Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
17/09/2025 03:45 - Il sistema di moderazione è stato attivato, per maggiori informazioni consultare questo post:
https://www.geolive.org/forum/altro/comunicazioni-da-parte-dello-staff/nuova-funzionalit-di-moderazione-del-forum-49298/start/0/

 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / NUOVI TERMINI PRESENTAZIONE DOCFA
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore NUOVI TERMINI PRESENTAZIONE DOCFA

LP

Iscritto il:
14 Marzo 2007

Messaggi:
165

Località
4545-1130

 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2018 alle ore 17:30

Salve,

ma sono stati modificati i termini per la presentazione dei documenti docfa causa fine lavori per ACCATASTAMENTI E VARIAZIONI che erano di 30 gg. ... A 6 MESI ...

Dalla lettura di quanto riportato all' ARTICOLO 1 COMMA 173 DELLA LEGGE N. 124 DEL 04/08/2017 sembrerebbe di SI !!!

... Oppure non ho compreso io bene quanto letto ...

Chiedo conferma a tutti i colleghi

Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

Francesco2015

Iscritto il:
10 Settembre 2015 alle ore 13:01

Messaggi:
1649

Località

 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2018 alle ore 22:20

173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge sono gia' attivati gli interventi
richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti
devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge
e in caso di omissioni trova applicazione
l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
..............................................................

Quindi NO.

Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

rubino
.
(GURU)

Iscritto il:
04 Febbraio 2005

Messaggi:
4465

Località
non moderatore

 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2018 alle ore 09:34

"Francesco2015" ha scritto:
173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge sono gia' attivati gli interventi
richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale
secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti
devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge
e in caso di omissioni trova applicazione
l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
..............................................................

Quindi NO.



entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si riferisce a:

Titolo II TITOLI ABILITATIVI Capo I Disposizioni generali Art. 6. (L) Attività edilizia libera 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. biblus.acca.it 17 2. (comma abrogato dal dlgs 222/2016) 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 4. (comma abrogato dal dlgs 222/2016) 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34- quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire; b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. c) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. 7. (comma abrogato dal dlgs 222/2016) 8. comma abrogato dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 15

Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Francesco2015

Iscritto il:
10 Settembre 2015 alle ore 13:01

Messaggi:
1649

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2018 alle ore 17:19

rubino

ieri sera non avevo tempo per sbirciare tutta la legge... ho messo solo il comma interessato... grazie per la puntualizzazione!

Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Studio Tecnico Guerra

Sviluppo di software topografico e catastale e rilievi topografici

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie