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Argomento: NUOVA PIANTINA DOPO NUOVO CLASSAMENTO DEL CATASTO?

Autore Risposta

samsung

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 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2020 alle ore 15:07

Introduco l'argomento della nullità, ma capirai che ragionare in astratto e con dati che si aggiungono o si rettificano da un intervento all'altro è complicato. Non tanto per te, quanto proprio per il mezzo che ha dei limiti.

Va visto l'atto, se il notaio ha dichiarato A/7 e non C/2, siccoma la 122/10 nasce per evitare l'evasione delle tasse di registro, e nessuna tassa è stat evasa perchè il classamenbto è corretto (questo lo sai tu riconteggiandolo), puoi cominciare a ricrecare già più serenamente la soluzione.

Per esempio pensare ad una "esatta rappresentazione grafica", che non modifica il classamento.

E' solo un piccolo suggerimento.

PS: un piccolo suggerimento da ponderare bene e a lungo prima di adottarlo.

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mauro71

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 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2020 alle ore 16:38

"samsung" ha scritto:
Introduco l'argomento della nullità, ma capirai che ragionare in astratto e con dati che si aggiungono o si rettificano da un intervento all'altro è complicato. Non tanto per te, quanto proprio per il mezzo che ha dei limiti.

Va visto l'atto, se il notaio ha dichiarato A/7 e non C/2, siccoma la 122/10 nasce per evitare l'evasione delle tasse di registro, e nessuna tassa è stat evasa perchè il classamenbto è corretto (questo lo sai tu riconteggiandolo), puoi cominciare a ricrecare già più serenamente la soluzione.

Per esempio pensare ad una "esatta rappresentazione grafica", che non modifica il classamento.

E' solo un piccolo suggerimento.

PS: un piccolo suggerimento da ponderare bene e a lungo prima di adottarlo.





Esatto, non ho l'atto sottomano ma in visura si riporta l'aggiornamento in A/7 (variazione nel classamento) del 22.10.2018 mentre la prorpietà è per atto (donazione accettata) del 27.02.2020, per cui ovviamente hanno donato il fabbricato A/7. Due cose: 1. l'accertamento recita: AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE, Nuova determinazione di classamento e rendita catastale (nell'oggetto non compare la nuova determinazione della categoria), ed ho visto, dal sito dell'agenzia delle entrate che per questi avvisi, chi accetta la nuova determinazione non deve produrre nulla (capisco da me che questo ha senso se non si cambia la categoria mentre risulta dubbiosa la sua applicazione se cambia la categoria). 2. (per quelli esperti) in visura compare il mod. 58 (come se nella busta ci fossero più planimetrie (per quello che ho capito io) ma essendo una nuova costruzione di planimetria c'è solo la mia), per sicurezza ho richiesto la planimetria ed è quella che inviai io con il DOCFA.

Il suggerimento è gradito ma paradossalmente potrebbe far sorgere un altro problema e cioè: ma allora la rappresentazione grafica nel rogito conteneva degli errori?. Immagino debba risolvere tutto con l'agenzia, in qualche modo.

Non vorrei fare errori su errori ma facendo la ristrutturazione edilizia tramite SCIA, il comune mi "certificherebbe" lo stato di fatto che comunque sarebbe totalmente allineato con la visura catastale, fatti i lavori si procederebbe al nuovo accatastamento con nuova planimetria. In un eventuale controllo dell'agenzia delle entrate, sempre ammesso che la discrepanza (destinazione nei vani) sia effettiva e non solo formale, andrebbe a prendersi la vecchia planimetria?, mi sembrerebbe assurdo. Ma ovviamente, volendo stare sereno è giusto che risolva tutto prima.

mi sono dilungato, scusate

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2020 alle ore 20:21

Cosa intendi per nuova costruzione ? Da cosa deriva la tua unità immobiliare e soprattutto che identificativi gli sono stati assegnati ?

Quel modello 58 che trovi in visura non ci deve essere.



L'atto non è MAI nullo se contiene la dichiarazione di conformità ai sensi della 122/2010. Non so se mi spiego.



Saluti

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mauro71

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 11:04

"totonno" ha scritto:
Cosa intendi per nuova costruzione ? Da cosa deriva la tua unità immobiliare e soprattutto che identificativi gli sono stati assegnati ?

Quel modello 58 che trovi in visura non ci deve essere.



L'atto non è MAI nullo se contiene la dichiarazione di conformità ai sensi della 122/2010. Non so se mi spiego.



Saluti





Per nuova costruzione intendo che è un ex fabbricato rurale, e credo che il modello 58 derivi dal fatto che avendo l'ufficio cambiato classamento il fabbricato viene trattato come se sull'immobile vi fosse una variazione e quindi come se fossero stati presentati due docfa (credo). Mi sono cmq convinto che non occorre ripresentare la nuova piantina, la legge prevede la modifica d'ufficio del classamento rispetto al quale il contribuente non deve fare nulla, non essebdoci un atto specifico per il cambio di categoria, mi sono persuaso che lo stesso vada trattato come una variazione di classamento e quindi non occorre ripresentare la planimetria. Quando avrò modo cmq mi confronterò con l'ufficio ed eventualmente metterò a conoscenza di tutto il forum.

Saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 11:25

Il classamneto non corrisponde alla planbimetria in atti, è chiaro che devi ripresentarla, con data efficacia quella della prima denuncia, mi ripeto, ma sembra ti sia sfuggita.



Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 11:31

"mauro71" ha scritto:




Per nuova costruzione intendo che è un ex fabbricato rurale, e credo che il modello 58 derivi dal fatto che avendo l'ufficio cambiato classamento il fabbricato viene trattato come se sull'immobile vi fosse una variazione e quindi come se fossero stati presentati due docfa (credo). Mi sono cmq convinto che non occorre ripresentare la nuova piantina, la legge prevede la modifica d'ufficio del classamento rispetto al quale il contribuente non deve fare nulla, non essebdoci un atto specifico per il cambio di categoria, mi sono persuaso che lo stesso vada trattato come una variazione di classamento e quindi non occorre ripresentare la planimetria. Quando avrò modo cmq mi confronterò con l'ufficio ed eventualmente metterò a conoscenza di tutto il forum.

Saluti



Non mi torna.

Non è che non si è tenuto conto dell'F6 al fabbricati costituito in automatico dopo il tipo mappale ed il catasto d'ufficio ha completato il censimento.... mandando la notifica ?

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mauro71

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 11:40

"bioffa69" ha scritto:
Il classamneto non corrisponde alla planbimetria in atti, è chiaro che devi ripresentarla, con data efficacia quella della prima denuncia, mi ripeto, ma sembra ti sia sfuggita.



Saluti





non mi è sfuggita, ho rispetto e considerazione delle parole di tutti coloro con i quali mi confronto. Detto ciò ritengo che sei in errore, sempre con il rispetto dovuto, in quanto l'agenzia delle entrate stabilisce, non io, che la variazione del classamento da parte dell'ufficio, se la si accetta, comporta che il contribuente non deve fare nulla. La lettera arrivata al contribuente parla esplicitamente di "Nuova determinazione di classamento e rendita catastale" in quanto immagino la casistica della variazione della categoria non sia contemplata per cui credo che la pratica vada trattata come una pratica alla quale viene modificata solo il classamento (per la quale ovviamente la planimetria non cambia di una virgola), per cui non occorre ripresentare nuova planimetria (ritengo che il notaio abbia visto la planimetria e che abbia riscontrato discordanza con la visura ma avendo egli visto dalla visura la dicitura "VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO" sia arrivato alla conclusione che non occorra aggiornare la planimetria). Questa è la mia opinione, fallibbile ovviamente, ma fino a quando non mi confronterò con i tecnici del catasto che mi diranno cosa fare, non capisco per quale motivo dovrei aperare seguendo i consigli altrui e non i miei.

Con rispetto

nel caso specifico non occorre presentare nulla, è una mia convinzione

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mauro71

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 11:47

"totonno" ha scritto:
"mauro71" ha scritto:




Per nuova costruzione intendo che è un ex fabbricato rurale, e credo che il modello 58 derivi dal fatto che avendo l'ufficio cambiato classamento il fabbricato viene trattato come se sull'immobile vi fosse una variazione e quindi come se fossero stati presentati due docfa (credo). Mi sono cmq convinto che non occorre ripresentare la nuova piantina, la legge prevede la modifica d'ufficio del classamento rispetto al quale il contribuente non deve fare nulla, non essebdoci un atto specifico per il cambio di categoria, mi sono persuaso che lo stesso vada trattato come una variazione di classamento e quindi non occorre ripresentare la planimetria. Quando avrò modo cmq mi confronterò con l'ufficio ed eventualmente metterò a conoscenza di tutto il forum.

Saluti



Non mi torna.

Non è che non si è tenuto conto dell'F6 al fabbricati costituito in automatico dopo il tipo mappale ed il catasto d'ufficio ha completato il censimento.... mandando la notifica ?



Non so esattamente a cosa ti riferisci, so che per un'altra pratica presentata come ex fabbricato rurale, alla quale non hanno contestato il classamento, in visura non compare la dicitura mod. 58. Quindi do per certo che sia quella la ragione.

Saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 12:07

Da tecnico dico solo che se la planimetria non corripsonde al classamneteo, qualcosa non torna, non vi è corripsondenza, pertanto la cosa va sistemata, è solo un ragionamento logico, oltrre all'esperienza che ti ho esposto sopra, confrontandomi con un tecnico catastale, che è uguale, al tuo, non per il fatto che un F/2, sia rapppresntato solo nell'EP, cambia la procedura dell'Ufficio e del tecnico e la situazione in banca dati.

Io da acquirente, non acquisterei mai un A/7, che riporti in planimetria la scritta deposito, scusami, ma è ovvio.



Comunque è palese che sul forum hai un'idea di come si muoverebbe qualche collega, ma è altrettanto palese, che devi sentire sentire l'Ufficio, è chairire la situazione, magari col dirigente.



Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 16:39

Sarà come tu dici, Mauro71, ma per me non riesci a interpretare il provvedimento del catasto.

E' impossibile che il catasto abbia proceduto ad un nuovo classamento di un deposito che ha consistenza in mq. e poligonazione diversa rispetto ad una unità abitativa che ha la consistenza in vani e quindi il catasto si è messo a fare l'equivalenza senza neppure sapere se c'è o non c'è la cucina in grafica.

Questo non succede mai, anzi, potrebbe succedere se va a fare il sopralluogo sul posto e riscontra difformità gravi sulla destinazione, e son dolori.

Secondo me quella notifica a cui ti riferisci non parte dall'unità deposito, ma è tutta un altra cosa.

Anche sulla divisione, Mauro c'è qualcosa che tu non evidenzi a sufficienza, oppure è clamorosamente sbagliata. Si dividono un deposito che in catasto è già accertata come abitazione. Impossibile.

Riguarda un po' il tutto perchè io non ce la faccio a mettere insieme con una logica corretta cosa è successo ai malcapitati.

Il catasto non è per tutti e non si va a tentativi per far risparmiare il cliente, ma per evitargli certi imbarazzi che ora si trova ad affrontare suo malgrado.

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mauro71

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 16:59

"totonno" ha scritto:
Sarà come tu dici, Mauro71, ma per me non riesci a interpretare il provvedimento del catasto.

E' impossibile che il catasto abbia proceduto ad un nuovo classamento di un deposito che ha consistenza in mq. e poligonazione diversa rispetto ad una unità abitativa che ha la consistenza in vani e quindi il catasto si è messo a fare l'equivalenza senza neppure sapere se c'è o non c'è la cucina in grafica.

Questo non succede mai, anzi, potrebbe succedere se va a fare il sopralluogo sul posto e riscontra difformità gravi sulla destinazione, e son dolori.

Secondo me quella notifica a cui ti riferisci non parte dall'unità deposito, ma è tutta un altra cosa.

Anche sulla divisione, Mauro c'è qualcosa che tu non evidenzi a sufficienza, oppure è clamorosamente sbagliata. Si dividono un deposito che in catasto è già accertata come abitazione. Impossibile.

Riguarda un po' il tutto perchè io non ce la faccio a mettere insieme con una logica corretta cosa è successo ai malcapitati.

Il catasto non è per tutti e non si va a tentativi per far risparmiare il cliente, ma per evitargli certi imbarazzi che ora si trova ad affrontare suo malgrado.





In primis, l'unica cosa non impossibile è ciò che è successo: l'ufficio ha modificato la categoria castale, ha attribuito categoria, classe, consistenza e, senti senti, pure la superficie catastale con DATI DERIVANTI DA: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del... protocollo n. quindi non diciamo fesserie sono in grado di riuscire ad interpretare il provvedimento del catastao ed anche altri provvedimenti molto più complessi ed elaborati. Evidentemente prima che tu nascessi non sai che il calcolo dei vani si faceva manualmente ed il tecnico li verificava quando presentavi la pratica manualmente.

Chgiedo scusa ma immagino sia urgente dire:

NON SONO QUA PER FARMI AIUTARE AD INTERPRETARE UN PROVVEDIMENTO DEL CATASTO, ero venuto qua nella speranza che a qualcuno del forum fosse capitata la stessa cosa e che quindi avesse potuto aiutarmi.

Tralascio il paragrafo relativo ad una fantomatica divisione della quale ne io ne chi mi ha gentilmente risposto ha mai fatto cenno, non c'è alcunissima divisione.

Infine abbiamo appurato che il catasto è per te, lasciami un recapito almeno la prossima pratica che mi si presenta la faccio fare a te.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 17:51

"mauro71" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Sarà come tu dici, Mauro71, ma per me non riesci a interpretare il provvedimento del catasto.

E' impossibile che il catasto abbia proceduto ad un nuovo classamento di un deposito che ha consistenza in mq. e poligonazione diversa rispetto ad una unità abitativa che ha la consistenza in vani e quindi il catasto si è messo a fare l'equivalenza senza neppure sapere se c'è o non c'è la cucina in grafica.

Questo non succede mai, anzi, potrebbe succedere se va a fare il sopralluogo sul posto e riscontra difformità gravi sulla destinazione, e son dolori.

Secondo me quella notifica a cui ti riferisci non parte dall'unità deposito, ma è tutta un altra cosa.

Anche sulla divisione, Mauro c'è qualcosa che tu non evidenzi a sufficienza, oppure è clamorosamente sbagliata. Si dividono un deposito che in catasto è già accertata come abitazione. Impossibile.

Riguarda un po' il tutto perchè io non ce la faccio a mettere insieme con una logica corretta cosa è successo ai malcapitati.

Il catasto non è per tutti e non si va a tentativi per far risparmiare il cliente, ma per evitargli certi imbarazzi che ora si trova ad affrontare suo malgrado.





In primis, l'unica cosa non impossibile è ciò che è successo: l'ufficio ha modificato la categoria castale, ha attribuito categoria, classe, consistenza e, senti senti, pure la superficie catastale con DATI DERIVANTI DA: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del... protocollo n. quindi non diciamo fesserie sono in grado di riuscire ad interpretare il provvedimento del catastao ed anche altri provvedimenti molto più complessi ed elaborati. Evidentemente prima che tu nascessi non sai che il calcolo dei vani si faceva manualmente ed il tecnico li verificava quando presentavi la pratica manualmente.

Chgiedo scusa ma immagino sia urgente dire:

NON SONO QUA PER FARMI AIUTARE AD INTERPRETARE UN PROVVEDIMENTO DEL CATASTO, ero venuto qua nella speranza che a qualcuno del forum fosse capitata la stessa cosa e che quindi avesse potuto aiutarmi.

Tralascio il paragrafo relativo ad una fantomatica divisione della quale ne io ne chi mi ha gentilmente risposto ha mai fatto cenno, non c'è alcunissima divisione.

Infine abbiamo appurato che il catasto è per te, lasciami un recapito almeno la prossima pratica che mi si presenta la faccio fare a te.





Non ci tengo grazie.



Saluti

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 18:46

"totonno" ha scritto:
L'atto non è MAI nullo se contiene la dichiarazione di conformità ai sensi della 122/2010. Non so se mi spiego.



Per spiegarti dovresti ampliare la risposta.

Mauro ha deciso che linea tenere e va bene, lasciamolo ai suoi futuri sviluppi, ma personalmente vorrei una delucidazione sull'affermazione riportata.

Possibilmente con l'indicazione se si tratta di personale intrepretazione, di articolo letto per esempio sul "notariato", di circolari ecc.

Grazie di cuore.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2020 alle ore 19:22

"samsung" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
L'atto non è MAI nullo se contiene la dichiarazione di conformità ai sensi della 122/2010. Non so se mi spiego.



Per spiegarti dovresti ampliare la risposta.

Mauro ha deciso che linea tenere e va bene, lasciamolo ai suoi futuri sviluppi, ma personalmente vorrei una delucidazione sull'affermazione riportata.

Possibilmente con l'indicazione se si tratta di personale intrepretazione, di articolo letto per esempio sul "notariato", di circolari ecc.

Grazie di cuore.



Ti spiego volentieri, Samsung.

L'atto non è nullo quando riporta la dichiarazione di conformità ai sensi della L.122/2010.

Vuol significare che la condizione è formale e non tiene conto della sostanza.

Perciò una dichiarazione mendace o semplicemente errata, e sottoscritta dalle parti, non comporta la nullità dell'atto.

Ecco perchè tu non vedrai mai un atto annullato, a meno che il Notaio non si dimentichi di riportare in atto la dichiarazione. Il quale Notaio però non ha la responsabilità di cosa ci sia scritto nella dichiarazione e se questa sia mendace o veritiera poichè lui non ha visto il bene trasferito.


Il caso in questione è uno di quegli atti che non possono essere annullati per il fatto che il catasto abbia cambiato la categoria e reso non più conforme catastalmente il bene compravenduto. Ovviamente i dati identificativi e di classamento catastali alla sottoscrizione dell'atto, devono essere conformi a quelli indicati in quel momento in visura. Non è sottoposto a nullità quindi l'atto in cui ci sia descritto che si dona una casa censita al catasto come deposito C2 e che contenga la dichiarazione di conformità. Certamente il Notaio non avrebbe dovuto procedere alla donazione per tutela delle parti, ma evidentemente ha ritenuto di soprassedere per non ostacolare la volontà del donante e del donatario. Si saranno sicuramente accordati così.

Saluti.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2020 alle ore 11:37

"mauro71" ha scritto:
...Ho redatto un docfa per nuova costruzione assegnandogli la categoria catastale c/2, L'agenzia delle entrate, dopo circa un anno fa giungere al mio cliente un "avviso di accertamento catastale" con il nuovo classamento e rendita castale, in sostanza all'immobile viene assegnata la categoria catastale A/7. Ok, ci abbiamo provato, nulla da eccepire. Il dubbio che ho è: la piantina catastale allegata al docfa ha la scritta "DEPOSITO" nei vari locali; avendo loro cambiato la categoria catastale e di conseguenza avendo assegnato loro una destinazione per i vari locali diversi da "DEPOSITO", devo provvedere ad inviare nuova piantina castale con le destinazione dei vari locali conformi alla categoria A/7. Ho letto bene la lettera e non è richiesto espressamente, faccio la domanda in quanto il mio cliente potrebbe voler accedere al superbonus e quindi non vorrei che questa "discrepanza" tra la categoria catastale in visura e la destinazione dei locali nella piantina potesse rappresentare evntualmente un problema. Grazie per l'attenzione



Concordo con quanto già ti hanno detto gli altri colleghi sulla necessità di aggiornare la piantina sulla base del nuovo classamento, poichè la scritta "deposito" non è compatibile con la categoria A/7.

Inoltre ti chiedo se hai richiesto dopo l'accertamento una nuova piantina catastale. Se lo fai vedrai che l'Agenzia delle Entrate sulla piantina ha riportato la dicitura: "PIANTINA (o grafica) NON CONFORME" che ti obbliga di fatto e per legge alla ripresentazione della piantina.

Se non ha riportato questa dicitura sarà stata una svista del tecnico catastale.

Saluti.

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