Cmq in questo caso io applicherei gli estremi di cui al comma 5 dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. trattandosi di lavori interni........
a mio avviso alcuni comuni sbagliano a richiedere un "Permesso di Costruire in sanatoria" per semplici lavori di manutenzione straordinaria eseguibili ai sensi dell'art. 22 del citato D.P.R. 380/01
cmq riporto in sintesi l'art. 37 del D.P.R. 380/01:
Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e accertamento di
conformita'
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993;
art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della o in difformita' dalla
denuncia di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura
non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attivita' consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma
1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da
516 euro a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del
territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attivita'
spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro. 6. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento
realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformita' di cui all'articolo 36.
Quindi per quanto detto, potresti dire che i lavori il proprietario li sta eseguendo oggi, ma non li ha ancora denunciati......
tecnicamente presenti una D.I.A. (in sanatoria) fai pagare la sanzione di €. 516,00, fai passare 2 o 3 mesetti e poi emetti "Il certificato di collaudo finale" ai sensi del comma 7 art. 23 del D.P.R. 380/01 per poi agire dal punto di vista catastale........[size=18](art. 1 comma 336 della legge 311/04 e art. 34-quinquies legge 80/06)[/size] Spero di essere stato chiaro!
Buon lavoro