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Autore modifiche interne senza permessi edilizi

andre801

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06 Maggio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 17:03

Per redigere un docfa di un appartamento per un atto di compravendita, mi sono accorto che alcune modifiche interne effettuate nel 1998 sono state eseguite senza alcun permesso edilizio.

Cosa comporta questo fatto?
Come posso giustificare il fatto sul docfa senza incappare in qualche problema burocratico?

grazie infinite

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Autore Risposta

CESKO

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07 Novembre 2006

Messaggi:
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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 17:13

"andre801" ha scritto:
Per redigere un docfa di un appartamento per un atto di compravendita, mi sono accorto che alcune modifiche interne effettuate nel 1998 sono state eseguite senza alcun permesso edilizio.

Cosa comporta questo fatto?
Come posso giustificare il fatto sul docfa senza incappare in qualche problema burocratico?

grazie infinite


devi fare una D.I.A. a sanatoria oggi per allora e pagare un ammenda di circa €. 516,00, poi procedi dal punto di vista catastale!
ricorda il notaio vuole sempre sapere se nel corso degli anni sono stati eseguiti interventi edilizi!

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andre801

Iscritto il:
06 Maggio 2007

Messaggi:
139

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 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 17:16

per cui non esiste alcun modo per indicare sul Docfa l'aggiornamento della planimetria se non quello di presentare prima una DIA...

questo è determinato dal fatto che su docfa devo comunque fare riferimento ad un permesso, nel caso in cui le modifiche comportino un'autorizzazione edilizia?

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8726

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 17:22

"andre801" ha scritto:
per cui non esiste alcun modo per indicare sul Docfa l'aggiornamento della planimetria se non quello di presentare prima una DIA...

questo è determinato dal fatto che su docfa devo comunque fare riferimento ad un permesso, nel caso in cui le modifiche comportino un'autorizzazione edilizia?


allora dal punto di vista catastale puoi fare tutto quello che vuoi tu, ma ti ricordo che ai sensi della Legge n° 80/2006 vi è l'interscambio dei dati tra l'AdT ed i Comuni, quindi il comune potrbbe sempre chiederti come sono state eseguite dette modifivhe(sempre se vieni beccato), poi essendo questa U.I.U. oggetto di trasferimento(atto pubblico) il proprietario non puo' dichiarare falsità(annullamento dell'atto)!
a mio avviso risolvi il problema prima urbanisticamente con una D.I.A. in sanatoria oggi per allora(leggi il D.P.R. 380/01) e poi procedi catastalmente con un doocfa in variazione

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marcolys

Iscritto il:
11 Novembre 2006

Messaggi:
89

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 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 23:32

verifica bene per la DIA in sanatoria, alcuni comuni non accettano più DIA in sanatoria ma solo Permessi di Costruire in sanatoria (ad esempio Genova)

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francescox

Iscritto il:
24 Marzo 2005

Messaggi:
765

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Salentino

 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 08:58

"marcolys" ha scritto:
verifica bene per la DIA in sanatoria, alcuni comuni non accettano più DIA in sanatoria ma solo Permessi di Costruire in sanatoria (ad esempio Genova)


... e mi sembra pure giusto, visto che DIA, come già sapete, significa Denuncia di Inizio Attività e con essa si comunica l'avvio di lavori a partire dai 30 giorni dalla denuncia stessa. Quindi come può una DIA legittimare lavori già eseguiti?

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 09:31

Cmq in questo caso io applicherei gli estremi di cui al comma 5 dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. trattandosi di lavori interni........
a mio avviso alcuni comuni sbagliano a richiedere un "Permesso di Costruire in sanatoria" per semplici lavori di manutenzione straordinaria eseguibili ai sensi dell'art. 22 del citato D.P.R. 380/01
cmq riporto in sintesi l'art. 37 del D.P.R. 380/01:
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e accertamento di
conformita'
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993;
art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della o in difformita' dalla
denuncia di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura
non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attivita' consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma
1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da
516 euro a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del
territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attivita'
spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento
realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformita' di cui all'articolo 36.

Quindi per quanto detto, potresti dire che i lavori il proprietario li sta eseguendo oggi, ma non li ha ancora denunciati......
tecnicamente presenti una D.I.A. (in sanatoria) fai pagare la sanzione di €. 516,00, fai passare 2 o 3 mesetti e poi emetti "Il certificato di collaudo finale" ai sensi del comma 7 art. 23 del D.P.R. 380/01 per poi agire dal punto di vista catastale........[size=18](art. 1 comma 336 della legge 311/04 e art. 34-quinquies legge 80/06)[/size]

Spero di essere stato chiaro!
Buon lavoro

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