può considerare la planimetria catastale come stato legittimo. Al netto dei condoni su cui siamo d'accordo, in tutti gli altri casi il tecnico comunale può considerare la planimetria catastale come stato legittimo. Certo. Ma tu puoi contestare la cosa portando tutti gli altri documenti PROBANTI quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, ecc. ecc. che dicono qualcosa di diverso. Se ci sono. Così ti aggrada? No. Pippocad, ti sbagli di nuovo. Dove hai letto che si può contestare uno stato legittimo rilevato da una planimetria catastale portando tutti gli altri documenti probanti ?? Non dice questo l'Art.9 bis del DPR 380/2001 La planimetria catastale è uno dei documenti probanti non perchè lo dice il tecnico comunale e per questo si può contestarlo. Il tecnico comunale al contrario non può certificare uno stato legittimo nel caso in cui l'immobile non ha titolo edilizio archiviato al comune. Nei condoni il tecnico comunale vede la planimetria catastale fornita dal richiedente e controlla che siano rappresentate anche le opere considerate abusive e che queste siano regolarmente denunciate al catasto. Lo stato legittimo istituito per legge ancora non esisteva nel 1985. Possibile che ti resti così difficile capire il testo della legge che istituisce lo stato legittimo ?
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samsung
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"Manero" ha scritto:
No. Pippocad, ti sbagli di nuovo. Dove hai letto che si può contestare uno stato legittimo rilevato da una planimetria catastale portando tutti gli altri documenti probanti ?? Manero, stai rendendo confuso l'argomento, chi legge ne esci fuori stordito ed incerto. I casi sono moltissimi ed ognuno ha una sua soluzione o meno, parlarne in generale non aiuta. Pippo mi sembra più equilibrato. Cordialmente
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Manero
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11 Agosto 2022 alle ore 12:24
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"samsung" ha scritto: "Manero" ha scritto:
No. Pippocad, ti sbagli di nuovo. Dove hai letto che si può contestare uno stato legittimo rilevato da una planimetria catastale portando tutti gli altri documenti probanti ?? Manero, stai rendendo confuso l'argomento, chi legge ne esci fuori stordito ed incerto. I casi sono moltissimi ed ognuno ha una sua soluzione o meno, parlarne in generale non aiuta. Pippo mi sembra più equilibrato. Cordialmente No Samsung, ti sbagli anche te. Io ho semplicemente contestato quanto affermato da Francesco13 che ha scritto: ...... il catasto ha solo fini fiscali e non è probatorio ai fini di stato leggittimo di un edificio. Io sostengono in modo del tutto equilibrato che NON E' VERO perchè semplicemente questo va in contrasto con la norma di legge che istituisce lo stato legittimo e che io, in maniera del tutto equilibrata, ne ho riportato il testo. La confusione la fa Pippocad successivamente quando interviene non riconoscendo lo stato legittimo e la norma che lo istituisce e soprattutto la probatorietà delle planimetrie catastali. Molto semplice come concetto se poi si vuol contestare a prescindere per dare informazioni errate sull'argomento confondendo il tema con sentenze che non riguardano lo stato legittimo e la probatorietà delle planimetrie catastali e la loro funzione, non lo posso accettare. Il fatto che lo abbia dimostrato ampiamente rportando la legge e spiegando come la si deve interpretare non vuol dire essere non equilibrati, ma semplicemente motivare con molta precisione quanto si va a sostenere perchè la probatorietà delle planimetrie è una cosa seria, non si può buttarla in caciara esprimendo giudizi sugli intervenuti e su chi sia quello più equilibrato o quello meno equilibrato e sul fatto che esistano miriadi di casi ognuno differente dall'altro. La legge sullo stato legittimo e sulla probatorietà delle plaimetrie è quella indipendentemente dal caso in questione. Non si può generalizzare all'estremo senza dimostrare o motivare il pensiero personale sull'argomento.
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Pippocad
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Ti faccio un esempio esagerato per meglio capire....poi la chiudo qui perché è andata avanti anche troppo sta tiritera. Esempio: - Debbo attestare lo stato legittimo di una chiesa. Si, una chiesa del 1600, perché trovo un tecnico comunale, tal geom. Totony Manero, che prende alla lettera la normativa. - Nell’archivio Comunale non c'è nulla. Abbiamo solo la planimetria catastale disegnata schematica, sbagliata e senza un pezzo di sacrestia. - Il tecnico Comunale, integerrimo di burocrazia, mi dice che lo stato legittimo è quella planimetria catastale perché le legge dice così. Cribbio. La legge è legge. - Che famo? saniamo o demoliamo parti della chiesa? Nel frattempo la perpetua in sacrestia (abusiva) è agitatissima. - Io, povero geometrello, con la bava alla bocca produco, con la bibliografia e le foto storiche della chiesa, anche tramite il Vaticano corrompendo un chierichetto e trattenendo le bestemmie, una relazione con elementi fotografici di data certa, vidimata dalle belle arti, ecc. Evidenzio insomma che quella planimetria catastale non è corretta e non rappresenta l’immobile. Niente da fare. Il Tecnico Comunale, sotto acido, mi dice che vale la planimetria catastale. Punto. Demolire o sanare. 90 giorni di tempo prorogabile per la Quaresima. Dice: “il catastino è probatorio e io sono la legge!" Ricorro al TAR e la vinco perché: per consolidata giurisprudenza, i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa della situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia Chiudo. Ora vai avanti tu e spegni la luce quando hai finito di trollare.
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Manero
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"Pippocad" ha scritto: Ti faccio un esempio esagerato per meglio capire....poi la chiudo qui perché è andata avanti anche troppo sta tiritera. Esempio: - Debbo attestare lo stato legittimo di una chiesa. Si, una chiesa del 1600, perché trovo un tecnico comunale, tal geom. Totony Manero, che prende alla lettera la normativa. - Nell’archivio Comunale non c'è nulla. Abbiamo solo la planimetria catastale disegnata schematica, sbagliata e senza un pezzo di sacrestia. - Il tecnico Comunale, integerrimo di burocrazia, mi dice che lo stato legittimo è quella planimetria catastale perché le legge dice così. Cribbio. La legge è legge. - Che famo? saniamo o demoliamo parti della chiesa? Nel frattempo la perpetua in sacrestia (abusiva) è agitatissima. - Io, povero geometrello, con la bava alla bocca produco, con la bibliografia e le foto storiche della chiesa, anche tramite il Vaticano corrompendo un chierichetto e trattenendo le bestemmie, una relazione con elementi fotografici di data certa, vidimata dalle belle arti, ecc. Evidenzio insomma che quella planimetria catastale non è corretta e non rappresenta l’immobile. Niente da fare. Il Tecnico Comunale, sotto acido, mi dice che vale la planimetria catastale. Punto. Demolire o sanare. 90 giorni di tempo prorogabile per la Quaresima. Dice: “il catastino è probatorio e io sono la legge!" Ricorro al TAR e la vinco perché: per consolidata giurisprudenza, i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa della situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia Chiudo. Ora vai avanti tu e spegni la luce quando hai finito di trollare. Così la butti in caciara, offendi sul personale e non hai pertanto più argomenti idonei che possono motivare le tue considerazioni tra l'altro sempre più sbagliate. Scusa reintervengo. Un esempio più stupido di così solo te lo potevi inventare.
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