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Notifica variazione di classamento. |

crescenzo
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Variazione del 25/05/2007 - Ultimazione di fabbricato urbano. Variazione del 21/04/2008 - Variazione di classamento Classamento notificato il 18/10/2010. E' proponibile il ricorso chiedendo l'annullamento dell'accertamento per decorrenza dei termini di notifica? Il termine annuale si riferisce al classamento oppure alla notifica dello stesso?
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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La " CIRCOLARE n° 7" del 04.07.2005 Oggetto: Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale "proposta" e relative annotazioni negli atti del catasto. riporta delucidazioni sui termini di prescrizione della rettifica delle rendite proposte con Docfa. Ciao, buon lavoro.
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crescenzo
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Ti ringrazio Dado48, ho dato un'occhiata alla circolare 7/2005, ma i dubbi mi sono rimasti. In ogni caso, trattandosi di corcolare dell'AdT, essa è un documento di parte, che contiene le posizioni dell'agenzia ed imtartisce direttive ai suoi dipendenti. Sarebbe utile conoscere un pò di giurisprudenza e la casistica della questione. Comunque Grazie.
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totonno
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"crescenzo" ha scritto: Variazione del 25/05/2007 - Ultimazione di fabbricato urbano. Variazione del 21/04/2008 - Variazione di classamento Classamento notificato il 18/10/2010. E' proponibile il ricorso chiedendo l'annullamento dell'accertamento per decorrenza dei termini di notifica? Il termine annuale si riferisce al classamento oppure alla notifica dello stesso? Non è proponibile il ricorso per annullare l'accertamento, il termine dei dodici mesi non c'entra niente. E' proponibile il ricorso qualora vi siano elementi per dimostrare che il classamento dato dall'ufficio non è legittimo. Saluti.
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dado48
(GURU)
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"Totonno" ha scritto: Non è proponibile il ricorso per annullare l'accertamento, il termine dei dodici mesi non c'entra niente. Riporto un paragrafo della: Circolare Ministeriale 9 Aprile 1999 nº 83/E/T OGGETTO: Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell'accertamento in materia d'imposta di Registro, Ipotecaria e Catatastale, Successione e Donazione, IVA, INVIM, ICI. Norme di semplificazione portate dai Commi 20, 21, e 22 dell'Art. 10 del Decreto Legge 20 Giugno 1996 nº 323, convertito con Legge 8 Agosto 1996 nº 425 A norma dei decreto DM n. 701 dei 1994 l'ufficio periferico del Dipartimento del territorio competente ha facoltà di modificare la rendita proposta, entro un anno dalla data di registrazione in atti dell'unità immobiliare, ovvero entro due anni per il primo biennio di vigenza della procedura. Qualora decorrano i termini citati, senza che l'azione della A.F. abbia prodotto modifiche della rendita proposta, iscritta in atti, la stessa è da ritenersi definitiva. citato in sede di Appello (Comm. Reg. di Trieste, Sez. II, sentenza nº 27 del 11 Maggio 2004) per la notifica della rettifica della rendita catastale effettuata oltre i termini previsti dall'art. 1 del D.M. 701/94 (un anno). Del resto, ai sensi dell'Art. 30, Comma II, della Legge 23 Dicembre 1999 nº 488, le rendite attribuite o modificate dopo il 10 Gennaio 2000, risultano efficaci solo dopo la loro notifica, come precisato dalla Circolare 4/FL del 13 Marzo 2001 del Ministero delle Finanze. Leggo ancora dal commento alla Sentenza: " A tale proposito, osserviamo inoltre, che l'inosservanza dei termini da parte dell'Amministrazione viola i principi di affidamento, di legalità e buona fede del cittadino, oltre a quelli sulla trasparenza e certezza del diritto, previsto dall'Art. 10 dello Statuto del Contribuente (Legge 27 Luglio 2000 nº 212), come recentemente ed autorevolmente confermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza 17.576/2002), circa l'inosservanza dei termini di rettifica in materia fiscale" Ulteriori approfondimenti ??? Ciao, buon lavoro.
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gaetano59
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quoto dado48, ma..... l'Agenzia del Territorio "pro domo sua" fece questa circolare nel 2005 (già citata da dado48) e in base a questa agiscono: L'accertamento della rendita catastale proposta dal contribuente può essere effettuato oltre il periodo di dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni. Lo ha chiarito l'Agenzia del Territorio, con la circolare n. 7 del 4 luglio 2005, qualificando come ordinatorio e non perentorio il termine di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. 701/94 Gli uffici provinciali potranno quindi riscontrare, in seguito ad accurate verifiche, supportate preferibilmente da visite dell'unità oggetto d'accertamento, la necessità di procedere alla rettifica dei dati censuari iscritti in atti, anche se risultano trascorsi i dodici mesi previsti dalla norma in esame. Certo mi sembra una forzatura, con una circolare si fa pendere l'ago della bilancia da una sola parte, però non mi pare che ci siano stati ricorsi o smentite alla stessa. Sarei felice se stessi ricordando male. Saluti
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totonno
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Riporto la circolare dell'Agenzia del Territorio citata da Gaetano59 per la quale il ricorso sull'inammissibilità dell'accertamento non è percorribile. Faccio presente che la circolare è del 2005, successiva alla sentenza citata da Dado48. Sottolieno il fatto, vergognoso, a mio parere, che se l'ufficio non accerta la rendita nei dodici mesi, la stessa, se non specificato espressamente in visura, non è mai definitiva. Questo ha ripercussione sugli atti di trasferimento immobili e successioni sui quali bisogna dichiarare di avvalersi della L.154/88 Art.12, pena l'accertamento sul valore di mercato. Purtroppo non possiamo nemmeno fare istanza all'ufficio catastale per rendere la rendita definitiva in questi casi. www.altalex.com/index.php?idnot=9772 Saluti.
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dado48
(GURU)
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Dalla lettura della Sentenza della Corte Costituzionale, riportata in seguito, rilevo: la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione ... Se una Commissione Tributaria Provinciale promuove presso la Corte Costituzionale un'azione rivolta alla richiesta di incostituzionalità di quanto stiamo discutendo in questo Post, mi sembra che possiamo accampare qualche ragione pure noi " poveri cristi di geometri". Non posso che condividere le affermazioni di Totonno e Gaetano59, contando sulla collaborazione di tutti nel cercare ulteriori disposizioni che possano far pendere l'ago della bilancia dalla nostra parte ed in aiuto ai nostri clienti. Ciao, buon lavoro a tutti. www.cortecostituzionale.it/giurisprudenz...
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crescenzo
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Devo quindi desumere che la rendita va comunque NOTIFICATA entro l'anno? Grazie per l'impegno.
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