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permuta di area contro porzione di edificio da costruire |

gialti
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mi trovo un caso particolare, con atto del 2005 una società trasferisce la proprietà di un appezzamento di terreno edificabile in cambio del trenta per cento di un costruendo fabbricato, identificato con planimetrie allegate all'atto e trascrizione effettuata in base ai millesimi di proprietà e descrizione degli immobili in proprietà nel quadro D. oggi devo fare l'accatastamento di tutto il fabbricato, della porzione quindi in proprietà di una società e dell'altra. il notaio mi dice che l'atto di permuta con planimetria allegata di fatto è il trasferimento di proprietà, e questo mi convince, però come riesco ad accatastare le singole porzioni di unità immobiliari insistenti sullo stesso mappale in proprietà esclusiva a ciascuna società? io pensavo a fare l'accatastamento e poi un ulteriore atto di "Identificazione Catastale" però il notaio mi dice che è il catasto che si deve adeguare e non lui al Catasto? (ed anche alla conservatoria, dove risulta trascritta per quote millesimali e solo la descrizione). grazie gialti
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andrea_vi
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Vicenza
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"gialti" ha scritto: io pensavo a fare l'accatastamento e poi un ulteriore atto di "Identificazione Catastale" confermo, e' anche il mio "parere" Andrea
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gaetano59
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"gialti" ha scritto: mi trovo un caso particolare, con atto del 2005 una società trasferisce la proprietà di un appezzamento di terreno edificabile in cambio del trenta per cento di un costruendo fabbricato, identificato con planimetrie allegate all'atto e trascrizione effettuata in base ai millesimi di proprietà e descrizione degli immobili in proprietà nel quadro D. oggi devo fare l'accatastamento di tutto il fabbricato, della porzione quindi in proprietà di una società e dell'altra. il notaio mi dice che l'atto di permuta con planimetria allegata di fatto è il trasferimento di proprietà, e questo mi convince, però come riesco ad accatastare le singole porzioni di unità immobiliari insistenti sullo stesso mappale in proprietà esclusiva a ciascuna società? io pensavo a fare l'accatastamento e poi un ulteriore atto di "Identificazione Catastale" però il notaio mi dice che è il catasto che si deve adeguare e non lui al Catasto? (ed anche alla conservatoria, dove risulta trascritta per quote millesimali e solo la descrizione). grazie gialti Se gli immobili oggetto di permuta sono perfettamente indicati nelle planimetrie allegate all'atto di permuta, è corretto quanto dice il notaio. Se invece ci sono delle incertezze da chiarire va fatto un ulteriore atto di identificazione catastale. Saluti e buon lavoro
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andrea_vi
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03 Gennaio 2005
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"gaetano59" ha scritto: Se gli immobili oggetto di permuta sono perfettamente indicati nelle planimetrie allegate all'atto di permuta, è corretto quanto dice il notaio. Se invece ci sono delle incertezze da chiarire va fatto un ulteriore atto di identificazione catastale. non sono convinto di questo perche' di fatto con il primo atto è stato assegnata una porzione di un fabbricato senza identificativo catastale. Ora per dichiarare che quella porzione corrisponde ad un subalterno piuttosto che ad un altro. non pensa sia abbastanza una dichiarazione di un tecnico ma sia necessario un titolo. Purtroppo ho fuoriarchivio le pratiche in cui c'erano due condomini pre costituiti ma, a titolo di esempio, con una sentenza il tribunale ha assegnato agli eredi i vari assegni sulla base di una ipotesi redatta dal ctu. io ho eseguito il frazionamento seguendo tale ipotesi per poter intestare gli assegni ai relativi proprietari .... il catasto ha approvato il frazionamento (ancora tutti comproprietari) ma non mi permette di intestarli come da sentenza perche' manca un titolo che "certifichi" la corrispondenza tra assegno e mappali. Andrea
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gialti
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ora che mi ci fate pensare ho avuto un caso identico per una divisione giudiziale!!! mi fecero fare un atto per identificare i due nuovi subalterni! Comunque stasera ho parlato con un altro notaio e mi ha confermato che dal punto di vista civilistico, l'atto fatto sancisce il trasferimento di proprietà e non necessita di ulteriori migliori identificazioni !! Però non riesco a capire come fare ad intestare i singoli subalterni, mi dovrò scontrare con l'Adt oppure con il notaio !. (una idea potrebbe essere una voltura a rettifica della permuta con dichiarazione di corrispondenza tra il sub...... e l'unità ..... rappresentata sulla planimetria allegata?). rimango dell'idea che un atto a tassa fissa con tutti i nuovi subalterni e le due società che dicono questo mio e questo tuo, resti la cosa migliore sia per la trascrizione alla conservatoria che per il catasto. grazie Gialti
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save80
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Salve ho avito un caso simile: A cede a B la proprietà di un terreno edificabile in cambio di un appartamento su tre da costruire. Dopo la realizzazione del fabbricato, A mi ha contattato dicendomi che il suo appartamento, e giustamente pure gli altri due, risultano a nome di B. Dopo aver chiarito con un tecnico dell'AdT, ho presentato una voltura per la sola abitazione di A, indicando i dati dell'atto e dichiarando che la copia conforme era depositata all'AdT assieme alla voltura originale dell'atto stesso, e pagando i tributi. In realtà tu dovresti vedere a nome di chi risulta i terreno, se tutto a nome di B oppure a nome di A per 30/100 e di B per 70/100. Poi dovresti farci capire se effettivamente l'atto trasferisce con queste quote o se come nel mio caso veniva dato in permuta un appartamento ben definito. Se le quote sono 30 e 70 devi accatastare tutti gli immobili con queste percentuali e non ci sono problemi. Saluti
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gialti
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nell'atto si trasferisce, in cambio dell'area edificabile, la piena proprietà di " la società xxxxxxxxx cede in permuta alla xxxxxxxxxxxxx che allo stesso titolo acquista ed accetta la piena proprietà sulle seguenti porzioni dell'edificio da costruirsi sull'area come sopra ceduta in permuta e più precisamente ........ " segue descrizione dettagliata di tutte le parti cedute che risultano inoltre in un allegato grafico. quindi dovrei fare tutti gli accatastamenti a nome della società proprietaria del terreno e con una successiva voltura dell'atto con allegata dichiarazione e grafico, volturare quelli permutati? grazie Gialti
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pic
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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03 Dicembre 2006
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signor gialti,la circolare n.14 del 27/05/4985 al punto 4 chiarisce i suoi dubbi.In presenza di atto di permuta dove si cede un terreno e che nello stesso vengono specificate le unita immobiliari che a costruzione avvenuta saranno di proprieta' esclusiva di determinati comparenti nell'atto,al catasto dei fabbricati si dovranno presentare tanti docfa quanti sono gli aventi diritto avendo cura di specificare gli estremi dell'atto di permuta.Non e' necessario la stipula di altro atto che dia luogo a nuova voltura perche' ,un nuovo atto ricognitorio,anche se posto in essere persegue finalita' diverse.spero di essere stato utile .saluti cordiali pic.
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gaetano59
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"andrea_vi" ha scritto: "gaetano59" ha scritto: Se gli immobili oggetto di permuta sono perfettamente indicati nelle planimetrie allegate all'atto di permuta, è corretto quanto dice il notaio. Se invece ci sono delle incertezze da chiarire va fatto un ulteriore atto di identificazione catastale. non sono convinto di questo perche' di fatto con il primo atto è stato assegnata una porzione di un fabbricato senza identificativo catastale. Ora per dichiarare che quella porzione corrisponde ad un subalterno piuttosto che ad un altro. non pensa sia abbastanza una dichiarazione di un tecnico ma sia necessario un titolo.............Andrea Scusa se continuo la discussione solo ora, sono stato impegnato. Giusto per approfondire un attimo la questione a beneficio di tutti. Un atto di permuta è un titolo di proprietà a tutti gli effetti di legge. Gli immobili interessati andranno accatastati nel pieno rispetto dello stesso e dei diritti in esso contenuti e specificati. A volte, a causa di eccessiva complessità del progetto da realizzare, soprattutto in riferimento ad eventuali corti comuni, rampe, accessi, etc. i quali non si esclude, a priori, che potrebbero subire delle variazioni rispetto al progetto approvato, le parti si riservano di stipulare un atto "ricognitivo" o “di conferma” nel quale verrà sostanzialmente affermato che i documenti catastali corrispondono e rispecchiano le volontà manifestate nell’atto di permuta. In ogni caso gli accatastamenti delle u.i.u. devono essere effettuati già con le rispettive intestazioni proprietarie, e se nell’atto di permuta non è stata inserita la clausola dell’atto di conferma null’altro va fatto. Spero di essere stato chiaro. Inoltre, la circolare indicata da pic chiarisce inequivocabilmente la questione. Saluti e buon lavoro
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