"robertopi" ha scritto:
Come rappresentare i pannelli lo puoi dedurre dalle risposte precedenti, anche se è abbastanza soggettivo pure in considerazione della sua ubicazione. Poi non hai specificato se è un tetto a falde e come sono posizionati i pannelli, in ogni caso, ripeto, credo che sia poco importante la loro rappresentazione grafica, l'importante è la loro giusta classificazione.
Infatti focalizzerei l'attenzione su questo aspetto, concordo che gli impianti fotovoltaici vadano censiti in cat. D/1, ma è pur vero che quelli posizionati sui tetti debbono essere censiti come elemento estimativo concorrente alla formazione della rendita della categoria dell'azienda, sia essa un opificio o un centro commerciale o, nel tuo caso un'azienda agricola. Nel caso della cat. D/10, posso concordare solo se, appunto, facente parte dell'intero compendio da stimare al fine di ricavare la rendita. Invece attribuire la cat. D/10 al solo impianto, è fuori da ogni logica, anche se il locatario ha tutti i requisiti previsti, l'impianto censito da solo, deve essere considerato esclusivamente D/1 (vedi anche risoluzione 3/2008).
Se ci sono altre opinioni?
saluti
Il tetto è a falde e l'impianto è integrato innovativo.
Per quanto riguarda la classificazione dell'impianto ritengo che nel mio caso sia da censire nella categoria D/10 come chiarito dall' Agenzia del Territorio.
Di seguito vi riporto un estratto del prontuario del AdT di Macerata che fà riferimento alla nota n. 62002/2011 del Agenzia del Territorio direzione centrale catasto e cartografia
"IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA CENSIRE IN CATEGORIA D/10
Con la nota n. 62002 del 10 novembre 2011, la Direzione Centrale Catasto e Cartografia -
Area Servizi Catastali ha trattato anche l’ipotesi di impianti fotovoltaici ospitati da unità
immobiliari da considerarsi rurali.
Nella sua precisazione, la Direzione Centrale Catasto e Cartografia - Area Servizi Catastali
stabilisce che tali unità immobiliari possono essere censite in categoria D/10 qualora siano
rispettati i requisiti indicati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio
2009. In tal caso alla relativa dichiarazione, richiamata all’art. 1 del Decreto del Ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, deve essere unita apposita autocertificazione,
conforme al modello allegato al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14
settembre 2011, senza l’indicazione dell’attestazione dell’esistenza dei requisiti di ruralità
riferiti all’intero quinquennio antecedente la dichiarazione.
Di seguito si riportano i requisiti necessari per il riconoscimento di un parco fotovoltaico in
categoria D/10:
A. i terreni, di proprietà dell’imprenditore agricolo o comunque nella sua disponibilità,
devono essere condotti dall’imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso
comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti.
B. 1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza
nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza
nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel
caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione
architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2
del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia
fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia
fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza
tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata
eccedente il limite dei 200 kW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere
almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Pertanto, la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli
è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kW di potenza
nominale installata e i relativi impianti possono essere sempre censiti in categoria D/10.
Gli impianti di potenza superiore ai 200 kWp possono essere accatastasti in D/10, quindi
come beni strumentali all’attività agricola, solo in presenza di almeno una delle fattispecie
di cui ai precedenti punti a), b) o c).
In tutti gli altri casi l’impianto fotovoltaico, ancorché posseduto da un imprenditore
agricolo, deve essere censito in categoria D/1."